Sentenza n. 406/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109, comma 2,
del codice di procedura penale e dell'art. 26, comma 2, del d.lgs.
28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza
emessa il 5 novembre 1998 dal pretore di Venezia nel
procedimentopenale a carico di Primoz Sancin, iscritta al n. 72 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il pretore di Venezia, nel corso di un processo penale per
reato commesso in danno di un magistrato, ha sollevato, con ordinanza
del 5 novembre 1998, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo
comma, 6 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 109, comma 2, cod. proc. pen. e 26, comma
2, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella
parte in cui dette disposizioni di garanzia dell'uso della
madrelingua nell'ambito del processo non si applicano anche nel
procedimento penale che si svolge - per effetto dello spostamento di
competenza stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen. in relazione ai
procedimenti riguardanti i magistrati - dinanzi a un'autorità
giudiziaria non avente sede nel territorio dove è insediata una
minoranza linguistica riconosciuta.
Il rimettente riferisce che nel giudizio a quo la difesa
dell'imputato, appartenente al gruppo linguistico di minoranza
slovena insediato nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia,
ha eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio, in
quanto redatto in lingua italiana, assumendo la violazione dell'art.
109 cod. proc. pen., avendo lo stesso imputato chiesto di esprimersi
in lingua slovena, previa nomina di un interprete, e ha dedotto
altresì la violazione delle garanzie difensive in relazione all'art.
26, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., sul rilievo che la nomina
quale difensore di ufficio era avvenuta senza tenere conto
dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato; che, inoltre,
qualora dette eccezioni non fossero state ritenute accoglibili, per
l'impossibilità di applicare le norme codicistiche invocate a
sostegno della nullità, la difesa ha sollecitato il promovimento di
questione di costituzionalità delle norme anzidette nonché
dell'art. 143 cod. proc. pen.
A tale eccezione dà corso il giudice rimettente, salvo che per la
norma dell'art. 143 cod. proc. pen., che, riguardante la nomina
obbligatoria dell'interprete per l'imputato, italiano o straniero,
che non conosca la lingua italiana, è manifestamente inconferente:
nel caso di specie, infatti, l'imputato, che dispone della conoscenza
della lingua "ufficiale" del processo, fa valere il proprio diritto
costituzionalmente garantito (art. 6 della Costituzione) all'uso
della madrelingua nei rapporti con le autorità giudiziarie.
La questione, osserva ancora il rimettente, è rilevante perché si
tratta di decidere sull'osservanza di determinate formalità di
documentazione di atti processuali destinati all'imputato, sulla
regolare assunzione dell'esame dello stesso e sulla valida
designazione e nomina del difensore d'ufficio, atti tutti che, ove si
ritenesse di accordare le garanzie richieste, risulterebbero viziati
da nullità per violazione delle disposizioni concernenti
l'intervento e l'assistenza dell'imputato (art. 178, comma 1, lettera
c), e art. 180 cod. proc. pen.).
2. - Tutto ciò premesso, il pretore ritiene che, anche per il loro
tenore letterale, le disposizioni denunciate non siano in effetti
applicabili nel processo attribuito alla sua cognizione in virtù
dello spostamento di competenza a norma dell'art. 11 cod. proc. pen.:
secondo il testo dell'art. 109 del codice, cui fa altresì rinvio
l'art. 26 delle norme di attuazione, la disciplina di garanzia ivi
prevista per l'appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta
si applica infatti solo dinanzi all'autorità giudiziaria avente
competenza, di primo grado o di appello, su un territorio dove è
insediata la minoranza; in tal senso, del resto, orienta anche la
giurisprudenza ordinaria che, resa sulla scia di decisioni della
Corte costituzionale (dalla sentenza n. 28 del 1982, "ispiratrice"
dell'attuale art. 109 cod. proc. pen., alle sentenze nn. 62 del 1992,
271 del 1994 e 16 del 1995), ha sempre affrontato il problema del
diritto di usare la madrelingua, e di usufruire della traduzione
degli atti dalla lingua italiana (secondo la c.d. tutela linguistica
minima, diversa ad esempio dalla più ampia garanzia di piena
equiparazione accordata ai cittadini di lingua tedesca della
Provincia di Bolzano), esclusivamente nell'ambito di rapporti con le
pubbliche autorità, comprese quelle giudiziarie, che si instaurano
nel territorio di appartenenza della minoranza interessata.
Ma è proprio tale limitazione a suscitare, per il rimettente, il
dubbio di costituzionalità: se le esigenze di garanzia sottese alla
disciplina impugnata attengono a diritti soggettivi fondamentali di
rango costituzionale, come quelli riconosciuti dagli artt. 6 e 24
della Costituzione, non sembra ammissibile, secondo lo stesso
pretore, che essi possano essere compromessi in vista della tutela di
altri interessi, quali sono quelli, sottesi alla disciplina dello
spostamento di competenza secondo l'art. 11 cod. proc. pen., del buon
andamento dell'amministrazione della giustizia (artt. 97 e 108 della
Costituzione). Una compromissione, questa, tanto più ingiustificata
in quanto si associa all'"allontanamento" del processo dal territorio
in cui il fatto è commesso - e in cui è stanziata la minoranza
riconosciuta -, ciò che rende il processo stesso di maggiore
risonanza nella comunità territoriale di appartenenza dell'imputato,
incrementando l'esigenza di una effettiva autodifesa e della difesa
tecnica. Al cittadino appartenente a una minoranza, prosegue il
pretore, deve essere riconosciuta "una tutela non inferiore a quella
accordata agli altri cittadini italiani, nell'esercizio del diritto
di difesa, quando siano chiamati a rispondere di illeciti commessi
nel territorio del proprio paese".
Inoltre - aggiunge il rimettente - il criterio di spostamento della
competenza dettato dall'art. 11 cod. proc. pen. si differenzia sia
dalle regole generali sia da quelle suppletive in materia di
competenza territoriale, regole tutte ispirate dalla comune ratio di
radicare il processo nel territorio di commissione del fatto, dove
"maggiori sono le sue implicazioni", mentre all'opposto l'art. 11
mira al soddisfacimento delle esigenze di serenità e neutralità del
giudizio, che richiedono un distacco del giudizio da detti luoghi.
In tale quadro, il pretore ritiene che un più corretto
bilanciamento tra diritti e interessi contrapposti, tutti di
rilevanza costituzionale, avrebbe dovuto indurre il legislatore, in
luogo dell'arbitraria compromissione dei primi, a prevedere
l'applicazione delle norme di garanzia anche nel caso in cui, in base
all'art. 11 cod. proc. pen., per effetto dello spostamento della
competenza per territorio, il processo venga a essere attribuito a
un'autorità giudiziaria diversa da quella avente sede nel territorio
di insediamento di una minoranza linguistica riconosciuta; così non
essendo, conclude il rimettente, sono violati gli artt. 3, primo e
secondo comma, 6 e 24 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Venezia dubita della legittimità costituzionale
degli artt. 109, comma 2, del codice di procedura penale e 26, comma
2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), in
relazione agli artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 24 della
Costituzione.
Le disposizioni impugnate dettano norme per il processo penale, a
protezione del cittadino italiano appartenente a una minoranza
linguistica riconosciuta. L'una prevede il diritto, esercitabile a
richiesta, di essere interrogato o esaminato nella madre lingua (con
relativa verbalizzazione anche in tale lingua), nonché il diritto
alla traduzione degli atti del processo a lui indirizzati; l'altra,
il dovere dell'autorità giudiziaria, negli stessi casi dell'art.
109, comma 2, cod. proc. pen., quando ciò serva ad assicurare
l'effettività della difesa, di tener conto dell'appartenenza etnica
o linguistica dell'imputato, nell'individuare il difensore d'ufficio
o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'art. 97,
comma 4, del codice.
Le disposizioni anzidette valgono "davanti all'autorità
giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un
territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta"
(art. 109, comma 2). È questa limitazione territoriale della tutela
ad apparire al giudice rimettente di dubbia conformità alla
Costituzione, nell'ipotesi - verificatasi nella specie - di
individuazione della competenza territoriale del giudice a norma
dell'art. 11 cod. proc. pen., per i casi di procedimenti riguardanti
i magistrati. Lo spostamento della competenza territoriale - da
quella prevista dalle regole generali (artt. 8-10 cod. proc. pen.) a
quella determinata dalla regola speciale dell'art. 11 - avrebbe come
conseguenza l'individuazione di un giudice non avente competenza sul
territorio di insediamento della minoranza linguistica riconosciuta
(nella specie, la minoranza slovena). Da qui, alla stregua dei
denunciati artt. 109, comma 2, cod. proc. pen. e 26, comma 2, delle
norme di attuazione, la perdita dei diritti linguistici del cittadino
italiano appartenente a tale minoranza e la dedotta lesione delle
norme costituzionali invocate.
2. - La questione sollevata sull'art. 26, comma 2, delle norme di
attuazione del codice di procedura penale deve essere dichiarata
inammissibile. Di esso infatti il giudice rimettente non è chiamato
a fare applicazione nel giudizio innanzi a lui pendente.
Risulta esplicitamente dall'ordinanza di rimessione che il soggetto
a favore del quale viene rivendicato l'uso della lingua madre nel
processo penale dispone della piena conoscenza della lingua italiana,
cosicché la sua pretesa si pone in vista non dell'esercizio del
diritto di difesa ma della protezione della sua identità
linguistica. La previsione dell'art. 26, comma 2, denunciato vale
invece soltanto "quando ciò serve ad assicurare l'effettività della
difesa", circostanza che la rende inapplicabile nel giudizio di
merito.
Né la sollevata questione d'incostituzionalità tende a superare
tale limitazione, per estendere dal terreno del diritto di difesa a
quello della garanzia dell'identità linguistica la rilevanza
dell'appartenenza etnica o linguistica nella nomina del difensore o
del sostituto del difensore, estensione che, in ipotesi,
consentirebbe poi di porre l'ulteriore questione - quella
effettivamente posta - circa la legittimità costituzionale della
delimitazione territoriale di tale garanzia. Essendo stata sollevata
esclusivamente la questione della dimensione territoriale della
garanzia di una norma dettata in vista del diritto di difesa, e tale
questione essendo sorta in un giudizio nel quale il problema della
lingua si pone esclusivamente in vista della garanzia linguistica,
risulta all'evidenza l'inutilità della questione proposta per la
definizione del giudizio pendente di fronte al giudice rimettente.
3. - Infondata, invece, è la questione di costituzionalità
sollevata sul comma 2 dell'art. 109 cod. proc. pen.
3.1. - La garanzia che tale norma appresta (conformemente alla
direttiva numero 102 contenuta nella legge delega 16 febbraio 1987,
n. 81) è ispirata al "criterio di territorialità". Esso comporta
che i diritti di uso della lingua riconosciuti agli appartenenti a
comunità linguistiche di minoranza valgono sì come diritti
personali ma soltanto nei rapporti con le istituzioni aventi
competenza sul territorio di insediamento delle comunità medesime.
La questione di costituzionalità sollevata mira invece a ottenere
una pronuncia di questa Corte attraverso la quale si affermi, sia
pure soltanto in relazione al caso dei giudizi che formano oggetto
della disciplina dell'art. 11 cod. proc. pen., una protezione dei
diritti linguistici delle minoranze riconosciute che si proietti al
di là dei limiti territoriali di insediamento, una proiezione che
tenderebbe a connotare costituzionalmente la disciplina dei diritti
linguistici in termini non più territoriali ma personali.
La questione sollevata, in sostanza, chiama questa Corte a una
pronuncia con la quale, superando l'impostazione accolta nel nostro
ordinamento, sia nella disciplina speciale contenuta negli statuti
delle regioni ad autonomia differenziata e nelle relative norme di
attuazione, sia nello stesso art. 109 - impostazione che ha tenuto
fermo il carattere territoriale della garanzia -, si inizi ad
affermare come costituzionalmente dovuto alla stregua dell'art. 6
della Costituzione il diverso criterio della natura personale del
diritto e della sua protezione.
Ma, per quanto i principi costituzionali richiedano di essere
valorizzati nella loro funzione conformatrice della legislazione
ordinaria, non è possibile, da una proclamazione come quella
contenuta nell'art. 6 della Costituzione ("La Repubblica tutela con
apposite norme le minoranze linguistiche"), inferire l'esistenza di
un vincolo del legislatore all'adozione del criterio personale, in
luogo di quello territoriale, nella disciplina dei diritti
linguistici delle minoranze; tanto più, si può aggiungere, che tale
criterio non è nemmeno adottato dagli statuti delle regioni ad
autonomia differenziata, la cui speciale ragion d'essere deriva per
l'appunto anche dall'esistenza di minoranze linguistiche e
dall'esigenza di una loro particolarmente forte protezione.
Il legislatore dispone in realtà di un proprio potere di doveroso
apprezzamento in materia, dovendosi necessariamente tener conto delle
conseguenze che, per i diritti degli altri soggetti non appartenenti
alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei
pubblici poteri - sul piano quindi della stessa operatività concreta
della protezione -, derivano dalla disciplina speciale dettata in
attuazione dell'art. 6 della Costituzione.
3.2. - Questa considerazione priva di forza anche il riferimento
che il giudice rimettente fa all'art. 3, primo e secondo comma, della
Costituzione. Ove si tratti, come nella specie, del riconoscimento a
favore delle minoranze di diritti speciali che fanno eccezione a
regole generali, e di discipline che devono tener conto della
pluralità degli interessi, costituzionalmente rilevanti, che vengono
in considerazione, le scelte di contemperamento del legislatore sono
inevitabili. L'astratto richiamo al principio di uguaglianza non è
sempre decisivo nel giudizio di costituzionalità. Ove si abbia a che
fare necessariamente con norme speciali - come per definizione è in
ogni caso la disciplina giuridica di diritti di minoranze -
all'astratto richiamo del principio di uguaglianza deve sostituirsi
la valutazione della ragionevolezza (anzi: dal punto di vista dei
poteri di annullamento delle leggi che a questa Corte spettano, la
valutazione della non manifesta irragionevolezza) delle scelte del
legislatore, rispetto all'insieme dei principi contenuti nella
Costituzione che vengono in considerazione. E, proprio su questo
piano, l'adozione del criterio di territorialità e la sua
applicazione anche nell'ipotesi in esame, non risulta incorrere in
vizio d'incostituzionalità.
Il legislatore dispone insomma di un ambito di apprezzamento che la
Costituzione non pregiudica. Il criterio di personalità nella
protezione dei diritti linguistici delle minoranze rientra in tale
ambito, cosicché è possibile ch'esso sia talora utilizzato, sulla
base di apprezzamenti legislativi, come avviene con l'art. 48, comma
2, seconda proposizione, cod. proc. pen., il quale stabilisce che,
nel processo davanti al giudice designato dalla Corte di cassazione
nell'eventualità della rimessione dovuta a esigenze di sicurezza,
incolumità pubblica o libertà di determinazione delle persone che
partecipano al giudizio (art. 45 cod. proc. pen.), le parti
esercitano gli stessi diritti e le stesse facoltà che sarebbero loro
spettati davanti al giudice originariamente competente, diritti e
facoltà tra i quali stanno anche quelli relativi all'uso della
lingua di minoranza. Ciò attiene, tuttavia, al piano delle scelte
legislative, che spetta al giudice ricostruire attraverso i suoi
poteri interpretativi, e non a quello dell'attuazione di direttive
costituzionali vincolanti, che possono essere fatte valere da questa
Corte attraverso i suoi poteri di annullamento.
3.3. - Inconferente, infine, in una questione di costituzionalità
che attiene alla tutela dei diritti linguistici delle minoranze, il
richiamo all'art. 24 della Costituzione, relativo alla garanzia dei
diritti di difesa nel processo: diritti linguistici e diritti di
difesa possono in effetti intrecciarsi nel concreto svolgersi del
processo ma essi sono essenzialmente distinti (sentenze nn. 213 del
1998, 15 del 1996, 16 del 1995, 62 del 1992), cosicché anche i
parametri costituzionali relativi - artt. 6 e 24 - operano in ambiti
diversi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 28 luglio 1989, n.
271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e
secondo comma, 6 e 24 della Costituzione, dal pretore di Venezia, con
l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 109, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 24 della
Costituzione, dal pretore di Venezia con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte