Sentenza n. 403/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1999 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 14legge 195/1958
- art. 17legge 195/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 379, terzo
comma, del codice di procedura civile in relazione agli artt. 14 e 17
della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), 59 e 60
del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e
coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la
costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura e disposizioni transitorie), promosso con ordinanza
emessa l'11 dicembre 1997 dalla Corte di cassazione nel procedimento
disciplinare nei confronti di Giordano Pietro e Colella Paolo,
iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di Giordano Pietro e Colella Paolo
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Udito l'avvocato Giovanni Giacobbe per Giordano Pietro e Colella
Paolo e l'avv. dello Stato Enrico Arena per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione
proposta dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione
avverso la sentenza del Consiglio superiore della magistratura -
sezione disciplinare, con la quale i magistrati Pietro Giordano e
Paolo Colella erano stati assolti dall'addebito loro ascritto, la
Corte di cassazione - sezioni unite civili, con ordinanza dell'11
dicembre 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 379,
terzo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui, nei
procedimenti disciplinati dagli artt. 14 e 17 della legge 24 marzo
1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura) e dagli artt. 59 e 60 del
d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e
coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la
costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura e disposizioni transitorie), non prevede che la
disposizione non si applica nel caso in cui il ricorso sia stato
proposto dal pubblico ministero.
La norma denunciata (art. 379, terzo comma, cod. proc. civ.)
stabilisce che alle udienze civili della Corte di cassazione il
pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate dopo
che gli avvocati delle parti hanno svolto le loro difese; mentre nel
quarto comma dello stesso articolo è detto che non sono ammesse
repliche, ma ai difensori è consentito, nella stessa udienza,
presentare brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del
Procuratore generale.
Nel giudizio a quo le parti private avevano sollevato questione di
legittimità costituzionale della disposizione in esame nonché degli
artt. 14 e 17 della legge n. 195 del 1958 e degli artt. 59 e 60 del
d.P.R. n. 916 del 1958 che, nel configurare nel giudizio disciplinare
riguardante i magistrati il ruolo del Procuratore generale presso la
Corte di cassazione quale parte, e nel determinare l'ordine degli
interventi davanti alla Corte di cassazione - sezioni unite civili,
violerebbero gli artt. 3, 24, 101, 105 e 107 Cost., ma il collegio ha
considerato la questione rilevante e non manifestamente infondata
nella sola parte in cui essa investe l'art. 379, terzo comma, cod.
proc. civ. limitatamente alla violazione dell'art. 24 Cost..
Il giudice a quo osserva che l'art. 379 cod. proc. civ., nei commi
secondo e terzo, da un lato regola l'esercizio del diritto di difesa
delle parti nell'udienza davanti alla Corte di cassazione, dall'altro
quello del pubblico ministero presso la Corte di intervenire e
concludere in tutte le udienze civili, secondo quanto dispongono
l'art. 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario) e l'art. 70, secondo comma, cod. proc. civ; dal momento
però che l'art. 14 della legge n. 195 del 1958 e gli artt. 59 e 60
del d.P.R. n. 916 del 1958 hanno attribuito il potere di impugnare
davanti alle sezioni unite civili della Corte di cassazione i
provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura - sezione
disciplinare, sia al Ministro di grazia e giustizia che al
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nei casi in cui
il ricorso è proposto dal secondo, quest'organo viene ad assumere la
qualità di parte del giudizio, ciò che determinerebbe una
incompatibilità logica e giuridica con la disposizione sospettata di
incostituzionalità.
La Corte di cassazione ritiene che detta situazione di
incompatibilità tra la posizione di soggetto legittimato al ricorso
e quella del pubblico ministero nella discussione davanti alla Corte
stessa non possa trovare soluzione attraverso una interpretazione che
dichiari inapplicabile l'art. 379, terzo comma, cod. proc. civ., ai
giudizi promossi dal Procuratore generale; secondo il giudice a quo,
infatti, l'ordinamento conosce almeno un altro caso nel quale il
giudizio davanti alla Corte di cassazione è promosso dal Procuratore
generale, quello disciplinato dall'art. 56, secondo e terzo comma,
del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), che attribuisce a detto
organo la legittimazione a ricorrere contro le decisioni del
Consiglio nazionale forense; secondo il rimettente la compresenza
nell'ordinamento di norme quali quelle richiamate pone dunque un
problema che va risolto attraverso il bilanciamento di parametri
costituzionali.
Sempre secondo la Corte rimettente, il dovere del Procuratore
generale presso la Corte di cassazione di intervenire e concludere in
tutte le udienze civili e il suo esercizio, come configurato dal
terzo comma dell'art. 379 cod. proc. civ., trovano la loro ragion
d'essere nella peculiare esigenza che il pubblico ministero
contribuisca alla funzione nomofilattica propria della Corte e quindi
all'attuazione del valore costituzionale dell'uniforme applicazione
della legge (artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.); non può
considerarsi in contrasto con tali valori e funzioni la norma che
consente al Procuratore generale il potere di provocare il giudizio
della Corte attraverso la proposizione del ricorso ma, quando ciò
avviene, la norma denunciata si pone in contrasto con l'art. 24
Cost., dal momento che consente al Procuratore generale di esporre
oralmente le sue conclusioni dopo che le parti nei cui confronti ha
proposto ricorso hanno già esposto le loro difese, e quindi in una
posizione processuale privilegiata rispetto a quella delle altre
parti del giudizio.
2. - Si sono costituite nel giudizio di legittimità costituzionale
le parti private del giudizio a quo chiedendo alla Corte di voler
dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, che
a loro giudizio si porrebbe in contrasto, oltre che con l'art. 24
Cost., anche con l'art. 3 Cost., dato che essa, nel procedimento
disciplinare riguardante i magistrati, viene a creare in capo al
Procuratore generale ricorrente una posizione ingiustificatamente
privilegiata rispetto a quella delle altre parti.
Le parti private, riproponendo le questioni già sollevate davanti
al giudice a quo chiedono inoltre alla Corte di esercitare il potere
di estensione di ufficio dell'ambito della questione sollevata,
ovvero di sollevare attraverso l'autorimessione questione incidentale
di legittimità costituzionale, al fine di dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'intero sistema normativo
risultante, oltre che dall'art. 379 cod. proc. civ., dagli artt. 14 e
17 della legge n. 195 del 1958, dagli artt. 59 e 60 del d.P.R. n.
916 del 1958 e dall'art. 27 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), nella parte in cui
attribuiscono anche al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, oltre che al Ministro di grazia e giustizia, sia la
titolarità dell'azione disciplinare riguardante i magistrati che il
potere di impugnare le decisioni del Consiglio superiore della
magistratura sezione disciplinare davanti alle sezioni unite della
Corte di cassazione.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare non fondata la questione di
legittimità costituzionale.
Preliminarmente l'Avvocatura ha richiamato la giurisprudenza della
Corte di cassazione - sezioni unite civili, che ha sempre ritenuto
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 379 cod. proc. civ., sul presupposto che la norma, vietando
le repliche ma consentendo agli avvocati delle parti di presentare,
alla stessa udienza, brevi osservazioni per iscritto alle conclusioni
del pubblico ministero, non comporta alcuna illegittima limitazione
del diritto di difesa, ma tende, al contrario, ad assicurare il
concreto esercizio di tale diritto fino al termine della discussione.
L'Avvocatura, rilevato che ciò che caratterizza la fattispecie
portata all'esame della Corte è dato dalla circostanza che il
pubblico ministero riveste la qualità di parte ricorrente, osserva
che dalla lettura degli artt. 70 e 72 cod. proc. civ. non pare
emergere una distinzione nell'ambito del processo tra il pubblico
ministero interveniente necessario ed il pubblico ministero che
promuove l'azione, essendo indubbio che tale organo è comunque una
parte sui generis non soltanto perché pubblica e non privata, ma
soprattutto perché ha il compito di "vegliare sull'osservanza della
legge e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia"
(art. 73, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario) e che quindi,
anche nell'ambito del giudizio di impugnazione in materia
disciplinare, essa opera non per fini propri ma a tutela del
superiore interesse al rispetto delle leggi.
La struttura della discussione delineata nell'art. 379 cod. proc.
civ., osserva infine l'Avvocatura, pur risultando modellata
sull'estraneità del pubblico ministero rispetto alle parti del
giudizio, prevede per la discussione davanti alla Corte di cassazione
una sequenza temporale che non ha un particolare significato quando
il pubblico ministero riveste la qualità di parte ricorrente.
4. - Le parti private, in prossimità dell'udienza, hanno
depositato una memoria con la quale hanno ribadito e sviluppato gli
argomenti già illustrati a sostegno delle conclusioni
precedentemente rese; a loro avviso il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione viene ad essere investito di due funzioni
incompatibili l'una con l'altra, quella di tutore imparziale della
legge e quella di parte del giudizio disciplinare, indipendentemente
dalla circostanza che nei singoli casi egli sia o no il ricorrente o
il controricorrente; ciò determinerebbe la violazione degli artt. 3,
24 e 107 della Costituzione. La ragione di questa "anomalia
istituzionale" va ricercata nella violazione, da parte del
legislatore ordinario, dell'art. 107 Cost., e precisamente nel fatto
che, mentre la norma costituzionale prevede che l'azione disciplinare
spetta esclusivamente al Ministro di grazia e giustizia, le leggi
ordinarie hanno esteso indebitamente tale potere anche al Procuratore
generale presso la Corte di cassazione, che è anche membro di
diritto del Consiglio superiore della magistratura; si sarebbe in tal
modo determinato un cumulo di competenze in capo allo stesso organo,
con la conseguente illegittimità costituzionale non solo dell'art.
379, terzo comma, cod. proc. civ., ma di tutte le norme che regolano
la materia. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione - sezioni unite civili, dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 379, terzo comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui - nei giudizi relativi alle
impugnazioni delle sentenze della sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura, regolati dagli artt. 14 e 17 della
legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) e dagli
artt. 59 e 60 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di
attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195,
concernente la costituzione ed il funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura e disposizioni transitorie) - si applica
anche allorché il ricorso venga proposto dal Procuratore generale
presso la Corte di cassazione; secondo la Corte rimettente la norma,
consentendo al pubblico ministero di esporre oralmente le sue
conclusioni dopo che le altre parti hanno già esposto le loro
argomentazioni, pone l'organo titolare dell'azione disciplinare ex
art. 14 della legge n. 195 del 1958 in una posizione processuale di
vantaggio, tale da violare il diritto di difesa delle altre parti
garantito dall'art. 24 della Costituzione, perché queste ultime, nel
corso della discussione finale e prima quindi della decisione del
giudice in camera di consiglio, non sarebbero messe in condizione di
poter adeguatamente replicare alle conclusioni motivate del pubblico
ministero.
2. - La questione, nei termini in cui viene prospettata
nell'ordinanza della Corte rimettente, non è fondata.
Il procedimento disciplinare riguardante i magistrati è regolato
dagli artt. 14 e 17 della legge n. 195 del 1958 e dalle norme di
attuazione emanate con il d.P.R. n. 916 del 1958; l'art. 14, n. 1)
della legge citata prevede che l'azione disciplinare possa essere
esercitata, oltre che dal Ministro di grazia e giustizia, anche dal
Procuratore generale presso la Corte di cassazione "nella sua
qualità di Pubblico ministero presso la sezione disciplinare del
Consiglio superiore"; l'art. 17, terzo comma, della stessa legge
stabilisce che "contro i provvedimenti in materia disciplinare, è
ammesso ricorso alla sezioni unite della Corte suprema di cassazione.
Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato";
infine, l'art. 60 del d.P.R. n. 916 del 1958 prevede che "il ricorso
previsto nell'art. 17, ultimo comma, della legge, può essere
proposto alle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione
dal Ministro per la grazia e giustizia, dal Procuratore Generale
presso la stessa Corte e dall'incolpato entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento disciplinare in copia integrale".
Una volta instauratosi il giudizio di impugnazione, il processo
davanti alla Corte di cassazione si svolge secondo le regole generali
e in modo tale da consentire il pieno dispiegarsi del diritto di
difesa nel contraddittorio di tutte le parti. Il procedimento davanti
alle sezioni unite è regolato dalle norme del Libro II, Titolo III,
Capo III del codice di procedura civile, che disciplinano, tra
l'altro, la forma ed il contenuto del ricorso (art. 366 cod. proc.
civ.), la possibilità per la controparte di presentare il
controricorso (art. 370 cod. proc. civ.) e l'eventuale ricorso
incidentale, cui il ricorrente può a sua volta resistere con il suo
controricorso (art. 371 cod. proc. civ.), ed ancora la facoltà per
tutte le parti di presentare memorie prima dell'udienza di
discussione (art. 378 cod. proc. civ.) ed infine, per le parti
private, di presentare alla stessa udienza brevi osservazioni scritte
sulle conclusioni orali del pubblico ministero (art. 379, quarto
comma, cod. proc. civ.).
3. - Nel quadro complessivo delle disposizioni del codice di
procedura civile che regolano il processo davanti alla Corte di
cassazione, considerata la scansione temporale e logica degli atti
difensivi che precedono l'udienza, l'ordine della discussione
finale, ed in particolare il fatto che il pubblico ministero presso
la Corte, anche quando riveste il ruolo di ricorrente, concluda
all'udienza dopo che gli avvocati delle parti private hanno
illustrato le loro difese, non comporta alcuna violazione del diritto
di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.
Tale diritto può dispiegarsi pienamente nei modi previsti dalla
vigente legge, senza che dall'ordine degli interventi possa derivare
alcun pregiudizio alla difesa delle parti; infatti, vertendo la
discussione solo sulle difese già proposte, non è consentito alle
parti, e perciò anche al pubblico ministero, portare alla cognizione
del giudice fatti o motivi nuovi e diversi da quelli trattati, onde
l'assoluta irrilevanza, sotto il profilo del parametro costituzionale
invocato, dell'ordine della discussione orale; va infatti
sottolineato che le conclusioni motivate del pubblico ministero,
così come le difese svolte dagli avvocati delle parti, hanno una
funzione semplicemente illustrativa delle posizioni già assunte
negli atti precedenti, secondo uno schema nel quale il principio del
contraddittorio è pienamente rispettato.
Il diritto di difesa, anche nei casi quali quello esaminato dal
giudice a quo può quindi compiutamente essere esercitato, una volta
osservate le norme sopra illustrate, contenute nel Libro II, Titolo
III, Capo III cod. proc. civ., tanto più che le osservazioni scritte
(di cui è consentito il deposito ex art. 379, quarto comma, cod.
proc. civ.) costituiscono l'ultimo atto inserito nel fascicolo
processuale e configurano un mezzo non inidoneo per portare a
conoscenza del giudice le considerazioni difensive delle parti
private sulle conclusioni orali del pubblico ministero.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 379, terzo comma, del codice di procedura civile sollevata
in riferimento all'art. 24 della Costituzione dalla Corte di
cassazione - sezioni unite civili, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nelle sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte