Sentenza n. 405/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/12/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 17legge 1204/1971
citata
- art. 2legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
- art. 24Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
- art. 15legge 53/2000
- art. 54legge 53/2000
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo
comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle
lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 2000
dal Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra Mei
Antonella contro poste italiane S.p.a., iscritta al n. 280 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di costituzione di Mei Antonella;
Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Prato, con ordinanza emessa il 14 marzo
2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17,
primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle
lavoratrici madri), il quale esclude la corresponsione
dell'indennità di maternità nell'ipotesi di licenziamento per
giusta causa che si verifichi durante i periodi di interdizione dal
lavoro.
Il Tribunale premette in fatto di essere stato adito da una
dipendente delle poste italiane S.p.a., la quale chiedeva che le
fosse corrisposta l'indennità di maternità nei periodi di
astensione obbligatoria, assumendo di essere stata licenziata per
giusta causa durante il periodo di interdizione anticipata dal lavoro
e di non aver percepito la relativa indennità, in quanto l'art. 17,
primo comma, della legge n. 1204 del 1971, applicato dal datore di
lavoro, esclude appunto tale diritto in caso di licenziamento per
giusta causa.
Il giudice a quo afferma che la disposizione in oggetto appare
contraddistinta da un intento punitivo in palese contrasto con il
carattere assistenziale dell'indennità e con le ragioni di ordine
pubblico poste a tutela della lavoratrice madre, che si fondano sullo
stato obiettivo della gravidanza e che trascendono l'interesse e il
merito delle persone. Pertanto, ad avviso del rimettente, la norma in
esame si porrebbe in contrasto con l'art. 31, secondo comma, della
Costituzione, che impone alla Repubblica la protezione della
maternità e dell'infanzia, nonché con l'art. 37, primo comma, che
assicura alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione e
garantisce alla donna lavoratrice le condizioni che le consentono
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare.
Il giudice rimettente ravvisa inoltre un contrasto con il
principio di eguaglianza, che deriva dalla comparazione tra il primo
ed il secondo comma della stessa disposizione, poiché quest'ultimo
garantisce il godimento dell'indennità anche alle lavoratrici
disoccupate, senza distinguere in ordine alle ragioni del
licenziamento, purché non siano trascorsi più di sessanta giorni
tra l'inizio della disoccupazione e quello dell'astensione. Vi
sarebbe una ingiustificata ed illogica disparità di trattamento fra
la previsione del diritto all'indennità della lavoratrice licenziata
per giusta causa nei sessanta giorni precedenti l'inizio
dell'astensione e la esclusione della medesima indennità nei
confronti della lavoratrice licenziata per giusta causa durante il
periodo di astensione obbligatoria.
2. - Si è costituita la ricorrente nel giudizio a quo insistendo
per l'accoglimento della questione.
La difesa della detta parte afferma che la tutela della
maternità, costituente lo scopo della legge n. 1204 del 1971,
incontra dei limiti legati alla sussistenza del rapporto o ai casi in
cui questo sia stato da poco interrotto. In particolare, il secondo
comma dell'art. 17, stabilendo una correlazione tra il diritto al
trattamento di maternità e il versamento della contribuzione, pone
un limite temporale tra la cessazione del rapporto e l'inizio
dell'astensione, che può dilatarsi solo per effetto del godimento di
trattamenti connessi ai versamenti contributivi ovvero alla
sussistenza di un numero minimo di contributi versati. In tale
sistema, l'esclusione del trattamento di maternità per le
lavoratrici licenziate per giusta causa risulterebbe incongrua,
soprattutto ove si rilevi che essa appare dettata da un intento
punitivo, che estende i propri effetti anche sul nascituro; e ciò in
palese contrasto con il dettato costituzionale e particolarmente con
gli artt. 2, 3, 29, 31 e 37 della Costituzione.
Infine la difesa della ricorrente sostiene che, ai fini della
corresponsione del trattamento di maternità, la causa della
cessazione del rapporto dovrebbe ritenersi irrilevante, dal momento
che l'indennità è stata riconosciuta anche alle lavoratrici
autonome. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Prato dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) - successivamente
trasfuso nell'art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) - perché tale
norma non prevede la corresponsione dell'indennità di maternità
nell'ipotesi di licenziamento per colpa grave della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro,
che si verifichi durante i periodi di interdizione dal lavoro. Questa
esclusione determinerebbe, ad avviso del rimettente, la violazione
degli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, per la disparità di
trattamento che si attuerebbe tra le lavoratrici madri in relazione
alla causa del licenziamento e per la lesione dei principi
costituzionali che proteggono la maternità e l'infanzia e che
impongono una speciale adeguata tutela della madre lavoratrice e del
bambino.
2. - La questione è fondata.
L'art. 17 della legge n. 1204 del 1971 prevede la corresponsione
dell'indennità di maternità in una serie di ipotesi nelle quali il
rapporto di lavoro venga a cessare nel corso del periodo di
astensione obbligatoria ovvero non sia più in atto già nel momento
iniziale di tale periodo. In particolare, l'indennità è dovuta nei
casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 2,
lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione
dal lavoro (cessazione dell'attività dell'azienda cui è addetta la
lavoratrice, ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice è stata assunta, scadenza del termine); e, in presenza
di specifici requisiti temporali, essa è corrisposta anche alle
lavoratrici che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria si
trovino ad essere sospese, assenti senza retribuzione, ovvero
disoccupate.
L'ipotesi del licenziamento per colpa grave della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro,
è invece esclusa ai fini dell'attribuzione dell'indennità di
maternità dalla norma in esame; onde la necessità di verificarne la
conformità a Costituzione.
2.1. - Nelle numerose pronunce in tema di tutela delle
lavoratrici madri (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 361 del
2000, n. 310 del 1999, n. 423 del 1995, n. 132 del 1991), questa
Corte ha posto in rilievo la duplice finalità del sostegno economico
alle lavoratrici nei periodi di astensione obbligatoria, consistente
nella necessità di tutelare la salute della donna e del nascituro
(soprattutto attraverso lo strumento dell'astensione dal lavoro) e di
evitare che la maternità possa soffrire a causa del bisogno
economico; ha poi affermato che la protezione del valore della
maternità può essere attuata con interventi legislativi di
contenuto e modalità anche diversi in relazione alle caratteristiche
di ciascuna delle situazioni considerate, ritenendo legittima la
modulazione della disciplina purché non risolventesi in una
ingiustificata esclusione di ogni forma di tutela.
Queste argomentazioni devono invocarsi anche in relazione alla
mancata attribuzione dell'indennità di maternità nell'ipotesi di
licenziamento della lavoratrice, previsto dall'art. 2, lettera a),
della legge n. 1204 del 1971.
La tutela della maternità, bene protetto dal legislatore
attraverso le molteplici misure contenute nella legge in esame, non
può venir meno in relazione alle cause di risoluzione del rapporto
di lavoro.
Gli interventi legislativi succedutisi in materia attestano come
il fondamento della protezione sia sempre più spesso e sempre più
nitidamente ricondotto alla maternità in quanto tale e non più,
come in passato, solo in quanto collegata allo svolgimento di
un'attività lavorativa subordinata; oltre ai casi contemplati dalla
legge n. 1204 del 1971, nei quali l'indennità è corrisposta pur in
assenza di un rapporto lavorativo in atto, deve ricordarsi come il
trattamento di maternità sia stato esteso alle lavoratrici autonome
e alle libere professioniste dalle leggi 29 dicembre 1987, n. 546, e
11 dicembre 1990, n. 379; e ancora che a sostegno della maternità è
stata prevista la concessione di un assegno nei casi di limitate
risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza della madre
(art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; art. 49 della legge
23 dicembre 1999, n. 488; art. 80 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388; art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
La speciale protezione della maternità, che gli artt. 31 e 37
della Costituzione assicurano, non può ritenersi attuata dalla norma
in esame, la quale esclude il diritto all'indennità in funzione
della ragione del licenziamento, cui è in tal modo attribuito
rilievo preponderante rispetto allo stato oggettivo della gravidanza
e del puerperio. Né può considerarsi rispettato dalla norma
impugnata il principio di ragionevolezza, non essendo giustificabile
il pregiudizio derivante dalla negazione di qualunque trattamento di
maternità; mentre il fatto che ha dato causa al licenziamento trova
comunque in esso efficace sanzione.
Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale
dell'art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di
maternità nell'ipotesi di licenziamento prevista dalla lettera a)
dell'art. 2 della medesima legge.
2.2. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve poi
estendersi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
all'art. 24 del testo unico n. 151 del 2001, nel quale è stato
trasfuso il contenuto della disposizione impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo
comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle
lavoratrici madri), nella parte in cui esclude la corresponsione
dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 2,
lettera a), della medesima legge;
Dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui esclude la corresponsione
dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 54,
comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte