Corte costituzionale

Ordinanza n. 406/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2-quaterd.P.R. 447/1988

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 2-ter

e 2-quater, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 3 ottobre 2001 dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di

S.C., iscritta al n. 968 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale,

dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 ottobre 2001, il giudice per le

indagini preliminari del Tribunale militare di Verona ha sollevato,

in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 2-ter e 2-quater

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono "la

inapplicabilità della regola sulla incapacità a tenere l'udienza

preliminare nel medesimo procedimento anche per il giudice che,

durante le indagini, abbia adottato un provvedimento di carattere del

tutto interlocutorio quale la fissazione dell'interrogatorio

preventivo di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., non seguita

poi dall'assunzione in concreto dell'adempimento da parte dello

stesso giudice-persona fisica";

che, a parere del giudice a quo - avendo il legislatore

"abbandonato la regola della incompatibilità assoluta" a tenere

l'udienza preliminare per il giudice che abbia esercitato funzioni di

giudice per le indagini preliminari, in tutta una serie di ipotesi

previste nelle norme impugnate, per le quali gli atti compiuti nel

corso delle indagini sono reputati privi di "forza pregiudicante" in

relazione alle decisioni da adottare nella udienza preliminare -

sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza il fatto che

non sia stata ugualmente affermata la inapplicabilità di quella

regola nell'ipotesi in cui il giudice adotti, nel corso del

procedimento, un provvedimento di natura interlocutoria, come la mera

fissazione dell'interrogatorio ex art. 289, comma 2, cod. proc. pen.,

non seguita dalla concreta assunzione dell'atto, posto che quel

provvedimento risulterebbe mancante, al pari di quelli indicati nei

commi 2-ter e 2-quater dell'art. 34 cod. proc. pen., "di qualsiasi

"forza di prevenzione" in rapporto alla decisione da prendere in

esito alla udienza preliminare".

Considerato che il giudice rimettente - dopo aver dato atto della

regola generale della incompatibilità a tenere l'udienza preliminare

da parte del giudice che abbia svolto nello stesso procedimento

funzioni di giudice per le indagini preliminari, sancita

dall'art. 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale; e dopo

aver sottolineato come a questo sistema sia stata cagionata una

"crepa" a seguito dell'inserimento di alcune eccezionali ipotesi

derogatorie, tassativamente enunciate nei commi 2-ter e 2-quater

dello stesso art. 34 cod. proc. pen. - sollecita l'estensione di tale

eccezionale previsione attraverso l'inserimento di un nuovo "caso",

rappresentato dalla mera fissazione dell'interrogatorio di cui

all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., non seguita dal suo

espletamento da parte dello stesso giudice-persona fisica;

che la prospettata compromissione del principio di

ragionevolezza risiederebbe, a parere del giudice a quo, nel fatto

che un simile provvedimento, definito meramente "interlocutorio",

sarebbe insuscettibile di generare un "pregiudizio" "in relazione al

momento decisionale dell'udienza preliminare", al pari degli atti

indicati nelle disposizioni impugnate;

che una simile tesi - anche a voler prescindere dalla

premessa, non motivata, secondo cui la fissazione dell'interrogatorio

di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., integrerebbe un atto

del tutto "neutro" agli effetti che qui rilevano - non può comunque

essere condivisa, giacché, stante il carattere eccezionale degli

atti indicati nei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 34 cod. proc.

pen., in tanto si potrebbe postulare un raffronto rispetto alla

specifica ipotesi dedotta dal rimettente, in quanto fra le figure

poste in comparazione fosse comunque rinvenibile una identità

sostanziale: evenienza, questa, non solo da escludersi, ma neppure

prospettata dal giudice a quo, il quale si limita a far leva su di un

ipotetico carattere di maggiore o minore "forza pregiudicante" che

gli atti in questione presenterebbero;

che la questione proposta deve pertanto essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 2-ter e 2-quater del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3,

primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari del Tribunale militare di Verona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte