Art. 109 — Ricezione della notizia di reato
1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva