Corte costituzionale

Ordinanza n. 405/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27 della

legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale) e 247 del regio decreto 3

marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale),

promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1988 dal T.A.R. per la

Lombardia sul ricorso proposto da Lia Modesto contro il Comune di

Chiuro, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il T.A.R. per la Lombardia, nel procedimento

instaurato da Lia Modesto contro il Comune di Chiuro, per

l'impugnazione della destituzione di diritto inflittagli, a seguito

di condanna a pena detentiva e interdizione dai pubblici uffici per

la durata di un anno, per il reato di falsità ideologica ex art. 479

del codice penale, con ordinanza del 28 febbraio 1988 - pervenuta

alla Corte costituzionale il 2 marzo 1989 - (R.O. n. 141 del 1989),

ha sollevato:

a) questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 del

regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nella parte in cui prevede la

destituzione di diritto dell'impiegato condannato per determinati

delitti con sentenza passata in giudicato, con esclusione del

procedimento disciplinare, e, quindi, con preclusione, in danno della

pubblica amministrazione, dell'esercizio dei poteri disciplinari e

della relativa autonoma valutazione dei fatti;

b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede che la

Corte, quando ritenga fondata una questione di legittimità

costituzionale risolvibile con un intervento del legislatore, non

possa, prima di emettere la relativa declaratoria, assegnare un

termine per provvedere al legislatore, facendo poi seguire alla sua

inerzia la detta declaratoria all'inutile decorrenza del termine;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli

artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 della Costituzione, in quanto

sussisterebbe una palese disparità di trattamento tra impiegati

pubblici e impiegati privati; sarebbero lesi il diritto del cittadino

al lavoro, il suo diritto di difesa nei confronti di atti della

pubblica amministrazione, e l'esigenza di imparzialità della stessa

pubblica amministrazione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la inammissibilità delle questioni;

che, per quanto concerne la questione sub a), questa Corte, con

sentenza n. 971 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità

costituzionale, tra le altre, della norma ora censurata, nel testo

sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851, nella parte in cui non

prevede, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto,

l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare;

che, a seguito e per effetto della ricordata sentenza, la norma

impugnata è stata espunta dall'ordinamento;

che, quindi, la questione sollevata è da dichiararsi

manifestamente inammissibile;

che, a seguito e per effetto della intervenuta declaratoria di

illegittimità costituzionale, va anche dichiarata manifestamente

inammissibile la questione sub b), in quanto deve ritenersi priva di

rilevanza nel giudizio a quo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247

del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge

comunale e provinciale), nel testo sostituito con legge 27 giugno

1942, n. 851, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 della

Costituzione, sollevata dal T.A.R. per la Lombardia con la ordinanza

in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con la sentenza n. 971 del 1988;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento agli artt.

3, 4, 35, 97 e 113 della Costituzione, sollevata dallo stesso T.A.R.

per la Lombardia con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte