Corte costituzionale

Ordinanza n. 405/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 383, 669-ter,

669-quater, 669-quinquies del codice di procedura civile promosso con

ordinanza emessa il 16 gennaio 1996 dal giudice istruttore del

tribunale di Pesaro nel procedimento civile vertente tra Soc.

Bellatrix s.a.s. e Strapazzini Resine s.r.l., iscritta al n. 254 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento cautelare finalizzato ad

ottenere un sequestro conservativo, l'adito Tribunale di Pesaro ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, degli artt. 383, 669-ter,

quater e quinquies del codice di procedura civile;

che, ad avviso del giudice a quo, tale complesso di norme

contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione per un'ingiustificata

disparità di trattamento tra coloro che hanno chiesto un

provvedimento cautelare prima dell'entrata in vigore della riforma di

cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, e coloro i quali l'hanno

chiesto successivamente, nonché tra chi richiede tale provvedimento

in pendenza del giudizio di cassazione e chi lo richiede in altri

gradi del giudizio;

che, sempre ad avviso del rimettente, sarebbero lesi anche l'art.

24 della Costituzione, in quanto le norme impugnate non

permetterebbero di individuare con esattezza il giudice cui rivolgere

la richiesta di provvedimento cautelare durante la pendenza del

giudizio di cassazione, nonché l'art. 25 della Costituzione, in

quanto, non potendosi ritenere la Corte di cassazione giudice

strutturalmente idoneo alla concessione dei provvedimenti cautelari,

il sistema non consentirebbe di conoscere ex ante con sicurezza quale

sia il giudice competente in tale caso;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione

sollevata sia dichiarata infondata;

Considerato che il giudice a quo lamenta, in sostanza, l'incoerenza

delle norme impugnate nella parte in cui non consentirebbero di

individuare con certezza il giudice competente a conoscere delle

richieste di misure cautelari durante la pendenza del giudizio di

cassazione;

che, diversamente da quanto argomentato dal rimettente, il

sistema di norme impugnato in questa sede consente, mediante i vari

strumenti interpretativi, di individuare il giudice competente anche

nel caso in esame;

che tale compito di individuazione spetta al giudice del merito;

che, pertanto, la questione posta all'esame della Corte si

risolve nella prospettazione di un dubbio interpretativo, la cui

risoluzione è rimessa al giudice a quo, non potendo tale dubbio dare

luogo ad un giudizio di legittimità costituzionale;

che, infatti, come più volte affermato da questa Corte

(ordinanza n. 427 del 1994), il sindacato di costituzionalità non è

preordinato a valutare l'incertezza in ordine all'applicabilità

delle norme, bensì ad eliminare la norma eventualmente viziata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 383, 669-ter, quater e

quinquies del codice di procedura civile sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal tribunale di Pesaro con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte