Sentenza n. 402/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.lgs. 503/1992
- art. 3legge 421/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 (e relativa
tabella A) del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e
11 (e relativa tabella A) della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con
ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 dal pretore di Torino, nel
procedimento civile vertente tra Cirigliano Domenico e INPS, iscritta
al n. 126 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Cirigliano Domenico
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Uditi gli avvocati Carlo De Angelis per l'INPS, Salvatore Cabibbo
per Cirigliano Domenico e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, già
dipendente di un'azienda in crisi e beneficiario della "mobilità
corta" ex art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, aveva chiesto il
riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia al compimento
del 60 anno di età (secondo la normativa vigente al momento in cui
era stato collocato in mobilità) e non già al 62 (ai termini della
legge sopravvenuta), il pretore di Torino - con ordinanza emessa il
19 dicembre 1995 - ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38
Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 (e
relativa tabella A) del d lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, "sia in sé
considerato sia in quanto innovato" dall'art. 11 (e relativa tabella
A) della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui non
vengono fatti salvi i limiti di età per la pensione di vecchiaia (60
anni) previsti dalla previgente normativa in favore dei soggetti
posti in "mobilità corta" anteriormente al decreto legislativo n.
503 del 1992, per i quali il diritto a pensione sarebbe maturato
entro la scadenza del triennio di mobilità.
A parere del rimettente il periodo di mobilità triennale era stato
concesso all'attore con decorrenza dall'11 febbraio 1992 "sul
presupposto e dandogli la certezza" del pensionamento prima della
fine del periodo stesso (11 febbraio 1995), compiendo egli il 1
dicembre 1994 il sessantesimo anno di età. Medio tempore però
l'età pensionabile era stata elevata, dapprima al compimento del 61
anno di età e poi al compimento del 62 anno, per effetto,
rispettivamente, dell'art. 1 (e relativa tabella A) del d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 503 e dell'art. 11 (e relativa tabella A) della
legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per cui il lavoratore aveva lamentato
la privazione di ogni fonte di reddito tra la fine della mobilità e
la nuova data di pensionamento (e precisamente dal 12 febbraio 1995
al 1 dicembre 1996), in quanto escluso dal mercato del lavoro in
ragione dell'età.
Sostiene il pretore che la maturazione del diritto a pensione era
ormai acquisita nel patrimonio giuridico dell'assicurato poiché nel
documento dell'INPS era negata ogni soluzione di continuità tra
retribuzione e pensione.
Il giudice a quo esclude possa estendersi alla fattispecie la
diversa ipotesi normativa che, per la "mobilità lunga", ed in
particolari ipotesi, rende inoperante la disciplina sopravvenuta (ex
art. 6, comma 10-bis, del d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in
legge 19 luglio 1993, n. 236, come interpretato dall'art. 5, comma 7,
del d.-l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994,
n. 451), trattandosi di un'eccezione alla regola generale. Ma tale
previsione egli espressamente richiama quale tertium comparationis,
sospettando la denunciata normativa di violazione dell'art. 38 Cost.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'inammissibilità, ovvero per l'infondatezza della questione.
Osserva l'Avvocatura come, a seguito dell'elevamento dell'età per il
collocamento a riposo, la disposizione citata dal pretore di Torino
quale tertium comparationis abbia consentito che la determinazione
dei requisiti richiesti dalla norma predetta avvenisse sulla base
della normativa previgente. Tuttavia, anche senza tale intervento, i
lavoratori di cui ai citati commi 6 e 7 avrebbero comunque goduto di
un trattamento economico dal collocamento in mobilità fino al
pensionamento. Secondo l'Avvocatura, a seguire il ragionamento del
pretore - che censura la scelta legislativa di non aver voluto
collegare anche per gli altri lavoratori la fine della percezione
dell'indennità di mobilità con la data del pensionamento - per un
lavoratore di cinquanta anni di età l'indennità in parola dovrebbe
estendersi da trentasei mesi a dieci anni, senza la previsione di
alcuna copertura finanziaria: il che sarebbe assurdo. Inoltre il
rimettente avrebbe omesso di accertare la sussistenza dei requisiti
contributivi richiesti dai citati commi 6 e 7.
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti la
parte privata e l'INPS. La parte privata, in linea con la
prospettazione dell'ordinanza di rimessione, ha osservato che la
norma impugnata non ha fatto salva la legittima aspettativa di
soggetti che si trovavano in una situazione analoga a quella del
ricorrente, contrariamente a quanto avvenuto per altre categorie che
hanno goduto di un regime eccezionale rispetto alla modifica della
disciplina dell'età pensionabile.
L'INPS ha invece sostenuto l'infondatezza della questione,
rilevando che la "mobilità corta" è un trattamento temporaneo
introdotto in favore di lavoratori di aziende in crisi e non è
strutturata per garantire la continuità dell'indennità fino al
pensionamento. Il fatto che il periodo di assistenza si esaurisca
prima del maturarsi dei requisiti richiesti per il diritto a pensione
non è indice di discriminazione, né dipende dalla asserita carenza
dei mezzi previdenziali. D'altra parte neppure è confrontabile tale
situazione con le particolari condizioni, anche di natura ambientale,
dei lavoratori posti in mobilità lunga. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 1 (e relativa tabella A) del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, "sia in sé considerato, sia in quanto
innovato" dall'art. 11 (e relativa tabella A) della legge 23
dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui non vengono fatti salvi i
previgenti limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia in
favore dei lavoratori posti in "mobilità corta" anteriormente
all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, lavoratori per
i quali il diritto alla pensione di vecchiaia sarebbe originariamente
maturato entro il periodo di mobilità (nel caso di specie, trentasei
mesi).
2. - La questione non è fondata.
2.1. - L'iscrizione nelle liste di mobilità comporta per i
lavoratori l'acquisizione di uno status produttivo di molteplici
obblighi e diritti, tra i quali ultimi si annovera la percezione di
un'indennità (cfr. sentenza n. 413 del 1995).
L'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel dettare le misure
e la durata del beneficio, introduce una fondamentale distinzione
enunciando dapprima la regola generale di cui al comma 1, con la
specifica deroga di cui al comma successivo, e prevedendo poi nei
commi 6 e 7 una fattispecie a carattere eccezionale, comunemente
definita "mobilità lunga", in contrapposizione alla prima ipotesi,
che perciò viene denominata "mobilità corta".
Nel presupposto della cessazione del rapporto di lavoro per una
molteplicità di cause - che vanno dalla constatata impossibilità di
garantire il reimpiego ai lavoratori sospesi, fino
all'assoggettamento del datore di lavoro a procedure concorsuali - e
in presenza di requisiti minimi di anzianità aziendale, l'indennità
di cui sopra viene erogata per un periodo direttamente proporzionale
all'età dei lavoratori (e in nessun caso superiore all'anzianità
aziendale). Più in dettaglio, il beneficio è riconosciuto per
ventiquattro mesi ai lavoratori che abbiano compiuto i quarant'anni
d'età e per trentasei mesi a quelli che abbiano compiuto i
cinquant'anni, con riduzione all'ottanta per cento dal tredicesimo al
trentaseiesimo mese. Nelle aree del mezzogiorno di cui al t.u.
approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, il periodo di riferimento
è poi elevato a quarantotto mesi in favore dei lavoratori
ultracinquantenni.
Si tratta dunque di una provvidenza intesa a rendere meno
traumatici i processi espulsivi dal mondo del lavoro cagionati dalla
crisi aziendale; con un'accentuazione della portata protettiva nei
confronti dei lavoratori presuntivamente più svantaggiati sul
mercato in ragione della loro età non più giovane, e che sono stati
collocati in mobilità secondo i criteri, di matrice negoziale,
previsti dall'art. 5 della stessa legge. Soltanto dall'applicazione
di tali criteri può derivare una preferenza nella scelta per i
lavoratori più vicini al collocamento a riposo; mentre nessuna
saldatura viene comunque operata dalla legge tra il rapporto di
lavoro ed il trattamento pensionistico, che non può dunque essere
assunto quale momento conclusivo della complessa vicenda
procedimentale descritta dal legislatore.
Come in quest'ultima non è ravvisabile la fonte d'un qualche
diritto alla stabilità del posto di lavoro (bensì soltanto di
quello alla corretta applicazione dei criteri anzidetti: cfr.
sentenza n. 268 del 1994), così non è possibile configurare alcuna
situazione soggettiva basata sulla pretesa assenza di soluzione di
continuità tra la percezione dell'indennità di mobilità e il
diritto a pensione, vale a dire fra due benefici che sono tra loro
soltanto in rapporto di necessaria successione temporale ma non di
prosecuzione. E di ciò, indiretta conferma si trae dal quinto comma
dello stesso art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che consente
l'erogazione anticipata in unica soluzione dell'indennità di cui
trattasi.
2.2. - Codesta possibilità - occorre sottolineare - rimane invece
di per sé esclusa nell'ipotesi della mobilità lunga, che
inappropriatamente viene richiamata nell'ordinanza di rimessione
quale tertium comparationis, stante la palese disomogeneità delle
situazioni messe a confronto. Al riguardo giova ricordare che per
determinate aree geografiche e per alcune specifiche circostanze è
previsto un utilizzo del tutto diverso dell'istituto in parola, volto
a consentire ai lavoratori in possesso dei requisiti di anzianità e
di contribuzione dettati dalla norma, di percepire l'indennità sino
alla maturazione dei trattamenti di vecchiaia, ed anche di
anzianità. A séguito delle modifiche apportate ai limiti di età
per il conseguimento della pensione di vecchiaia dalle norme
impugnate, il legislatore ha precisato che appunto per detta
fattispecie, con riguardo alla quale sono stati dilatati anche i
limiti temporali, e solo per essa, avrebbero dovuto applicarsi le
previgenti disposizioni (cfr. art. 6, comma 10-bis, del d.-l. 20
maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, come
interpretato dall'art. 5, comma 7, del d.-l. 16 maggio 1994, n. 299,
convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451).
La sostanza dell'impianto dato alla materia dalla legge n. 223 del
1991 non risulta dunque in alcun modo modificata dagl'interventi
normativi succedutisi nella prospettiva della riforma previdenziale,
che solo per relationem acquistano evidenza in questo contesto. E
chiaro appare come la necessaria integrazione non abbia inciso sulla
descritta qualificazione delle posizioni dei lavoratori: unicamente
nell'ipotesi di mobilità lunga l'indennità è assicurata,
permanendo il diritto all'iscrizione, come elemento che congiunge la
sequenza retribuzione-pensione; negli altri casi quest'ultima rimane
oggetto di una mera aspettativa, per chi si trovi in mobilità corta
come per chiunque altro, e il disagio che ne deriva è da riportare
solo alle condizioni generali del mercato di lavoro.
2.3. - Non potrebbe allora questa Corte - senza inammissibilmente
modificare la funzione dell'indennità di mobilità (corta),
trasferendo nell'àmbito assicurativo tutti gli effetti del recesso
ex art. 4 e segg. della legge n. 223 del 1991 - inserire nelle
denunciate norme una previsione che assicuri l'immediato trattamento
pensionistico a coloro i quali avessero raggiunto il previgente
limite del sessantesimo anno durante il periodo di godimento
dell'indennità stessa. Anche prima dell'entrata in vigore del
decreto legislativo n. 503 del 1992 tale sovrapposizione di date era
circostanza occasionale (e meramente ricognitiva di questa è da
ritenersi la nota dell'istituto erogatore richiamata nell'ordinanza
di rimessione); non venendo dunque a costituire il contenuto di un
diritto, del quale si possa richiedere il coordinamento con la
legislazione successiva ovvero il riconoscimento in praeteritum da
parte di essa attraverso una sentenza additiva della Corte. Una
pretesa in tal senso trova spiegazione, evidentemente, solo
nell'avere assunto quale tertium comparationis l'ipotesi normativa
riferita alla mobilità lunga, trascurando di considerarne la
inidoneità per il suo carattere di eccezionale e derogatoria
proroga, in parte qua, del previgente regime pensionistico. Mentre,
d'altra parte, inconferente si palesa il generico richiamo, che si fa
nell'ordinanza di rimessione, "al principio di sicurezza sancito
dall'art. 38 della Costituzione e, segnatamente, al principio di
certezza nei traguardi conseguiti dall'assicurato su tale piano":
proprio perché nessun traguardo nella specie era stato raggiunto in
relazione al trattamento pensionistico. Il beneficio di cui in
precedenza godeva il lavoratore, altro non rappresentava infatti che
l'esito di una misura di politica economica (dettata dal legislatore
unitamente al regime della cassa integrazione e del licenziamento
collettivo) conseguente alla risoluzione del rapporto a causa del
ridimensionamento dell'azienda; misura, in presenza della quale il
principio di adeguatezza dei mezzi va armonizzato con le esigenze di
governo del mercato del lavoro, di salvaguardia dell'attività
produttiva, nonché di controllo sull'attuazione delle procedure,
anche per evitare che queste possano venire strumentalizzate al
diverso fine di uno svecchiamento del personale occupato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 (e relativa tabella A) del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 11 (e relativa tabella A)
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), sollevata, dal pretore di Torino, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte