Corte costituzionale

Ordinanza n. 404/2002

Altra decisione · depositata il 25/07/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1,

numero 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in relazione

all'articolo 9 dello stesso decreto legislativo, promosso con

ordinanza del 19 ottobre 2001 dal Tribunale di Rimini, iscritta al

n. 967 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 2, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Tommaso Ferri ed altra, Alberto

Ravaioli e del Comune di Rimini, nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza del 19 ottobre 2001, pervenuta a

questa Corte il 10 dicembre 2001, il Tribunale di Rimini ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

articoli 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, e 97, primo

comma, della Costituzione, dell'articolo 63, comma 1, numero 4, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali), in relazione all'articolo 9

dello stesso decreto legislativo;

che il remittente premette di essere chiamato a giudicare su

un ricorso di attori popolari i quali chiedono di dichiarare la

decadenza dalla carica del Sindaco di Rimini, eletto il 27 maggio

2001, in relazione a due ipotesi di incompatibilità, di cui la prima

(prevista dall'art. 63, comma 1, numero 4, del testo unico citato)

concerne la pendenza di una lite fra il Sindaco ed il comune: lite

che deriverebbe, nella specie, dalla azione popolare promossa dagli

stessi ricorrenti contro il Sindaco, ai sensi dell'art. 9 del

predetto testo unico, per far valere l'asserito diritto del comune

alla restituzione degli emolumenti percepiti dallo stesso Sindaco nel

periodo di carica succeduto alla sua elezione nel luglio 1999, fino

alla decadenza pronunciata per incompatibilità dalla Corte di

cassazione con sentenza n. 16205 del 2000, nonché al risarcimento

dei danni subiti dal comune per l'organizzazione delle nuove elezioni

amministrative del maggio 2001;

che, secondo il remittente, l'esperimento di quest'ultima

azione popolare comporterebbe la pendenza di una lite fra il Sindaco

ed il comune, ancorché "versante in una fase che, allo stato, non

consente neppure di apprezzare l'atteggiamento processuale del

comune, non ancora costituitosi";

che il remittente, pur dando atto dell'esistenza, nella

giurisprudenza di legittimità, di diversi orientamenti circa la

possibilità che il giudice del contenzioso elettorale non arresti la

sua indagine alla semplice constatazione della pendenza di un

giudizio fra l'amministratore ed il Comune, ma valuti anche

l'eventuale manifesta infondatezza o il carattere pretestuoso della

lite, afferma che la valutazione circa "l'effettività di una

controversia" resta preclusa nei casi, come il presente, in cui, non

essendo ancora intervenuta una presa di posizione del Comune, sarebbe

"impossibile anche solo delibare l'interesse dello stesso"; e ciò a

tacere della possibilità che quest'ultimo, dopo essersi associato

alla posizione del Sindaco, muti atteggiamento processuale, anche

solo domandando la compensazione delle spese di lite, con ciò

determinando la sussistenza di una domanda contro il Sindaco;

che, a giudizio del remittente, l'art. 63, comma 1, numero 4,

del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (che

prevede l'incompatibilità per lite pendente), in correlazione con

l'art. 9 dello stesso testo unico (che prevede l'azione popolare per

far valere in giudizio "le azioni e i ricorsi che spettano al Comune

e alla Provincia"), sarebbe di dubbia legittimità costituzionale in

riferimento all'art. 51, primo comma, della Costituzione, in quanto

pregiudicherebbe il diritto di accedere all'ufficio di Sindaco per

effetto della mera proposizione di una azione giudiziaria "sulla

quale non è compiuta alcuna delibazione né dall'autorità

giurisdizionale, né da autorità amministrative"; all'art. 97, primo

comma, della Costituzione, poiché lederebbe il buon andamento

dell'azione amministrativa del comune, consentendo in sostanza di

provocare "una decadenza ad nutum del Sindaco"; all'art. 24, primo e

secondo comma, della Costituzione, poiché nella sede del contenzioso

elettorale il Sindaco non potrebbe difendersi, dovendo l'autorità

giudiziaria limitarsi a prendere atto della sussistenza della lite

pendente;

che si sono costituiti gli attori popolari nel processo a

quo, sostenendo anzitutto che la questione sarebbe inammissibile per

irrilevanza, perché il giudice remittente avrebbe omesso di motivare

in ordine ad altra causa di incompatibilità del Sindaco, pure fatta

valere dagli attori popolari medesimi; e sarebbe altresì

inammissibile perché il giudice remittente contesterebbe la

irragionevolezza di una tesi interpretativa e non di una norma,

prospetterebbe dubbi interpretativi, chiedendo alla Corte di

scegliere fra due indirizzi interpretativi, non preciserebbe il

"petitum perseguito", e solleverebbe la questione in modo generico e

contraddittorio;

che comunque, secondo i detti attori popolari, la questione

sarebbe infondata;

che si è costituito il Comune di Rimini, il quale conclude

chiedendo, in via principale, che la Corte sollevi davanti a sé, per

poi accoglierla, questione di legittimità costituzionale dello

stesso art. 63, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui non estende a

qualsiasi lite il trattamento previsto per le liti tributarie - la

pendenza delle quali "non determina incompatibilità", - per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto i profili della

irragionevolezza e della disparità di trattamento rispetto

all'ipotesi della lite tributaria, nonché per contrasto con gli

artt. 24 e 113 della Costituzione; in subordine, che la Corte

dichiari la questione non fondata, in quanto il giudice del

contenzioso elettorale ha già i poteri che gli consentono l'esame

della fondatezza della lite e della sua non pretestuosità al fine

della pronuncia sulla sussistenza della incompatibilità per lite

pendente; in ulteriore subordine, che la Corte dichiari

l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, nella parte

in cui non consente al giudice del contenzioso elettorale l'esame

della fondatezza della lite e della sua non pretestuosità ai fini

dell'accertamento della incompatibilità;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto

l'interpretazione della norma conforme a Costituzione, vale a dire

nel senso che al giudice elettorale è consentito un sindacato

delibatorio sulla pretestuosità o artificiosità della lite, conduce

a ritenere non violati i parametri evocati;

che, all'udienza del 23 aprile 2002, le parti costituite

hanno preso atto dell'approvazione da parte del Parlamento, in sede

di conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13

(Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti

locali), di una modifica della disposizione denunciata, in quel

momento peraltro non ancora entrata in vigore, concludendo anche in

relazione ad essa;

che la questione è stata, quindi, rinviata a nuovo ruolo;

che, a seguito della successiva pubblicazione e dell'entrata

in vigore della legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge n. 13 del 2002, il cui art. 3-ter ha

modificato l'impugnata disposizione dell'art. 63, comma 1, numero 4,

del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, la causa era

nuovamente fissata nella camera di consiglio del 3 luglio 2002;

che, con atto depositato il 4 maggio 2002, le parti

ricorrenti, attori popolari nel giudizio a quo, avevano intanto

chiesto che la Corte, previa fissazione di nuova udienza, sollevasse

davanti a sé questione di legittimità costituzionale del nuovo

testo dell'art. 63, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, nelle parti modificate e aggiunte

dalla legge n. 75 del 2002, per contrasto con gli articoli 3, 24, 25,

secondo comma, 97, 101, secondo comma, e 113 della Costituzione;

che ha depositato altresì memoria il Comune di Rimini,

contestando l'ammissibilità e la fondatezza della eccezione di

legittimità costituzionale delle norme sopravvenute.

Considerato che, successivamente all'udienza del 23 aprile 2002,

e prima della nuova camera di consiglio fissata per il 3 luglio 2002,

è entrata in vigore la legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione

del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (Disposizioni urgenti per

assicurare la funzionalità degli enti locali), la quale ha

introdotto nel decreto-legge convertito un articolo 3-ter,

modificativo dell'art. 63, comma 1, numero 4, del testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali, vale a dire della

disposizione oggetto della presente questione di legittimità

costituzionale;

che, a seguito delle modifiche così introdotte, il nuovo

testo del citato art. 63, comma 1, numero 4, prevede fra l'altro che

"la pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite

promossa ai sensi dell'art. 9 del presente decreto [vale a dire di

una lite promossa in via di azione popolare per far valere azioni o

ricorsi spettanti al comune, come nel caso di cui si discute nel

giudizio a quo] non determina incompatibilità" (secondo periodo);

che "la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di

condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione

di responsabilità con sentenza passata in giudicato" (settimo

periodo); e che "la presente disposizione si applica anche ai

procedimenti in corso" (ultimo periodo: disposizione che, pur essendo

inserita nel testo dell'art. 63 del testo unico, si riferisce,

evidentemente, ai procedimenti in corso alla data di entrata in

vigore della predetta modifica);

che si rende pertanto necessaria una nuova valutazione della

rilevanza della questione ad opera del remittente, in relazione alla

sopravvenuta modifica della norma oggetto della questione medesima;

che anche i dubbi di costituzionalità, che una delle parti

solleva riguardo alle norme sopravvenute, rientrano nell'ambito delle

valutazioni che devono essere rimesse al medesimo giudice a quo, al

quale spetta vagliarne la eventuale rilevanza ai fini del giudizio

davanti ad esso pendente, nonché la non manifesta infondatezza;

che non può essere, invece, questa Corte a sostituirsi al

remittente in tali valutazioni, come chiede la parte ricorrente nel

giudizio a quo, poiché anche l'eventuale rilevanza della nuova

questione ai fini del giudizio già rimesso a questa Corte in

relazione al precedente testo dell'art. 63, comma 1, numero 4, del

testo unico presuppone il previo esame, spettante al giudice a quo,

della permanente rilevanza della questione originariamente sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rimini.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte