Sentenza n. 409/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 8legge 772/1972
- art. 2legge 695/1974
applicata al caso
- art. 27Codice penale
- art. 2legge 772/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo,
terzo ed ultimo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme
per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) quale sostituito
dall'art. 2, della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli
artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per
il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e dell'art. 27
c.p.m.p., promossi con ordinanze emesse il 5 maggio 1988 (nn. 5
ordd.), il 12 maggio 1988, il 29 giugno 1988 e il 14 luglio 1988 dal
Tribunale militare di Napoli, iscritte rispettivamente ai nn. 459,
466, 467, 468, 469, 470, 471 e 472 del reg. ord. 1988 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 prima serie speciale
dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Neri Leonardo nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore
Renato Dell'Andro;
Uditi l'avv. Mauro Mellini per Neri Leonardo e l'Avvocato dello
Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con cinque ordinanze d'identico contenuto, emesse il 5 maggio
1988 nei procedimenti penali a carico di Neri Leonardo (Reg. ord.
n.459/88), Abati Marco (Reg. ord. n. 466/88), Mainardi Gian Marco
(Reg. ord. n. 467/88), Tripolini Enzo (Reg. ord. n. 468/88) e
Fortunato Antonio (Reg. ord. n. 469/88) tutti imputati del delitto di
rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza di cui
all'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, quale sostituito
dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, il Tribunale
militare di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13,
25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, e 103, ultimo comma,
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo,
terzo ed ultimo comma, della citata legge n. 772/1972.
In primo luogo, il giudice a quo ritiene che le norme impugnate
contrastino con quel complesso di disposizioni costituzionali (artt.
2, 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, Cost.) che
consentirebbero di qualificare il diritto penale come extrema ratio
di tutela della società, oltreché con l'art. 103, ultimo comma,
Cost. Sulla base di tale assunto, l'incriminazione penale sarebbe
consentita solo a tutela di beni giuridici di rilevanza
costituzionale, rispettando il principio di proporzionalità fra bene
tutelato e bene sacrificato dalla sanzione penale e sempre che sia
accertata l'insufficienza degli altri strumenti di tutela civile od
amministrativa. Invero, con l'entrata in vigore degli artt. 1 e segg.
della già citata legge n. 772 del 1972 e dell'art. 2 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, si sarebbe realizzata una rinuncia, da parte
dell'ordinamento, a pretendere dagli obiettori di coscienza
l'adempimento dell'obbligo del servizio militare e pertanto non vi
sarebbe più necessità di tutela penale dello stesso obbligo.
In secondo luogo, la sanzione penale prevista dall'art. 8 della
legge n. 772 del 1972 non avrebbe più alcuna ragionevole
giustificazione sia perché ormai lo Stato, con il riconoscere
l'alternativa del servizio civile, mostra di non avere più interesse
alla prestazione del servizio militare da parte degli obiettori di
coscienza, tanto più che questi ultimi, una volta scontata la pena,
sarebbero affrancati da quel servizio (terzo comma dell'art. 8) sia
perché la sanzione penale in esame, invece di tendere alla
rieducazione del condannato, come prevede l'art. 27 della
Costituzione, finirebbe con il fargli conseguire - a pena espiata il
risultato delittuoso che egli si era prefisso e cioè il non prestare
il servizio militare.
Del resto, proseguono le ordinanze di rimessione, analoga sanzione
penale, che andrebbe mantenuta, esiste già nel codice penale
militare di pace (art. 151) ma molto meno severa di quella di cui al
secondo comma del citato art. 8. Di qui l'ulteriore profilo di
incostituzionalità di quest'ultima sanzione in pregiudizio
dell'obiettore di coscienza, che verrebbe trattato in modo diverso da
un qualsiasi altro renitente.
2. - Nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 459 del 1988 si è
costituita la parte privata Neri Leonardo, che ha concluso per
l'accoglimento della questione, sottolineando, in particolare, il
contrasto della disciplina sanzionatoria dettata dalla disposizione
impugnata con l'art. 3 Cost.
3. - Con altre tre ordinanze d'identico contenuto, emesse il 12
maggio 1988 nel procedimento penale a carico di Szumsky Carmelo
Vivian (Reg. ord. n. 470/88) il 29 giugno 1988 nel procedimento
penale a carico di Gatelli Maurizio ed altri (Reg. ord. n. 471/88) ed
il 14 luglio 1988 nel procedimento penale a carico di Grillo
Francesco ed altri (Reg. ord. n. 472/88) tutti imputati del delitto
di rifiuto del servizio militare di leva di cui all'art. 8 legge n.
772 del 1972, il Tribunale militare di Napoli ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo
comma, questione identica a quella già sollevata dalle precitate
ordinanze di rimessione ed altra questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 103 Cost., dell'art. 27
c.p.m.p.
4. - Nel giudizio promosso con ordinanza n. 470 del 1988 è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non
fondatezza delle proposte questioni.
L'Avvocatura osserva che il riferimento all'art. 151 c.p.m.p.
appare improponibile anche sotto il profilo della disparità di
trattamento. Tale norma punisce, infatti, la "mancanza alla chiamata"
del militare di leva, ossia un evento che non ha relazione alcuna con
il caso in esame. Invero l'obiettore rifiuta deliberatamente, per
ragioni di coscienza, la prestazione di qualsiasi servizio ed assume,
quindi, una preclusiva posizione di principio. Viceversa, la recluta
che non si presenta alla chiamata entro il quinto giorno potrebbe
anche essere un perfetto soldato ed aver commesso quell'omissione per
motivi che, pur non giustificandolo, in nulla contrastino con la sua
volontà d'adempiere all'obbligo di prestare il servizio militare.
L'art. 151 c.p.m.p. configura, in sostanza, un reato militare
formale, la cui fattispecie non appare confrontabile, anche per la
gravità di gran lunga minore, con la fattispecie prevista e punita
dall'art. 8 della legge n. 772 del 1972. Quanto alle altre censure
prospettate dal giudice a quo l'Avvocatura rileva che debba esser
tenuto presente il disposto dell'art. 52 Cost. non tanto nella parte
in cui proclama che la difesa della Patria è sacro dovere del
cittadino quanto laddove viene prescritto che "il servizio militare
è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge...".
Infatti, l'avere il legislatore previsto, negli artt. 1 e segg. della
legge n. 772 del 1972, il servizio militare non armato ed il servizio
sostitutivo civile non equivale ad aver rinunciato alla tutela
dell'obbligatorietà del servizio militare di leva. E tale tutela è,
appunto, assicurata dal secondo comma dell'art. 8 della stessa legge,
attraverso la sanzione penale: quest'ultima è, invero, l'unica
reazione adeguata alla violazione d'un interesse costituzionalmente
rilevante. Considerato in diritto
1. - Le questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione, essendo
identiche od analoghe, possono, riuniti i procedimenti, essere decise
con unica sentenza.
2. - Le predette ordinanze, nel sottoporre a controllo di
legittimità costituzionale l'art. 8, secondo, terzo ed ultimo comma,
della legge n. 772 del 1972, fanno riferimento agli artt. 2, 3, 13,
25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, Cost. e, cioè, a quel
complesso di parametri che consentono di qualificare il diritto
penale come extrema ratio di tutela della società. L'incriminazione
penale, secondo le ordinanze di rimessione, sarebbe consentita
soltanto a tutela di beni di rilevanza costituzionale, secondo un
principio di proporzionalità fra beni tutelati ed interessi
sacrificati dalla sanzione penale, allorché sia accertata
l'insufficienza degli altri strumenti di tutela civile od
amministrativa. Poiché con gli artt. 2 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958 e 1 e segg. della legge 15 dicembre 1972, n. 772 si rinuncia a
pretendere dagli obiettori di coscienza l'adempimento dell'obbligo
del servizio militare, non esisterebbe più, nei confronti di tutti
gli obiettori di coscienza, e quindi anche di quelli indicati
dall'art. 2 della citata legge n. 772 del 1972, la necessità della
tutela dell'obbligatorietà del servizio militare.
Nel prendere in esame le argomentazioni ora riportate va premesso
che le medesime arbitrariamente unificano tre distinti principi: il
primo, indicato di recente da autorevole dottrina, secondo il quale
non sono legittime incriminazioni penali a tutela di beni non
espressivi di valori costituzionalmente rilevanti (o significativi);
il secondo, enunciato come principio di proporzionalità (valido per
l'intero diritto pubblico) a termini del quale la scelta dei mezzi o
strumenti, da parte dello Stato, per raggiungere i propri fini "va
limitata da considerazioni razionali rispetto ai valori": nel campo
del diritto penale, il principio equivale a negare legittimità alle
incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere
finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena,
danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società
sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da
quest'ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette
incriminazioni; ed il terzo principio, di sussidiarietà del diritto
penale (quest'ultimo considerato come extrema ratio) secondo il quale
è legittimo ricorrere alla sanzione penale soltanto allorché gli
altri rami dell'ordinamento non offrano adeguata tutela ai beni che
s'intendono garantire. I predetti principi, benché collegati (ad es.
la non legittimità dell'incriminazione di fatti lesivi di beni non
costituzionalmente rilevanti equivale anche a ridurre l'ambito del
penalmente rilevante, come sancito dal principio di sussidiarietà)
sono fra loro autonomi, indipendenti (ad es., non basta che
l'incriminazione attenga ad un bene costituzionalmente rilevante per
totalmente adempiere al principio di sussidiarietà, giacché, ove
gli altri rami siano in grado d'offrire adeguata tutela allo stesso
bene, non è legittimo che quest'ultimo sia penalmente garantito, non
essendo l'incriminazione del fatto lesivo del predetto bene extrema
ratio).
3. - In ordine al primo dei principi ora ricordati, ed a parte
ogni questione relativa alla censurabilità (od ai limiti di
censurabilità) in questa sede delle norme ordinarie violatrici dello
stesso principio, non sorge alcun dubbio sulla significatività (o
rilevanza) costituzionale dell'obbligatorietà del servizio militare:
le stesse ordinanze di rimessione, infatti, non contestano (e come
potrebbero?) che sia costituzionalmente garantito, con espressa
dichiarazione, l'obbligatorietà del servizio militare.
Le ordinanze in esame sostengono, invece, che, poiché
l'amministrazione militare, ai sensi degli artt. 1 e segg. della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, rinuncia a pretendere la prestazione
del servizio militare da parte degli obiettori di coscienza, allo
stesso modo dovrebbe comportarsi nei confronti degli obiettori di cui
all'art. 8, secondo comma, della predetta legge, mancando anche
nell'ipotesi di cui al citato comma l'interesse a pretendere
l'adempimento dell'obbligo del servizio militare; tanto più che, a
pena espiata, il condannato viene esonerato, ai sensi del terzo comma
dello stesso art. 8, dalla prestazione del servizio militare di leva.
L'assunto, ora riportato, non è condividibile.
Anzitutto, le situazioni di cui agli artt. 1 e segg. della legge
in esame sono certamente diverse da quelle di cui al secondo comma
dell'art. 8 della stessa legge. Vale appena ricordare che la
dottrina, sotto la generica etichetta di "obiezione di coscienza",
distingue varie specie (obiezione assoluta e relativa, totale e
particolare, ecc.) e che la figura dell'obiettore di coscienza
prevista dagli artt. 1 e segg. della legge in discussione è quella
di chi, pur adducendo gli stessi motivi "di coscienza" previsti dal
secondo comma dell'art. 8 (quest'ultimo comma, in ordine al movente
del rifiuto ivi indicato, rinvia, infatti, ai motivi di cui all'art.
1) fa domanda, ai sensi del primo comma dell'art. 2, d'essere ammesso
(cfr. art. 5) a prestare servizio militare non armato o servizio
alternativo civile. Or la situazione di chi è contrario all'uso
personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza ma nello
stesso tempo richiede ed ottiene d'essere ammesso a prestare servizio
militare non armato o servizio alternativo civile è diversa e non
comparabile con l'ipotesi di chi, pur adducendo gli stessi motivi di
coscienza, totalmente rifiuta, in tempo di pace, prima d'assumerlo,
il servizio militare di leva, rifiutandosi, così, d'adempiere a
doveri di solidarietà sociale sanciti dall'art. 2 Cost.
Né è accoglibile l'assunto secondo il quale quanto qui
sostenuto, se vale nei confronti di coloro che non propongono domanda
di prestare servizio militare non armato o servizio civile
alternativo (soltanto la non presentazione di tale domanda indurrebbe
a ritenere che l'obiettore di coscienza, nell'ipotesi di cui al
secondo comma dell'art. 8, totalmente rifiuti il servizio militare di
leva ed insieme ogni tipo di servizio militare, anche non armato, ed
ogni servizio alternativo civile, così dimostrando avversione a
doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.) non varrebbe
nei confronti degli obiettori che la predetta domanda presentano, non
ottenendo, tuttavia, d'essere ammessi al servizio militare non armato
od al servizio civile alternativo.
Anzitutto, l'amministrazione militare dello Stato non può non
premunirsi contro eventuali frodi: ed all'uopo la legge predispone
strumenti idonei a raccogliere e verificare gli elementi utili ad
accertare la fondatezza e sincerità (cfr. art. 3, primo comma e 4,
terzo comma, della legge n. 772 del 1972) dei motivi addotti
dall'obiettore di cui al primo comma della stessa legge (la
composizione delle commissioni all'uopo istituite è specificamente
tecnica): e d'altra parte la dottrina, nel sottolineare la
discrezionalità puramente tecnica delle predette commissioni, è
dell'avviso che al Ministro della difesa spetti il solo potere di
controllo sulla legittimità formale dell'operato delle commissioni
stesse e sostiene che la non vincolatività del parere delle predette
commissioni nei confronti del Ministro (che decide sulla domanda di
cui al primo comma dell'art. 3 della legge n. 772 del 1972) riguardi
soltanto la scelta tra l'assegnazione al servizio militare non armato
ovvero a quello civile (qualora l'interessato non abbia esercitato la
facoltà di "optare" per il secondo) e ricorda anche che, per quanto
la legge nulla espressamente disponga sugli eventuali mezzi
d'impugnazione del citato decreto ministeriale, il medesimo,
trattandosi di atto amministrativo, è impugnabile, secondo i
principi generali della giustizia amministrativa, con ricorso agli
organi di giurisdizione amministrativa o con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
Le situazioni di cui agli artt. 1 e segg. della legge in esame
sono diverse da quelle di cui al secondo comma dell'art. 8, anche
perché, in queste ultime (non esiste, infatti, alcun controllo sulla
fondatezza e sincerità dei motivi addotti per il rifiuto di cui al
precitato comma) l'allegazione dei motivi vale sia per asseverare il
rifiuto globale di prestare, in ogni caso, servizio militare (pur
esistendo la possibilità di prestare servizio civile o militare non
armato) sia per escludere dal trattamento di cui al secondo e terzo
comma dell'art. 8 coloro che, a giustificazione del rifiuto, adducano
motivi politici.
E, certo, chi rifiuta d'adempiere a doveri di solidarietà sociale
costituzionalmente sanciti non è equiparabile a chi, invece,
nell'atto in cui dichiara d'essere contrario all'uso personale delle
armi per imprescindibili, giuridicamente controllati, motivi di
coscienza, quei doveri di solidarietà puntualmente adempie chiedendo
(ed ottenendo, essendo fondati e sinceri gli addotti motivi di
coscienza) d'essere ammesso al servizio militare non armato od al
servizio civile alternativo.
In base alle precedenti considerazioni, va disatteso l'assunto,
innanzi ricordato, secondo il quale il legislatore ordinario, per non
aver tutelato il bene di cui al secondo comma dell'art. 52 Cost.,
nelle ipotesi previste dagli artt. 1 e segg. della legge n. 772 del
1972, avrebbe completamente rinunciato alla tutela dello stesso bene.
Anzitutto, il legislatore ordinario non può mai "sminuire" o
"rinunciare" alla tutela di valori costituzionalmente rilevanti (e,
perdippiù, come nella specie, espressamente enunciati dalla Carta
fondamentale). Ma è lo stesso legislatore costituzionale a sancire,
nel secondo comma dell'art. 52 Cost., che "il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge". L'avere il
legislatore ordinario, con le disposizioni di cui agli artt. 1 e
segg. della legge n. 772 del 1972, subordinato la tutela della
prestazione del servizio militare armato, di cui all'art. 52, secondo
comma, Cost., alla tutela d'altro bene, pur costituzionalmente
rilevante, la libertà di coscienza, nella situazione di cui agli
stessi articoli (nella quale, si ripete, vengono puntualmente
realizzati i doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.)
non equivale, certo, a totale rinuncia alla tutela
dell'obbligatorietà del servizio militare di cui al predetto secondo
comma dell'art. 52 Cost.: tale obbligatorietà è, pertanto,
legittimamente tutelata nell'ipotesi di cui al secondo comma
dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972.
4. - In relazione ai precitati altri due principi, di
"proporzionalità" e "sussidiarietà" del diritto penale, va
precisato che soltanto il richiamo al principio di proporzionalità
risulta fondato, nel ristretto senso, come si avrà modo di notare
fra poco, che risulta sproporzionata e manifestamente irrazionale la
quantità di pena comminata dal contestato secondo comma dell'art. 8
della legge in esame per l'ipotesi delittuosa ivi prevista mentre
infondato appare il richiamo al principio di "sussidiarietà", almeno
nei limiti in cui tal richiamo può esser preso in considerazione in
questa sede.
Non v'è dubbio, infatti, che il legislatore non è
sostanzialmente arbitro delle sue scelte criminalizzatrici ma deve,
oltre che ancorare ogni previsione di reato ad una reale dannosità
sociale, circoscrivere, per quanto possibile, tenuto conto del rango
costituzionale della (con la pena sacrificata) libertà personale,
l'ambito del penalmente rilevante ma è anche indubbio che le
valutazioni, dalle quali dipende la riduzione del numero delle
incriminazioni, attengono a considerazioni generali (sulla funzione
dello Stato, sul sistema penale, sulle sanzioni penali) e particolari
(sui danni sociali contingentemente provocati dalla stessa esistenza
delle incriminazioni, dal concreto svolgimento dei processi e dal
modo d'applicazione delle sanzioni penali) che, per loro natura, sono
autenticamente ideologiche e politiche e, pertanto, non formalmente
controllabili in questa sede. La non applicazione, da parte del
legislatore ordinario, dei criteri informatori di politica criminale
(quale quello di "sussidiarietà" del diritto penale)
costituzionalmente sanciti, possono, infatti, essere censurati da
questa Corte solo per violazione del criterio di ragionevolezza e per
indebita compressione del diritto fondamentale di libertà
costituzionalmente riconosciuto.
L'aver il legislatore ordinario usato la sanzione penale della
reclusione per il recupero alla comunità nazionale di chi, sia pur
adducendo motivi di coscienza, rifiuta d'adempiere agli obblighi di
solidarietà sociale, quale quello sancito dal secondo comma
dell'art. 52 Cost., non solo non è manifestamente irrazionale ma,
data la particolare gravità del fatto di cui al secondo comma
dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, appare, nei limiti delle
valutazioni qui operabili, sufficientemente giustificato. Né esiste,
nell'incriminazione di cui al comma da ultimo citato, indebita
compressione del diritto fondamentale di libertà costituzionalmente
riconosciuto, giacché tale compressione viene operata per
equilibrare la grave lesione ad un bene, espressamente riconosciuto
dalla Costituzione e, pertanto, di rilevanza e significatività
costituzionale.
Anche se il legislatore avesse presunto per "fondati e sinceri" i
motivi addotti dal soggetto attivo del delitto di cui al secondo
comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, non erano a
disposizione dello stesso legislatore altre "impensabili" misure
sanzionatorie, quali, ad es. un assurdo, coatto servizio militare non
armato od un, del pari assurdo, coatto servizio civile alternativo:
non rimaneva, dunque, per il recupero del soggetto attivo che il
ricorso alla sanzione penale detentiva. Ed è del tutto inaccoglibile
l'assunto secondo il quale, nell'ipotesi in esame, una sanzione
pecuniaria avrebbe potuto raggiungere lo stesso scopo della
reclusione, giacché (a parte ogni questione relativa alla disparità
di posizioni, rispetto alla sanzione pecuniaria, degli obbligati al
servizio di leva) come s'è già avvertito, la gravità del delitto
importa, nella specie, tenuto anche conto della particolarità dei
soggetti attivi, una rieducazione adeguata ai singoli devianti,
realizzata attraverso "trattamenti" carcerari specificamente
individualizzati.
5. - Le ordinanze di rimessione contestano da un canto che la pena
possa favorire il condannato (e ciò avverrebbe, nell'ipotesi
contestata, giacché, espiata la pena, il condannato è esonerato dal
servizio militare) e dall'altro che la stessa pena possa raggiungere
finalità rieducative allorché, come nella specie, lo Stato promette
all'autore del delitto, in conseguenza dell'espiazione, di
raggiungere lo scopo delittuoso, e cioè l'esonero dal servizio
militare.
Si è già, innanzi, dimostrato che il ricorso alla pena
detentiva, per il delitto di cui al secondo comma dell'art. 8 della
legge n. 772 del 1972, non è manifestamente irrazionale e non
comprime arbitrariamente il diritto di libertà dell'autore dello
stesso delitto: non è, pertanto, il caso di ripetere quanto si è
già osservato.
Conviene, tuttavia, svelare l'equivoco nel quale cadono le
ordinanze di rimessione nel considerare, ex ante, all'inizio
dell'espiazione della pena detentiva, quel che potrà accadere, alla
fine dell'espiazione stessa, nelle sole ipotesi in cui l'esecuzione
della pena non abbia raggiunto il recupero sociale del condannato.
Questa Corte osserva che anche nella situazione prevista dal
secondo comma dell'art. 8 della legge in discussione la pena deve
perseguire, come di regola, il recupero, alla comunità, del
deviante: anzi, il fatto che, ai sensi del precitato art. 8, quarto,
quinto, sesto e settimo comma, il condannato possa, anche durante
l'esecuzione della pena detentiva, proporre domanda d'essere
arruolato nelle forze armate o d'essere ammesso al servizio militare
non armato o ad un servizio sostitutivo civile e che l'accoglimento
delle predette domande, nell'estinguere il reato, fa cessare, se v'è
stata condanna, l'esecuzione della pena, dimostra che l'interesse
dello Stato al "recupero", alla "rieducazione" del reo, è, nella
situazione in esame, realmente ed intensamente perseguito.
Ciò che avviene, dopo l'espiazione della pena, nelle ipotesi in
cui la rieducazione ed il recupero alla solidarietà sociale del reo
non sono stati raggiunti (giacché il condannato non ha proposto le
domande sopracitate) non attiene alla finalità rieducativa della
pena: quest'ultima, sia nel momento della comminatoria legislativa
sia in quello dell'inflizione in sede giudiziaria come nel momento
dell'esecuzione penitenziaria, tende, nel caso in esame, a suscitare
nel reo l'esigenza d'adempiere ai prescritti doveri di solidarietà
innanzi indicati e, in particolare, all'obbligo di prestare il
servizio militare od altro servizio equiparato.
Non v'è dubbio, fra l'altro, che anche la criticata, dalle
ordinanze di rimessione, previsione dell'estinzione del reato,
dell'esecuzione della condanna, delle pene accessorie e d'ogni altro
effetto penale (di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge in
discussione) tende ad ulteriormente stimolare la rieducazione (il
ritorno alla solidarietà sociale del reo): non può disconoscersi,
infatti, che incentivo notevole a proporre le domande per essere
arruolati nelle forze armate o per essere ammessi al servizio
militare non armato o ad un servizio civile alternativo è costituito
dalla promessa estinzione, appena accolte le citate domande, del
reato e d'ogni altro effetto penale della condanna.
La valutazione che il legislatore compie, a pena totalmente
espiata, nelle ipotesi, e nelle sole ipotesi, in cui l'integrale
esecuzione della pena e gli incentivi ora ricordati non abbiano
raggiunto la finalità rieducativa, ha nulla a che vedere con
quest'ultima, che deve essere perseguita durante tutta l'esecuzione
della pena.
Nelle citate ipotesi di mancata rieducazione, dopo l'esecuzione di
tutta la pena, il legislatore ordinario non ha, in mancanza di altre
sanzioni idonee allo scopo, che un'alternativa: o una nuova condanna,
con la tragica spirale delle "condanne a catena" o l'esonero dal
servizio militare. Il terzo comma dell'art. 8 della legge in esame
sceglie quest'ultima strada: tale scelta appare a questa Corte non
irrazionale, tenuto conto che, quand'anche potessero profilarsi altri
obblighi, per il legislatore ordinario, di penalizzazione per fatti
violativi di valori particolarmente significativi, costituzionalmente
rilevanti, certo è che non risulta costituzionalmente sancito alcun
obbligo di penalizzazione per le violazioni all'interesse tutelato
dal secondo comma dell'art. 52 Cost. E poiché l'accoglimento, da
parte del Ministro della difesa, delle domande di cui al quarto comma
dell'art. 8 della legge in esame è condizionata dal procedimento di
cui all'art. 4 della stessa legge (quest'ultimo procedimento, si è
già sottolineato, non lascia spazio ad alcuna discrezionalità non
tecnicamente vincolata e, comunque, l'eventuale rigetto delle domande
stesse è soggetto alle normali impugnazioni stabilite, per principio
generale, nei confronti di tutti gli atti amministrativi; per le
domande d'essere arruolati nelle forze armate, di cui al quinto comma
dell'art. 8, non si prospettano particolari ipotesi di
discrezionalità, a parte le disposizioni legislative che prevedono,
in ogni caso, normali ipotesi d'esonero dal servizio militare)
neppure può fondatamente sostenersi, come assumono le ordinanze di
rimessione, che il giudice venga ridotto, nei casi d'estinzione del
reato per l'accoglimento delle domande più volte citate o di
prosecuzione dell'esecuzione della pena nelle ipotesi di rigetto
delle domande stesse, a far da notaio all'accordo Ministro della
difesa - obiettore di coscienza. Nessun accordo di tal genere risulta
previsto nelle leggi qui in esame: l'estizione del reato viene,
infatti, condizionata dalla proposizione delle domande sopra
ricordate, che testimoniano, già per se stesse, l'avvenuto recupero
del condannato ai doveri di solidarietà sociale più volte
sottolineati, nonché dall'accoglimento delle domande stesse, una
volta accertata, attraverso procedimenti legislativamente
disciplinati, la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal
richiedente, per i casi di cui al quarto comma dell'art. 8 della
legge n. 772 del 1972.
E certamente non irrazionale appare anche l'ultima parte
dell'ultimo comma dell'impugnato art. 8 della legge n. 772 del 1972.
Non è irrazionale, nel momento stesso in cui il condannato, ormai
rieducato, presenta domanda d'essere arruolato nelle forze armate o
d'essere ammesso al servizio militare non armato o ad un servizio
civile, disporre che il tempo trascorso in stato di detenzione sia
computato in diminuzione della durata prevista per i servizi
richiesti con la precitata domanda. La disposizione in esame, dopo
tutto quanto si è innanzi precisato, non autorizza a ritenere che la
detenzione equivalga al servizio militare e che il legislatore,
nell'art. 8, secondo comma, della legge in esame, sostituisca la
detenzione al (mancato) servizio militare. Servizio militare e
detenzione sono, nelle rispettive ragioni, contenuti e fini, del
tutto non comparabili: la detenzione prescritta dal citato secondo
comma dell'art. 8 della legge in esame è normale reazione
dell'ordinamento al delitto di rifiuto (totale) d'adempiere al
servizio militare e tende, come s'è chiarito, a rieducare il
condannato, ad incentivarne il ritorno alla normalità. La
valutazione, secondo la quale (a termini dell'ultima parte
dell'ultimo comma dell'art. 8 della già più volte citata legge)
considerato che il condannato ha offerto concreti segni di
ravvedimento è sembrato al legislatore opportuno tener conto delle
limitazioni alla libertà che la detenzione comporta, ha, invece,
nulla a che vedere con la legittima detenzione per il delitto in
esame.
Non risultano, dunque, nelle contestate disposizioni della legge,
tranne quanto verrà dichiarato nel paragrafo successivo, violazioni
degli artt. 2, 3, 13, 25 secondo comma, 27, primo e terzo comma,
Cost. e neppure, per le considerazioni dianzi precisate, del terzo
comma dell'art. 103 Cost.
6. - Fondata è, invece, l'impugnativa, sollevata dalle ordinanze
di rimessione e sulla quale ha particolarmente insistito la difesa
privata, relativa alla sproporzione della pena comminata, dal secondo
comma dell'art. 8 della legge in esame, per la fattispecie di
rifiuto, in tempo di pace, prima d'assumerlo, del servizio militare
di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1, rispetto alle pene
comminate per la fattispecie prevista dall'art. 151 del c.p.m.p.
Questa Corte ha già più volte osservato che il principio
d'uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cost., esige che la
pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in
modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla
funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni
individuali; ed ha aggiunto che le valutazioni all'uopo necessarie
rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il
cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della
legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato
rispettato il limite della ragionevolezza (cfr., ad es., le sentenze
(5 maggio) 25 maggio 1979, n. 26; (8 maggio) 20 maggio 1980, n. 72;
(20 maggio) 27 maggio 1982, n. 103; (9 febbraio) 16 febbraio 1989, n.
49).
La sanzione della reclusione da due a quattro anni, comminata dal
secondo comma dell'art. 8 della legge in esame, per il delitto ivi
previsto, risulta, tenuto conto della disciplina sanzionatoria di cui
all'art. 151 c.p.m.p., manifestamente irrazionale. Per quanto
subiettivamente diversificati, i delitti di rifiuto del servizio
militare per motivi di coscienza e di mancanza alla chiamata ex art.
151 c.p.m.p. ledono, con modalità oggettive analoghe, uno stesso
interesse, quello ad una regolare incorporazione degli obbligati al
servizio di leva nell'organizzazione militare. La notevole diversità
di trattamento penale tra il militare che rifiuta il servizio
militare adducendo motivi di coscienza (pena edittale da due a
quattro anni) ed il militare che, mancando alla chiamata,
sostanzialmente rifiuta lo stesso servizio militare senza alcun
motivo o per motivi futili (pena edittale da sei mesi a due anni)
apertamente comporta arbitraria, sproporzionata severità nei
confronti del militare che adduce, a giustificazione del suo delitto,
motivi di coscienza.
Come, nel confronto tra le situazioni previste dagli artt. 1 e
segg. e quelle di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge in
esame, si è innanzi sottolineato non soltanto la diversità ma anche
la gravità delle situazioni individuate dal citato secondo comma
dell'art. 8, così, nel confronto tra la fattispecie tipica prevista
dallo stesso secondo comma e quella di cui all'art. 151 c.p.m.p., pur
nella diversità (subiettiva) delle medesime (che è causa,
unitamente alle altre ragioni d'opportunità già poste in luce,
della particolare disposizione di cui al terzo comma dell'art. 8 e
cioè dell'esonero dalla prestazione del servizio militare a pena
espiata: disposto che non si rinviene nell'art. 151 c.p.m.p.) non
può non sottolinearsi la lesione, con analoghe modalità oggettive,
da parte di entrambi i fatti delittuosi, d'uno stesso bene giuridico.
D'altra parte, il rimprovero di colpevolezza che si muove al soggetto
attivo del delitto previsto dal secondo comma dell'art. 8 della legge
in esame, non potendo, certo, esser quello d'aver addotto, a
giustificazione (o spiegazione) del delitto commesso, motivi di
coscienza, risulta identico (od almeno analogo) a quello mosso al
militare che manca alla chiamata ex art. 151 c.p.m.p., e cioè quello
d'aver dolosamente leso l'interesse statale alla normale
incorporazione nell'organizzazione militare. Va, pertanto, qui
ribadito che l'adduzione di motivi di coscienza (come, del resto, di
qualsiasi scelta ideologica) non può, in nessun caso, condurre alla
davvero sproporzionata (rispetto a quella ex art. 151 c.p.m.p.)
sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n.
772 del 1972.
Si tenga conto che è il legislatore che, nel codice penale
militare di pace, ha liberamente e discrezionalmente scelto la
disciplina sanzionatoria adeguata al disvalore del fatto di cui allo
stesso articolo; disciplina applicabile a tutti i soggetti e quali
che siano i moventi, i motivi dell'azione delittuosa. Non può lo
stesso legislatore, nell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772
del 1972, irrazionalmente contraddire la valutazione in precedenza
operata (in generale e senza tener tipicamente conto dei motivi
dell'azione criminosa) e valutare in maniera tanto diversa il
disvalore dello stesso (od analogo) fatto sol perché commesso
adducendo uno specifico motivo: quello di coscienza.
E non si manchi di riflettere che questa Corte, nel riferire la
sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 8 della più volte
citata legge a quella edittalmente prevista per il delitto di cui
all'art. 151 c.p.m.p., non fa che vincolatamente attuare, anche per
il fatto di cui al ricordato secondo comma dell'art. 8, la
valutazione che il legislatore opera in ordine al disvalore dello
stesso (od analogo) fatto di cui all'art. 151 c.p.m.p.
Né si obietti che, mentre l'espiazione della pena inflitta per il
delitto di rifiuto del servizio militare ex art. 8, secondo comma,
della legge in discussione, comporta l'esonero dal servizio militare,
non altrettanto avviene a seguito dell'espiazione della pena ex art.
151 c.p.m.p. Già innanzi si è chiarito che la pena, qualsiasi pena,
come non può essere inflitta per "favorire" il reo tanto meno può
esser assurdamente sproporzionata al disvalore dell'illecito commesso
sol perché, ad espiazione avvenuta, consente al reo l'esonero dal
servizio militare. Tal esonero, si è già chiarito a sufficienza, ha
nulla a che vedere con le finalità della pena che, anche in questo
caso, dovendo essere adeguata al disvalore del fatto commesso, deve
tendere, come tutte le sanzioni penali, a rieducare, ai sensi del
terzo comma dell'art. 27 Cost., il condannato. L'esonero in
discussione, conseguenza d'una libera, discrezionale scelta del
legislatore non appare violare la Carta fondamentale (non essendo lo
stesso legislatore costituzionalmente vincolato da alcun obbligo di
criminalizzazione dei fatti lesivi dell'interesse tutelato dal
secondo comma dell'art. 52 Cost.) né è irrazionale: non essendo
ipotizzabili altre sanzioni adeguate al caso particolarissimo in
discussione, il legislatore ritiene d'interrompere la spirale delle
"condanne a catena", nella presunzione che, ormai, anche la sanzione
penale non può più raggiungere gli effetti rieducativi di cui
all'art. 27, terzo comma, Cost.
In conclusione, l'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del
1972, nella parte attinente alla disciplina sanzionatoria, viola
l'art. 3, primo comma, Cost.
A seguito delle precedenti considerazioni la pena edittale per il
delitto di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del
1972 va fissata, tenuto conto della pena edittale comminata dall'art.
151 c.p.m.p., nella misura di sei mesi nel minimo e di due anni nel
massimo.
7. - Alcune ordinanze di rimessione, come ricordato in narrativa,
propongono anche questioni di legittimità costituzionale dell'art.
27 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 Cost.
La questione non è fondata. L'art. 27 c.p.m.p. non risulta lesivo
dell'art. 3 Cost. Non è irrazionale che alla pena della reclusione
(non militare) inflitta o da infliggere a militari, per reati
militari, sia sostituita la pena della reclusione militare di egual
durata: né è irrazionale l'eccezione, stabilita dallo stesso art.
27 c.p.m.p., per l'ipotesi della condanna che importi la
degradazione.
Va aggiunto che la maggioranza della dottrina fa leva sul
meccanismo dell'art. 27 c.p.m.p. per riequilibrare quello che, a
parere della stessa dottrina, costituirebbe una "svista" del
legislatore: questi, infatti, commina, nel secondo comma dell'art. 8
della legge in esame, la pena della reclusione comune per un reato
militare commesso da militare. Comunque, quali che siano le
conclusioni in ordine a quella che, secondo la dottrina,
costituirebbe "svista" del legislatore nel secondo comma dell'art. 8,
certo è che l'art. 27 c.p.m.p. non è manifestamente irrazionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo
comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sostituito dall'art.
2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza) nella parte in cui
determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due
anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro
anni anziché in quella di due anni;
dichiara non fondate le altre questioni di legittimità
costituzionale relative all'art. 8, secondo, terzo ed ultimo comma,
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2
della legge 24 dicembre 1974, n. 695, sollevate, in riferimento agli
artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, e 103,
ultimo comma, Cost., dal Tribunale militare di Napoli con cinque
ordinanze del 5 maggio 1988 (Reg. ord. nn. 459, 466, 467, 468 e
469/88) nonché con ordinanze del 12 maggio 1988 (Reg. ord. n.
470/88) 29 giugno 1988 (Reg. ord. n. 471/88) e 14 luglio 1988 (Reg.
ord. n. 472/88);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27 del codice penale militare di pace, sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze del 12 maggio, 29
giugno e 14 luglio del 1988 dal Tribunale militare di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte