Sentenza n. 407/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/11/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 11legge 386/1990
applicata al caso
- art. 8legge 386/1990
usata come parametro
citata
- art. 3legge 386/1990
- art. 24legge 386/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, terzo
comma, e 11, primo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), promosso con
ordinanza emessa il 16 ottobre 1992 dal Pretore di Varese nel
procedimento penale a carico di Schiaffi Claudio, iscritta al n. 63
del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio penale innanzi al Pretore di Varese
nei confronti di Schiaffi Claudio, imputato del reato di cui agli
artt. 81 c. p. e 116, comma 1, n. 2, r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736,
per avere emesso quattro assegni bancari dell'importo complessivo di
33.788.000, senza che presso la relativa banca trattaria esistessero
i relativi fondi, il difensore, dopo l'apertura del dibattimento,
chiedeva l'ammissione della testimonianza delle persone indicate
nella lista per provare l'avvenuto pagamento, tempestivo e completo,
di quanto richiesto dalla legge n. 386 del 1990 al fine della
improcedibilità del reato. Prima di provvedere in ordine a tale
richiesta il Pretore, a seguito di eccezione del Pubblico Ministero,
ha sollevato, con ordinanza del 16 ottobre 1992, questione
incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 8, terzo
comma, e 11, primo comma, della citata legge 15 dicembre 1990 n. 386
(Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) nella parte in
cui prevedono che la prova dell'avvenuto pagamento debba essere
fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma
autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il
pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante
l'effettuazione del deposito vincolato.
Ritiene il giudice rimettente che le norme censurate - nel
prescrivere in via esclusiva una determinata prova documentale della
causa di improcedibilità del reato, così introducendo un vero e
proprio limite probatorio (prevalente, per il criterio della
specialità, sulla ordinaria disciplina, peraltro precedente, delle
prove nel processo penale) - confliggano con gli artt. 3 e 24, comma
2, della Costituzione.
Infatti l'esistenza di un limite non superabile alla
dimostrabilità di un fatto storico, quale l'avvenuto pagamento degli
assegni, che impedisce in concreto l'inizio o il proseguimento
dell'azione penale, compromette il diritto di difesa dell'imputato.
Né pare giustificato al giudice rimettente che venga impedito
all'imputato di valersi di uno strumento probatorio, quale è quello
della testimonianza, solo perché è addebitato un reato previsto
dalla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, mentre in
generale, per tutti gli altri reati, l'imputato può usufruire degli
ordinari mezzi di prova.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo l'infondatezza della questione di costituzionalità atteso
che il limite probatorio, previsto dalle norme censurate, persegue la
finalità di garantire il rigoroso accertamento della condizione cui
è subordinata la procedibilità del reato; inoltre non viola il
diritto di difesa, né appare irragionevole in quanto non è previsto
in relazione all'accertamento del fatto costitutivo del reato
(rispetto al quale il pagamento in questione è del tutto
irrilevante), bensì in funzione della applicabilità di una
specifica condizione di procedibilità. L'esclusione della prova
testimoniale risponde poi all'esigenza di semplificazione, celerità
e certezza dell'accertamento, da un lato evitando il ricorso a
persone compiacenti e dall'altro assicurando la certezza della data,
elemento essenziale ai fini della ricorrenza della condizione in
questione. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale -
in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, della Costituzione - degli
artt. 8, terzo comma, e 11, primo comma, legge 15 dicembre 1990 n.
386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) nella
parte in cui prevedono che la prova dell'avvenuto pagamento
dell'importo dell'assegno bancario (e degli accessori) debba essere
fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma
autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il
pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante
l'effettuazione del deposito vincolato per sospetta violazione:
del diritto di difesa giacché l'imputato non può dimostrare
altrimenti (se non mediante la suddetta prova documentale)
l'esistenza di un fatto storico (l'avvenuto pagamento) che impedisce
in concreto l'inizio o il proseguimento dell'azione penale;
del principio di eguaglianza in ragione della disciplina
ingiustificatamente deteriore (sotto il profilo della limitazione del
diritto alla prova) prevista solo per l'ipotesi di reato di emissione
di assegno bancario senza provvista rispetto alla generalità degli
altri reati.
2. - Va premesso che - come già questa Corte ha avuto modo di
sottolineare (sent. n. 32 del 1992) - la nuova normativa
sanzionatoria degli assegni bancari, introdotta con la legge n.
386/90, prevede una speciale causa di improcedibilità dell'azione
penale (o di improseguibilità della stessa, ove già iniziata) sia
nella disciplina transitoria, che in quella a regime. Infatti,
rispettivamente, l'art. 11, comma 1, prevede che per i reati commessi
prima della data di entrata in vigore della legge stessa non si
proceda ove sia provato che l'imputato, nel termine di novanta giorni
dalla data suddetta, abbia pagato l'importo dell'assegno bancario (e
degli accessori). Analogamente, a regime, l'art. 8, comma 1, prevede
che il medesimo pagamento effettuato entro sessanta giorni dalla data
di scadenza di presentazione del titolo è causa di improcedibilità
(o improseguibilità) dell'azione penale.
3. - Le censure del giudice rimettente investono sia la disciplina
a regime (art. 8, comma 3, cit.), sia quella transitoria (art. 11,
comma 1, cit.). Ma soltanto di quest'ultima egli deve fare
applicazione trattandosi di reati commessi prima dell'entrata in
vigore della legge n. 386/90, sicché è inammissibile per difetto di
rilevanza la questione di costituzionalità riferita all'art. 8,
comma 3, pur se il suo contenuto precettivo indirettamente rileva -
per quanto si dirà oltre - sulla valutazione delle medesime censure
riferite all'art. 11, comma 1.
4. - La questione di costituzionalità riferita all'art. 11, comma
1, è fondata.
La norma censurata prevede che la prova dell'avvenuto pagamento
(dell'assegno bancario e degli accessori) debba essere fornita in
sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o
attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento
ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante
l'effettuazione del deposito vincolato. L'inequivocabile tenore
letterale della disposizione evidenzia - come del resto ritiene il
giudice rimettente nella sua premessa interpretativa - una
eccezionale ipotesi di prova legale, nel senso che il fatto storico
che determina l'improcedibilità dell'azione penale non può essere
provato altrimenti che con le tre tipiche modalità sopra descritte.
In tal senso è anche la giurisprudenza della Corte di cassazione
(Cass. 2 settembre 1992 n. 9316) che parla di "atto a forma
vincolata" il cui contenuto non può essere provato con altri
strumenti equipollenti, né è suscettibile di valutazione con altri
mezzi di prova da parte del giudice. Si tratta quindi di un'eccezione
al principio generale del diritto alla prova, quale recepito
dall'art. 190 c.p.p., eccezione che, come tale, non è del tutto
estranea allo stesso codice di rito che riconosce efficacia
preclusiva anche nel processo penale ai limiti di prova stabiliti
dalle leggi civili per lo stato di famiglia e di cittadinanza (art.
193 c.p.p.).
Se però in generale non può ritenersi che la previsione di
limiti alla prova (intesa in senso ampio e quindi comprensiva anche
della prova dei presupposti di fatto che rilevano ai fini della
procedibilità dell'azione penale) sia incompatibile con la
necessaria tutela del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione),
ove questa debba contemperarsi con l'esigenza di tutela di altri
diritti costituzionalmente garantiti, occorre pur sempre verificare
la ragionevolezza di eventuali adattamenti o restrizioni conseguenti
al bilanciamento operato dal legislatore; verifica questa che nella
fattispecie dell'art. 11 in esame - sia valutata in sé, sia
considerata in rapporto alla parallela disciplina a regime posta
dall'art. 8 - non conduce al riscontro di sufficienti ed adeguate
giustificazioni della limitazione del diritto alla prova.
Ed infatti la disciplina a regime (art. 8), nel prevedere analoghe
modalità di prova (documentale) dell'avvenuto pagamento dell'assegno
bancario (ed accessori), precisa che questa è la prova che deve
essere fornita dall'emittente al pubblico ufficiale tenuto a levare
il protesto (o effettuare la constatazione equivalente) al fine di
esonerarlo - all'esito della rilevazione meramente formale di determinate risultanze documentali - dalla presentazione di denuncia
(altrimenti obbligatoria appena decorso il termine di sessanta giorni
per effettuare il pagamento suddetto), sicché è giustificato che il
legislatore (teso a conseguire un radicale effetto deflattivo dei
processi penali per tal genere di reati, evitando l'inizio stesso del
procedimento penale e la formazione del fascicolo processuale) abbia
circondato tale eccezionale esonero di opportune cautele,
rappresentate dalla tassativa elencazione delle modalità di prova
dell'intervenuto pagamento, oltre che dalla previsione di un termine
per l'inoltro della denuncia.
Invece nell'art. 11, comma 1, non si rinviene un'analoga
giustificazione perché la disposizione, nel suo tenore letterale
diversamente formulato, si riferisce (anche e soprattutto) al
giudizio essendo previsto che la prova vincolata in questione debba
essere fornita in sede penale; né la sede presa in considerazione
poteva essere diversa essendo il procedimento penale, salvo ipotesi
marginali, già in corso perché la disciplina transitoria riguarda
reati commessi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
Nell'operare questo (necessariamente) diverso riferimento il
legislatore, nella seconda parte del primo comma dell'art. 11, ha
però riprodotto (per una sorta di trascinamento indotto dalla
simmetria delle fattispecie) quella prescrizione di prova legale che
aveva dettato nel terzo comma dell'art. 8 (e che in questo aveva una
sua specifica ratio), con l'effetto peraltro di trasferire alla fase
del giudizio (già pendente trattandosi appunto di fatti anteriori
alla entrata in vigore della nuova legge) e quindi ad una situazione
di per sé incompatibile con il radicale effetto deflattivo, che
giustifica la disposizione dell'art. 8 citato, la speciale regola
probatoria prevista nella disciplina a regime limitatamente alla fase
della vicenda che si svolge davanti al pubblico ufficiale.
Questo ingiustificato parallelismo svela l'intrinseca
irragionevolezza della disciplina transitoria, nella parte in cui
riferisce al giudizio il limite della prova documentale previsto
dall'art. 8 cit. soltanto per la fase preprocessuale, perché non
ricorre la specifica ragione che assiste la disciplina a regime, né
è rinvenibile altra giustificazione, neppure potendo ipotizzarsi una
maggiore affidabilità della prova documentale rispetto alla prova
testimoniale. Deve anzi rilevarsi - a quest'ultimo riguardo - che
mentre il portatore dell'assegno che riferisca, come teste, essere il
pagamento dell'assegno avvenuto entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge n. 386/90 commette, in
caso di dichiarazione non veridica, il reato di falsa testimonianza,
invece la mera quietanza di pagamento (la cui prescritta
autenticazione riguarda soltanto la sottoscrizione sicché si tratta
comunque di scrittura privata) non è assistita da alcuna fede
privilegiata e - potendo essere rilasciata (nel regime transitorio)
anche dopo il termine suddetto (secondo la giurisprudenza della Corte
di cassazione) - non offre particolare affidabilità in ordine
soprattutto alla tempestività del pagamento.
L'irragionevolezza del limite alla prova nella disciplina
transitoria in esame ridonda in vulnerazione del diritto di difesa
(art. 24 della Costituzione) sicché - rimanendo assorbita la censura
di violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della
Costituzione) - deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale
dell'art. 11, comma 1, cit. nella parte in cui prevede che la prova
dell'avvenuto pagamento dell'importo dell'assegno bancario (e degli
accessori) debba essere fornita in sede penale mediante quietanza del
portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale
che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di
credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato; con la
conseguenza che trova applicazione il normale regime probatorio quale
previsto dal vigente codice di rito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1,
legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli
assegni bancari) nella parte in cui prevede che "la prova
dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante
quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del
pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione
dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito
vincolato";
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, comma 3, legge 15 dicembre 1990, n. 386, (Nuova
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) sollevata, con
riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, della Costituzione, dal Pretore di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte