Corte costituzionale

Ordinanza n. 404/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1990 dal

Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L.

ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato ed altri, iscritta al n. 272

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza 18 gennaio

1990, (R.O. n. 272 del 1990) - nel corso di quattro giudizi riuniti

(promossi a seguito di un incidente ferroviario nel quale alcuni

operai erano periti ed altri si erano infortunati), aventi ad oggetto

le domande di risarcimento proposte dai danneggiati e la surroga

dell'I.N.A.I.L. per le indennità erogate in conseguenza

dell'incidente - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1916 cod. civ. nella parte in cui "non

esclude dal regresso dell'ente assicuratore le somme dovute per

titoli di danno autonomi rispetto a quelli che costituiscono oggetto

del rischio assicurato";

che l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi davanti a

questa Corte per il Presidente del consiglio dei ministri, ha

eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di

motivazione sulla rilevanza;

che la dimostrazione della pregiudizialità della questione

rispetto alla decisione del giudizio a quo, non può prescindere da

una congrua motivazione sull'esistenza e sulla quantificazione di

danni alle persone, non risarciti dagli enti previdenziali, ed al

pregiudizio che deriva in concreto, a taluna delle parti in causa, in

ordine al risarcimento di detti danni, dall'esercizio della surroga

così come ammessa dalla norma impugnata;

che, nell'ordinanza di rimessione manca un'adeguata motivazione

della rilevanza sotto tali profili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1916, cod. civ., sollevata in

riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, dal

Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte