Corte costituzionale

Ordinanza n. 401/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 settembre

1999 dal Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia, nel

procedimento civile vertente tra Melis Bruno ed altra e Melis

Luigino, iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice onorario

della sezione distaccata di Carbonia del Tribunale di Cagliari, nel

corso di un giudizio di merito possessorio instaurato da Bruno Melis

e Luisella Falchi contro Luigino Melis, ha sollevato questione di

costituzionalità dell'articolo 184 del codice di procedura civile,

nella parte in cui considera inammissibili produzioni documentali

successive all'inutile scadenza del termine assegnato dal giudice,

salva l'ipotesi in cui la parte che vi sia incorsa possa invocare la

rimessione in termini ex art. 184-bis del codice di procedura civile;

che il rimettente riferisce che, decorsi i termini assegnati

per le deduzioni istruttorie e le relative repliche, il convenuto

aveva chiesto di essere autorizzato a produrre ulteriore

documentazione, "ex art. 184-bis c.p.c., senza peraltro allegare i

motivi che ne avevano impedito la produzione nei termini prefissati",

e gli attori si erano opposti, assumendo l'inammissibilità delle

produzioni per il decorso del termine perentorio concesso ai sensi

dell'art. 184 del codice di procedura civile;

che il rimettente - premesso che nel rito processuale

ordinario, alla fase delle allegazioni segue quella dell'acquisizione

del materiale probatorio in termini perentori, sia per le prove

precostituite che per le costituende - ritiene che tale disciplina

costituirebbe un "marcato scostamento", rispetto al processo del

lavoro, nel quale, secondo la Corte di cassazione, le prove

documentali possono essere prodotte in qualsiasi momento del giudizio

di primo grado, fino a quando non si sia aperta la discussione orale,

ed anche in appello;

che, ponendo a confronto tale prassi applicativa delle

preclusioni delle produzioni documentali nel rito del lavoro con la

diversa disciplina desumibile dall'art. 184 cod. proc. civ. per il

rito ordinario, il rimettente ravvisa una lesione dell'articolo 3

della Costituzione, sotto il profilo "dell'irrazionalità e

dell'ingiustificata disparità di trattamento del regime delle

prove", documentali, nonché una lesione dell'articolo 24 della

Costituzione, sotto il profilo della violazione del diritto di

difesa;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il quale in

primo luogo ha rilevato che, non avendo il rimettente offerto alcuna

motivazione sull'idoneità a risolvere il problema sollevato della

norma sulla rimessione in termini, di cui all'art. 184-bis la

questione - sia pure con riguardo alle prove documentali - sarebbe

inammissibile;

che nel merito la difesa erariale ha sostenuto l'infondatezza

della questione, assumendo in particolare che la Costituzione non

vincolerebbe il legislatore "all'attuazione di uno specifico modello

processuale" e che l'ordinario processo di cognizione risponde alle

esigenze di un'estrema ed indefinita varietà di controversie e non

di conflitti tipizzati come invece il processo del lavoro, onde la

scelta del legislatore di differenziare i due tipi di processo non

sarebbe arbitraria.

Considerato che il rilievo della difesa erariale

sull'inammissibilità della questione - inteso nel senso che il

rimettente non avrebbe motivato in ordine all'inapplicabilità nel

giudizio a quo dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per ammettere la

produzione documentale tardiva - non è fondato, perché l'ordinanza,

sottolineando che la richiesta di effettuare la produzione ex

art. 184-bis era stata formulata senza indicazione dei motivi che

avevano impedito di effettuarla tempestivamente, implicitamente

enuncia che della rimessione in termini non ricorrevano i

presupposti, e contiene una reiezione della stessa istanza;

che nel merito la questione, proposta sotto il profilo che la

diversità di disciplina delle produzioni documentali nel rito

ordinario ed in quello del lavoro integrerebbe una lesione

dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento, si

impernia sull'assunzione della disciplina del processo del lavoro

come tertium comparationis;

che la censura è manifestamente infondata in quanto -

secondo la giurisprudenza di questa Corte - non esiste un principio

costituzionale di necessaria uniformità di regolamentazione tra

diversi tipi di processo, ferma l'intrinseca ragionevolezza della

disciplina di ognuno (cfr. da ultimo le sentenze n. 165 e n. 18 del

2000 e l'ordinanza n. 217 del 2000; adde la sentenza n. 82 del 1996),

per cui non è possibile assumere l'uno dei due riti processuali a

modello, cui l'altro debba adeguarsi a pena di incostituzionalità,

per la diversità di caratteristiche strutturali e procedimentali

(cfr. da ultimo l'ordinanza n. 191 del 1999, ed in precedenza

l'ordinanza n. 104 del 1988 e la sentenza n. 65 del 1980), che

perdura anche dopo le recenti riforme, introduttive del principio di

preclusione nel rito ordinario (imperniato, a differenza di quello

del lavoro, su una netta distinzione fra la fase di fissazione del

thema decidendum e quella di fissazione del thema probandum);

che è manifestamente infondata la censura di violazione

dell'art. 3 della Costituzione per l'asserita intrinseca

irragionevolezza della disciplina, per cui, nel rito ordinario,

scaduti i termini concessi ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ.,

nuove produzioni documentali non sono più possibili in primo grado -

se non ove ricorrano gli estremi della rimessione in termini ex

art. 184-bis cod. proc. civ. - mentre sarebbero ammissibili in

appello;

che infatti - indipendentemente dalla plausibilità

dell'interpretazione data dal rimettente al nuovo art. 345 cod. proc.

civ. - la possibilità che un'attività probatoria rimasta preclusa

nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui

l'instaurazione del secondo grado di giudizio sia l'unico mezzo

attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di

per sé irragionevole;

che in questa prospettiva assume rilievo l'esigenza di

assicurare priorità al giudizio di primo grado (che ha ispirato le

ricordate riforme, e si è manifestata anche nell'introduzione

dell'immediata esecutività della sentenza), nel senso che il regime

delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione

di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua

effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre

la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un

temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta

discrezionale, come tale insindacabile;

che, infine, la pretesa violazione dell'art. 24 della

Costituzione, sotto il profilo della costrizione all'instaurazione

del giudizio di secondo grado per produrre il documento non prodotto

tempestivamente, è manifestamente infondata, non potendosi

ipotizzare lesione del diritto di difesa - che secondo consolidata

giurisprudenza di questa Corte ben può essere assoggettato a

limitazioni e condizioni d'esercizio, salvo il limite della

ragionevolezza - laddove il condizionamento al suo esercizio dipenda

da una libera scelta della parte, che, pur potendo produrre il

documento entro il termine ex art. 184 cod. proc. civ., non lo ha

fatto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 184 del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice onorario della sezione distaccata di

Carbonia del Tribunale di Cagliari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte