Sentenza n. 405/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo
1992 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Landriscina
Giovanna contro la Direzione Provinciale del Tesoro di Bologna,
iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso del giudizio promosso da Giovanna Landriscina contro il
decreto 29 gennaio 1981, n. 7653, della Direzione provinciale del
tesoro di Bologna, che ha revocato a decorrere dal 1 gennaio 1976 la
pensione ordinaria di riversibilità intestata alla ricorrente,
orfana maggiorenne inabile al lavoro, la Corte dei Conti, con
ordinanza del 30 marzo 1992, pervenuta alla Corte costituzionale il 1
aprile 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 85,
secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, "in quanto non
considera sussistente il requisito della nullatenenza per la
riversibilità delle pensioni ordinarie al verificarsi delle stesse
condizioni di reddito stabilite dal sopravvenuto art. 70 del d.P.R.
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per la
riversibilità delle pensioni di guerra".
Ad avviso del giudice remittente, "considerato (alla stregua della
sent. n. 133 del 1972 di questa Corte) l'eguale contenuto etico e
sociale dei trattamenti pensionistici di riversibilità e il comune
carattere assistenziale ed alimentare, finalizzato a sopperire alle
condizioni di bisogno in cui vengono a trovarsi i superstiti dopo la
morte del dante causa", non è giustificata la disparità del limite
massimo di reddito previsto dalla norma impugnata rispetto al
trattamento di riversibilità delle pensioni di guerra, sopravvenuta
per effetto del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che ha fissato il
limite in L. 2.400.000.
Quanto alla rilevanza della questione si osserva che, se ne fosse
riconosciuta la fondatezza, sarebbe consentito l'accoglimento del
ricorso oggetto del giudizio a quo per il periodo successivo
all'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 915 del 1978. Considerato in diritto
1. - La Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, "per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in
quanto non considera sussistente il requisito della nullatenenza per
la riversibilità delle pensioni ordinarie al verificarsi delle
stesse condizioni di reddito stabilite dal sopravvenuto art. 70 del
d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per la
riversibilità delle pensioni di guerra".
2. - La questione non è fondata.
Il d.P.R. n. 915 del 1978, successivo alla sentenza n. 133 del
1972, attribuisce alla pensione di guerra natura di "atto
risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte
dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra,
abbiano subito menomazioni all'integrità fisica o la perdita di un
congiunto". La diversità di natura rispetto alla pensione ordinaria
si riflette sulla funzione del limite di reddito cui è subordinata
nell'uno e nell'altro istituto la riversibilità della pensione,
talché deve essere confermata, anche sotto questo profilo, la
giurisprudenza di questa Corte che ha escluso in generale la
confrontabilità, ai fini dell'art. 3 della Costituzione, della
disciplina delle pensioni ordinarie con quella delle pensioni di
guerra (sent. n. 186 del 1985).
La riversibilità della pensione ordinaria agli orfani maggiorenni
inabili al lavoro conserva parzialmente a questa categoria di
superstiti la pensione, di cui in vita del titolare già
beneficiavano indirettamente, come forma di assistenza nel senso
dell'art. 38, primo comma, della Costituzione: il limite di reddito
previsto dalla legge è qui un indice di "nullatenenza", ovvero di
mancanza "dei mezzi per vivere". La riversibilità della pensione di
guerra, invece, adempie solo indirettamente una funzione
assistenziale, senza perciò essere strettamente subordinata alla
condizione di indigenza: nei casi previsti dall'art. 70 del d.P.R. n.
915 del 1978 il riferimento alle condizioni economiche del
richiedente si fonda piuttosto su una valutazione, correlata alla
politica di bilancio e ai criteri di allocazione della spesa
pubblica, per cui, nel caso di morte del titolare della pensione (per
cause diverse dalla guerra), si ritiene che l'estensione a certe
categorie di superstiti dell'atto risarcitorio e di solidarietà
nazionale costituito dalla pensione diretta debba essere limitata a
coloro che non dispongono di un reddito superiore a una certa soglia,
possibilmente non ridotta al concetto di nullatenenza. È
significativa in proposito l'estraneità di questo concetto alle
norme sulla riversibilità delle pensioni di guerra.
Pertanto la determinazione del limite di reddito, in rapporto al
limite previsto per la riversibilità della pensione ordinaria,
rientra nella discrezionalità del legislatore, onde una
disuguaglianza di disciplina non può subire censure di
irrazionalità fino a quando non assuma proporzioni manifestamente
eccessive. La denunciata disparità non può dirsi eccedente questo
limite.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei Conti
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte