Corte costituzionale

Sentenza n. 406/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 1legge 270/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzione dell'art. 1 della legge 14

giugno 1974, n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi"), promosso con

ordinanza emessa il 18 aprile 1984 dal Trib. di Catania nel

procedimento civile vertente tra Nicolosi Rosa e Cristaudo Matteo,

iscritta al n. 940 del reg. ord. 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n.19- bis del 1985;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Catania - Sezione agraria, con ordinanza del

18 aprile 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974 n. 270, che determina la

misura del canone enfiteutico da prendere a base, ai sensi dell'art.

9 della legge 18 dicembre 1970 n. 1138, per il calcolo del capitale

di affrancazione del fondo.

La disposizione denunziata, la quale aggiunge un terzo comma

all'art. 2 della legge n. 1138 del 1970, dispone che "il canone dei

rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 23 ottobre 1941

non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità

di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria

12 maggio 1950 n. 230 e 21 ottobre 1950 n. 841", cioè del valore

definitivamente accertato per l'applicazione della imposta

straordinaria progressiva sul patrimonio ai sensi dell'art. 9 del

d.leg.c.p.s. 29 marzo 1947 n. 143.

Ad avviso del giudice remittente tale norma urta contro l'art. 42

Cost. in quanto "imponendo la predetta misura fissa, ha ancorato il

canone enfiteutico a un valore monetario che, con il passare degli

anni e il modificarsi dell'assetto economico del paese, non ha più

rispondenza con i valori attuali". La legge n. 270 del 1974 non ha

tradotto correttamente le indicazioni impartite da questa Corte con

la sentenza n. 145 del 1973, la quale intendeva "riferirsi non tanto

alla misura fissa consistente nell'indennità che sarebbe stata

pagata ai proprietari nell'ipotesi in cui i loro terreni fossero

stati espropriati in forza delle leggi di riforma agraria, quanto ai

criteri stabiliti da tali leggi, consistenti nell'applicazione di

coefficienti-base di maggiorazione al reddito imponibile dominicale,

in modo da consentire un costante adeguamento dei canoni enfiteutici

alla mutevole realtà economica".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le

parti private, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio

dei Ministri. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge n. 270 del 1974, sollevata dal Tribunale di Catania, è

fondata.

Non occorre qui riepilogare tutta la complessa vicenda

dell'intervento legislativo in materia di enfiteusi, a partire dalla

legge 22 luglio 1966 n. 607, che ha profondamente modificato

l'istituto nel quadro di una politica diretta a favorire la

congiunzione della proprietà dei fondi rustici con la titolarità

delle imprese agricole che li coltivano. È sufficiente riassumere la

posizione di questa Corte, quale risulta specialmente dalle sentenze

n. 145 del 1973 e n. 53 del 1974, circa i limiti imposti a tale

politica legislativa dal rispetto del diritto di proprietà garantito

dall'art. 42 Cost. Essa si articola essenzialmente in due punti:

a) sebbene la nuova disciplina dell'enfiteusi stabilisca per il

capitale di affranco una misura d'imperio in luogo del valore venale

effettivo della nuda proprietà, "appare arbitrario equiparare

all'espropriazione l'esercizio della facoltà di riscatto della piena

proprietà mediante l'affrancazione" (sent. n. 53 del 1974).

Pertanto, come ha ribadito la sentenza n. 246 del 1984, le norme con

le quali sono stati stabiliti nuovi criteri di determinazione del

canone, e quindi del capitale di affranco, non sono soggette al

requisito della giustificazione per motivi di interesse generale

statuito dal terzo comma dell'art. 42, né possono essere confrontate

con le norme in tema di espropriazione per pubblica utilità, in

riferimento all'art. 3 Cost.;

b) tuttavia, poiché il capitale di affranco del fondo

enfiteutico non ha più, come nella disciplina originaria del codice

civile, funzione di corrispettivo (prezzo), bensì ha assunto la

funzione di "indennizzo", sono applicabili per analogia i criteri di

valutazione di congruità dell'indennizzo da corrispondere in caso di

espropriazione, i quali devono essere "applicabili senza grave e

ingiustificata lesione dei diritti dei concedenti": pur non essendo

ragguagliabile al valore di mercato, la somma pagata al proprietario

non può essere meramente simbolica o irrisoria, ma deve

rappresentare un serio ristoro. In questo senso la sentenza n. 145

del 1973 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della

legge 18 dicembre 1970 n. 1138 per violazione dell'art. 42, terzo

comma, nella parte in cui, per le enfiteusi costituite dopo il 23

ottobre 1941, determinava il canone, e quindi il capitale di

affrancazione (pari a quindici volte il canone), in misura fissa

corrispondente al reddito dominicale risultante dal catasto secondo

la revisione del 1939 e rivalutato con il d. leg. n. 356 del 1947.

2. - La sentenza n. 145 del 1973 ha indicato quello che, ad avviso

della Corte, deve essere il parametro per una congrua indennità,

identificandolo nei criteri stabiliti dalle leggi del 1950 ("legge

Sila" n. 230 e "legge stralcio" n. 84) per la determinazione

dell'indennizzo dei proprietari espropriati in attuazione della

riforma agraria.

Il dispositivo della sentenza è stato recepito alla lettera dalla

legge n. 270 del 1974, senza le integrazioni che da parte del

legislatore sarebbero state necessarie per coglierne, alla stregua

della motivazione, l'esatto significato e tradurlo in norma

giuridica. La motivazione precisa che il riferimento al reddito

imponibile risultante dai dati catastali non è illegittimo a

condizione che sia tenuta "distinta la funzione generica del ricorso

ai dati catastali dalla misura della loro operatività in concreto,

affinché ne sia mantenuta adeguata, nei limiti di una ragionevole

approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà

economica". Alla stregua di questa direttiva si deve ritenere - come

osserva l'ordinanza di rimessione - che "la Corte costituzionale

abbia fatto riferimento non tanto alla misura fissa consistente nella

indennità che sarebbe stata corrisposta qualora i terreni fossero

stati espropriati in applicazione delle leggi di riforma agraria,

quanto invece ai criteri stabiliti da quelle leggi", nel senso che i

capitali di affranco non possono essere inferiori ai valori assunti

per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul

patrimonio a norma dell'art. 9 del d. leg. n. 143 del 1947,

periodicamente aggiornati mediante "coefficienti di maggiorazione

stabiliti e pubblicati man mano dalla Commissione Censuaria

centrale".

Invece l'art. 1 della legge n. 270 determina i capitali di

affranco in misura fissa ragguagliata ai valori medi dei terreni per

il periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947 calcolati a norma dell'art. 9

del citato decreto n. 143 del 1947, cioè in una misura già nel 1974

incongrua, e nel 1982 - anno in cui è stata domandata

l'affrancazione nel caso in controversia - senz'altro irrisoria, come

dimostra puntualmente l'ordinanza di rimessione, dalla quale si

apprende che l'indennizzo dovuto al concedente è stato fissato dal

Pretore in lire 122.236.

3. - Non si può pensare che l'art. 1 della legge n. 270 del 1974

sia implicitamente integrato dalla legge 20 ottobre 1954 n. 1044, la

quale prevedeva che le tabelle compilate dalla Commissione censuaria

centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria

sul patrimonio fossero aggiornate secondo un coefficiente determinato

ogni anno dalla medesima Commissione. Questa legge, che prevedeva un

procedimento di accertamento automatico dell'imponibile per

l'applicazione dell'imposta di successione sui fondi rustici, è

stata abrogata dall'art. 58 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637,

entrato in vigore il 1° gennaio 1973: infatti l'ultimo aggiornamento

del coefficiente di maggiorazione ai sensi dell'art. 1 della legge

risale al 1972.

Nemmeno si può pensare che la norma in questione sia integrabile

con l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986 n. 880 (che ha introdotto

per tutti i terreni un nuovo sistema di accertamento automatico

dell'imponibile per l'applicazione dell'imposta di successione), sia

per ragioni giuridiche, la legge n. 880 essendo retroattiva solo fino

al 1° luglio 1986 e comunque, trattandosi di legge tributaria, non

estensibile oltre il caso previsto, sia per ragioni tecniche, posto

che la base di partenza per la determinazione dei canoni enfiteutici

non è il reddito dominicale risultante dal catasto secondo la

revisione del 1939, bensì il valore medio per il periodo 1° luglio

1946-31 marzo 1947 determinato - sulla base del reddito catastale -

mediante l'applicazione dei coefficienti previsti dall'art. 9 del

decreto n. 143 del 1947.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14

giugno 1974 n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi") nella parte in

cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la

determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato

mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a

mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la

corrispondenza con la effettiva realtà economica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte