Sentenza n. 41/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1959 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 230/1950
- art. 8legge 230/1950
usata come parametro
- art. 113Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 2legge 230/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 8
della legge 12 maggio 1950, n. 230, rispettivamente in riferimento agli
articoli 113 e 42 della Costituzione, e del decreto del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1423, in relazione allo art. 2
della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli articoli 76
e 77 della Costituzione, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1958
dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Solima
Rosario e Luigi e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al
n. 37 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 novembre 1958.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1959 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi l'avv. Cesare Gabriele, per i Solima, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Opera per la valorizzazione
della Sila e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto di citazione 12 gennaio 1954 i sigg. Solima Rosario e
Luigi convenivano innanzi al Tribunale di Cosenza l'Opera per la
valorizzazione della Sila per sentirla condannare al rilascio di
terreni di proprietà di essi attori, malamente espropriati in favore
dell'Ente in attuazione della legge 12 maggio 1950, n. 230 (relativa
alla riforma fondiaria nell'Altipiano silano), mediante i decreti
legislativi di scorporo 18 dicembre 1951, n. 1410 e n. 1423, e per
sentir emettere inoltre nei confronti dell'Opera la condanna al
risarcimento dei danni, e le altre condanne conseguenziali.
Nel giudizio gli attori sollevavano varie questioni di legittimità
costituzionale, relative alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e ai due
ricordati decreti legislativi. Di tali questioni il Tribunale di
Cosenza, con ordinanza 9 luglio 1958, ha investito questa Corte.
2. - Le questioni, così come individuate nella ordinanza di
rimessione, sono le seguenti.
La legge 12 maggio 1950, n. 230, sarebbe costituzionalmente
illegittima, in quanto: a) l'attribuzione di valore legislativo ai
decreti di espropriazione, disposta dall'art. 5, avrebbe lo scopo di
eludere l'art. 113 Cost. e di precludere agli espropriati i rimedi
giurisdizionali; b) il riconoscimento di una indennità di
espropriazione in titoli del debito pubblico ammortizzabili in
venticinque anni, anziché in danaro, previsto dall'art. 8, violerebbe
l'art. 42 Costituzione.
3. - I decreti legislativi di scorporo - i quali riguardano terreni
siti rispettivamente in agro di Bisignano e in agro di Santa Sofia
d'Epiro e hanno per destinatari il primo Vincenzo Solima (padre e dante
causa degli istanti, deceduto il 26 aprile 1951) e il secondo il
medesimo Vincenzo Solima congiuntamente al germano Francesco, entrambi
comproprietari al 15 novembre 1949 sia dei terreni in Bisignano che di
quelli in S. Sofia - sarebbero a loro volta illegittimi, per eccesso di
delega, ai sensi degli articoli 76 e 77 Costituzione.
Entrambi i decreti sarebbero viziati perché: a) con essi sono
state eseguite delle espropriazioni in testa a un soggetto defunto,
mentre "nulla autorizza a ritenere che la legge abbia stabilito una
sopravvivenza giuridica, ai fini dell'espropriazione, di chi abbia
cessato di essere soggetto di diritti"; b) le espropriazioni in testa
al defunto Vincenzo Solima hanno in realtà colpito i quattro figli di
lui nonostante che a ciascuno di questi sia toccata una quota inferiore
a 300 ettari, mentre lo scopo della legge di delega consisteva nel
"ridurre a 300 ettari la proprietà di chi ne avesse di più e non di
chi ne aveva assai meno"; c) tutti i terreni colpiti sono
insuscettibili di miglioramenti maggiori di quelli già realizzati,
mentre il presupposto del potere di espropriazione sarebbe "che si
tratti di terreni suscettibili di trasformazione".
4. - Inoltre il decreto n. 1410 sarebbe viziato perché: a) con
esso è stato operato lo scorporo in testa al solo Vincenzo Solima,
mentre il piano particolareggiato a suo tempo pubblicato era in danno,
congiuntamente, di Vincenzo e Francesco Solima; b) in difformità della
legge esso ha compiuto "l'espropriazione di un corpo certo di
proprietà comune in danno di uno solo dei partecipanti".
5. - L'ordinanza del Tribunale di Cosenza fu notificata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento e al Presidente del Consiglio
dei Ministri rispettivamente il 17 e il 20 settembre 1958 e fu
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 29 novembre 1958.
6. - Innanzi a questa Corte si è costituito, in data 22 settembre
1958, l'avv. Cesare Gabriele, nell'interesse dei signori Luigi e
Rosario Solima, depositando mandato e deduzioni. Si è costituita
inoltre, in data 14 novembre 1958, l'Avvocatura generale dello Stato in
persona dell'avv. Francesco Agrò, nell'interesse dell'Opera per la
valorizzazione della Sila, depositando deduzioni e dichiarando di
rappresentare ex lege l'Opera stessa. Si è costituita infine in pari
data l'Avvocatura generale dello Stato in persona del medesimo
avvocato, nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
mediante atto di intervento nel quale si dichiara di aderire alle
deduzioni e conclusioni dell'anzidetta Opera.
7. - Nelle rispettive deduzioni, in ordine alle questioni di
costituzionalità che investono la legge 12 maggio 1950, n. 230,
mentre la difesa del Solima si rimette alla giustizia della Corte,
l'Avvocatura dello Stato ricorda che le questioni stesse sono state
ritenute infondate con le sentenze nn. 60 e 61 del 1957 di questa
Corte, e chiede quindi che ne venga dichiarata la manifesta
infondatezza.
8. - Quanto alle prime due questioni riflettenti ambedue i decreti
legislativi di scorporo, la difesa dei Solima osserva che, siccome al
momento della emanazione di tali decreti Vincenzo Solima (cui toccavano
580 ettari di terreno) era già deceduto da otto mesi e nessuno dei
figliuoli di lui aveva mai posseduto né aveva diritto a una quantità
di terreno che raggiungesse i 300 ettari, i decreti anzidetti
violerebbero l'art. 2 della legge 230: il primo comma del citato
articolo dichiara soggetti a espropriazione i terreni i quali
"appartengono" a soggetti che al 15 novembre 1949 avevano più di
trecento ettari; e dall'uso del tempo presente (" appartengono") si
ricava che lo scorporo non sarebbe stato possibile se non nei confronti
di soggetti esistenti al momento della sua effettuazione, e nei
confronti di terreni i quali, al momento dell'emanazione del relativo
decreto, appartenessero a soggetti che al 15 novembre 1949 possedevano
essi stessi più di trecento ettari. Tale argomentazione viene
rafforzata con la considerazione che l'art. 27 della legge andrebbe
interpretato nel senso che sarebbero pienamente operanti nei confronti
dell'Opera tutti i trasferimenti a titolo gratuito a favore dei figli
posti in essere anteriormente alla emanazione dei decreti di scorporo
da chi al 15 novembre 1949 possedeva più di trecento ettari.
Obbietta al riguardo l'Avvocatura dello Stato che nel sistema della
legge n. 230 devono esser presi in considerazione, ai fini dello
scorporo, soltanto i soggetti esistenti e le appartenenze di terreni in
atto al 15 novembre 1949, anche se per avventura al momento della
adozione dei provvedimenti di scorporo quei soggetti più non
esistevano e i terreni avevano altra appartenenza. Che i decreti di
scorporo potessero e dovessero essere adottati nei confronti di
soggetti eventualmente deceduti tra il 15 novembre 1949 e la data di
tali decreti, risulta chiaro dal terzo comma dell'art. 2 della legge,
in base al quale "sono esclusi dal computo i terreni trasferiti a causa
di morte a favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre 1949
fino all'entrata in vigore della presente legge": questa disposizione
con l'eccettuare dalla regola generale il solo caso della successione
in linea retta, implica l'irrilevanza di ogni altro caso di
successione, e ribadisce l'operatività nei confronti dell'Opera della
sola situazione in atto al 15 novembre 1949, anche se per avventura
successivamente sia deceduto chi era titolare del diritto a quella
epoca. "Quello che ha rilevanza per la legislazione di riforma è che
un complesso di terreni possa considerarsi patrimonio di un determinato
soggetto al 15 novembre 1949, epoca in cui esso si congela, nella sua
unità esproprianda, con la conseguente inefficacia di fronte all'Ente
non solo di tutti gli atti volontari dispositivi posteriori, ma anche
dei trasferimenti mortis causa".
9. - Circa la questione relativa all'illegittimità dello scorporo
per aver colpito terreni insuscettibili di trasformazione fondiaria, i
Solima si limitano a osservare che i terreni espropriati "non sono
suscettibili né di trasformazione fondiaria in quanto sono poderi
modello, né di trasformazione sociale, giacché dividendosi ed
assegnandosi in piccoli lotti si polverizzerebbero, mentre
costituiscono unità poderali indivisibili, le cui frazioni sarebbero
assolutamente improduttive".
Oppone l'Avvocatura dello Stato, richiamandosi alla sentenza n. 66
del 1957 di questa Corte, che l'indagine circa la trasformabilità dei
terreni ha carattere politico-discrezionale, e, in quanto tale, è
sottratta alla Corte.
10. - Passando alle questioni di costituzionalità che investono il
decreto di scorporo n. 1410, i Solima, in ordine a quella relativa al
fatto che lo scorporo fu effettuato in testa al solo Vincenzo Solima,
mentre il piano particolareggiato era in danno, congiuntamente, di lui
e del fratello Francesco, deducono che il decreto sarebbe incorso in
violazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 230, in quanto non
sarebbe stata osservata "la sequenza degli atti di espropriazione" e
"l'assoluta loro uniformità oggettiva e soggettiva". In conseguenza, "
mentre in virtù del piano particolareggiato le zone di terreno
espropriato avrebbero dovuto essere imputate per metà alla quota
ideale di Vincenzo e per metà a quella di Francesco", invece, per
effetto del decreto, esse dovrebbero essere imputate tutte alla quota
ideale di Vincenzo. Sottolineato che l'individuazione del soggetto
scorporando è elemento essenziale e decisivo nella procedura prevista
dalla legge 230 (mentre in genere nelle altre procedure espropriative
ciò che è essenziale e decisivo è l'individuazione del bene da
espropriare), e sottolineata inoltre la necessità della coincidenza
assoluta tra piano pubblicato e decreto di approvazione di esso, i
Solima pongono in risalto che, quando poi dovesse ritenersi - come essi
escludono appellandosi alla sentenza di questa Corte n. 74 del 1957 -
che la legge 18 maggio 1951, n. 333, dovesse applicarsi anche alle
espropriazioni previste dalla legge n. 230, la precisazione del singolo
condomino espropriando sarebbe ancora più essenziale, in quanto per
l'art. 8 della citata legge n. 333 la espropriazione potrebbe esaurire
solo la quota ideale spettante al detto condomino e la porzione
espropriata va imputata alla sua quota. In base alla legge n. 230 - la
quale all'art. 3 assegnava per la pubblicazione di esso termini di
rigore - il piano "determina la portata oggettiva e soggettiva della
espropriazione"; l'art. 5 concedeva al Governo il potere di approvare i
piani pubblicati, ma non di modificarli; pertanto il decreto
legislativo 1410 mai più poteva scostarsi dai dati soggettivi del
piano pubblicato. Concludono sul punto i Solima che il riferito difetto
"conduce alla nullità totale del decreto o quanto meno alla riduzione
della superficie espropriata in Bisignano a quella metà che in virtù
del piano particolareggiato avrebbe dovuto essere imputata a Vincenzo
Solima, e cioè ad ettari 83".
Alle argomentazioni avversarie obbietta l'Avvocatura dello Stato
che, anche prima che la materia fosse regolata dall'art. 8 della legge
n. 333 del 1951, l'art. 2 della legge n. 230 del 1950 consentiva
l'espropriazione di terre indivise a carico del condomino nei cui
confronti ricorressero gli estremi di espropriabilità, senza peraltro
prevedere particolari modalità per siffatte espropriazioni. Prima
della legge n. 333 - che introdusse la regola per cui "nel caso di
espropriazione di una quota di terreno indiviso il piano
particolareggiato di espropriazione è intestato al singolo condomino
espropriando" - ben era legittimo dunque (ai fini della identificazione
catastale dei terreni) pubblicare nei confronti di tutti i condomini il
piano preordinato alla espropriazione di uno solo di essi, salvo poi
precisare, in sede di decreto, di quale condomino si volesse
espropriare la quota ideale. Nella specie il piano - pubblicato il 15
novembre 1950 - ha avuto la funzione di identificazione dei terreni
secondo le risultanze catastali; né la legge n. 333 del 1951,
successivamente emanata, "ha prescritto - aggiunge l'Avvocatura - che
il piano dovesse indicare il terreno indiviso sottoposto a procedimento
espropriativo con indicazione diversa da quella risultante dal catasto,
come avverrebbe se esso lo indicasse con la menzione del solo
nominativo del condomino espropriando anziché di tutti i condomini
intestatari, ma solo che il piano fosse intestato al condomino
espropriando". Sarebbe erronea poi la affermazione dei Solima, secondo
la quale il piano pubblicato rifletteva soltanto per metà il loro
dante causa Vincenzo Solima:
invero quel piano non indicava né le quote di ciascun condomino
né la quota di comunione che si intendeva espropriare a Vincenzo
Solima: "l'ente ha espropriato tutti i terreni comuni indicati nel
decreto di esproprio, e poiché nella comunione il diritto di ciascun
condomino investe tutta intera la cosa, esso ha espropriato terreni sui
quali, non importa in che proporzione, gravava il diritto del soggetto
non espropriando, e con la sola ovvia conseguenza che la porzione
espropriata sarebbe stata imputata alla quota del condomino colpito
dall'esproprio".
11. - In ordine all'ultima questione di costituzionalità, relativa
al fatto che l'espropriazione ha colpito "un corpo certo di proprietà
comune" in danno di uno solo dei comproprietari, deducono infine i
Solima che in base ai principi che ispirano la legge n. 230
"l'espropriazione non può aver luogo che per un corpus certum e cioè
per una zona di terreno determinata, e deve trasferire un diritto pieno
di proprietà su questa zona, poiché, se si espropriasse una quota
indivisa, l'espropriante, non avendo la piena disponibilità
dell'intero corpus, non potrebbe realizzare i fini di pubblica utilità
cui la espropriazione è preordinata". Tali principi sono stati violati
dal decreto n. 1410, il quale ha espropriato nei confronti di Vincenzo
Solima terreni comuni anche a Francesco Solima e ad Eugenio Solima
(quest'ultimo, cugino degli altri due) dei quali il primo non possedeva
che una quota ideale.
Al riguardo obbietta l'Avvocatura dello Stato che il potere degli
enti di riforma fondiaria di espropriare beni indivisi è oggi
unanimemente ammesso e autorevolmente affermato; e ricorda la sentenza
n. 80 del 1957 di questa Corte, la quale si richiama all'art. 8 della
legge 18 maggio 1951, n. 333. (Ma tale legge, come si è detto, i
Solima escludono essere applicabile agli scorpori effettuati
nell'Altipiano silano in virtù della legge 230 del 1950, giacché essa
riflette i soli scorpori in attuazione della legge n. 841 del 1950,
così come ebbe ad affermare questa Corte, con sentenza n. 74 del
1957).
12. - In data 20 maggio 1959 la difesa Solima ha depositato una
memoria, nella quale, replicando alle tesi avversarie, ribadisce le
argomentazioni sostenute nelle riferite deduzioni.
In ordine alla questione relativa alla intestazione del piano
pubblicato ai germani Vincenzo e Francesco Solima, anziché al solo
espropriato Francesco, la memoria, riaffermato che la legge 333 non
riguarda le espropriazioni dell'Altipiano silano, aggiunge a quanto
precedentemente esposto che l'art. 2 della legge n. 230 "non abilita
alla espropriazione rispetto ad un solo condomino di quote indivise, ma
prescrive soltanto che siano comprese nel computo della superficie
appartenente a ciascun soggetto".
In confutazione della tesi dell'Avvocatura dello Stato circa la
sufficienza che nel piano pubblicato siano indicati, a fine di
identificazione dei terreni, i condomini dei terreni indivisi da
espropriare, rinviando al decreto di scorporo l'indicazione del
condomino in testa al quale lo scorporo debba aver luogo, la memoria fa
presente, in primo luogo, che l'indicazione dei due germani Vincenzo e
Francesco non ebbe nel piano pubblicato nel novembre 1950 la mera
funzione di elemento di identificazione dei terreni, giacché in esso,
per ciascuna frazione di immobile è ripetuta l'espressione "in
confronto di Solima Vincenzo e Francesco fu Rosalbino, fratelli ";
aggiunge poi che la prova che la necessità che i piani
particolareggiati vengano intestati al singolo scorporando anche quando
i terreni espropriati appartengano a più condomini rappresenta
un'esigenza essenziale e inderogabile del nostro sistema positivo, è
offerta proprio dall'art. 8 della legge n. 333 - la quale appunto esige
tale intestazione -, nonostante che tale legge non possa applicarsi
alle espropriazioni di cui alla legge n. 230.
Osserva inoltre la memoria che l'esigenza della identificazione del
soggetto destinato a esser colpito dallo scorporo fin dal momento della
pubblicazione del piano particolareggiato prevista dall'art. 3 risulta
anche dal fatto che altrimenti la Commissione parlamentare - la quale
ai sensi dell'art. 5 deve pronunciarsi sullo scorporo prima della
emanazione del relativo decreto - non sarebbe in grado di adottare con
cognizione di causa le proprie determinazioni circa la legittimità
dell'espropriazione di ciascun soggetto colpito dallo scorporo.
13. - Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria in
data 21 maggio 1959, richiamando l'attenzione della Corte su due punti.
Il primo investe l'interpretazione dell'art. 8 della legge numero
333: è vero - si osserva - che questo dispone che il piano deve essere
intestato al singolo condomino scorporando, ma esso soggiunge che
l'espropriazione deve limitarsi ad esaurire la quota ideale di
quest'ultimo e che la porzione espropriata sarà imputata alla quota di
quest'ultimo: dunque, da un lato non sono possibili lesioni di diritti
del condomino non espropriando, e dall'altro non può costituire
illegittimità il fatto che, dopo aver compilato il piano nei confronti
di più persone, si ritenga di utilizzarlo nei confronti di una
soltanto, in quanto in tal modo si realizzerebbe "un più ristretto
esercizio del potere di espropriazione".
Il secondo punto investe il problema che l'Avvocatura definisce
della "espropriazione in danno del morto". L'Avvocatura ribadisce il
concetto che la situazione soggettiva e oggettiva da tener presente ai
fini dello scorporo è puramente e semplicemente quella del 15 novembre
1949: la legge n. 230 prevede una deroga in relazione ai casi di
successioni mortis causa apertesi in favore dei discendenti in linea
retta tra tale data e quella di entrata in vigore della legge; ma al di
là di tali limiti nessuna deroga è ammessa, e nessun ostacolo si
frappone allo scorporo "nei confronti del morto".
14. - All'udienza di trattazione della causa i difensori hanno
riaffermato le rispettive tesi. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del Tribunale di Cosenza solleva questioni di
legittimità costituzionale in relazione ai decreti legislativi di
scorporo 18 dicembre 1951, n. 1410, e 18 dicembre 1951, n. 1423,
nonché a taluni articoli della legge 12 maggio 1950, n. 230, sulla
colonizzazione dell'Altipiano silano e dei territori ionici contermini,
in attuazione della quale i due decreti sono stati adottati.
La Corte ritiene di dover pronunciare separatamente in ordine ai
due decreti di scorporo. Con la presente sentenza essa decide soltanto
le questioni relative alla legittimità costituzionale del decreto
legislativo n. 1423, riflettente l'espropriazione di terreni nel Comune
di S. Sofia d'Epiro, e quelle relative alla legittimità costituzionale
della legge n. 230, in attuazione della quale tale decreto è stato
emanato. Provvede invece con ordinanza di pari data circa il decreto
legislativo n. 1410, riflettente l'espropriazione di terreni nel Comune
di Bisignano.
2. - Le due questioni di legittimità costituzionale proposte nei
confronti della legge 12 maggio 1950, n. 230, investono rispettivamente
l'art. 5, per aver autorizzato il Governo ad adottare le espropriazioni
mediante decreti insuscettibili di impugnativa ai sensi dell'art. 113
Cost., eludendo il precetto contenuto in tale disposizione
costituzionale, che vieta l'esclusione dell'impugnabilità degli atti
amministrativi lesivi di diritti o interessi legittimi; l'art. 8, per
aver disposto l'indennizzo degli espropriati mediante titoli di debito
pubblico redimibile in venticinque anni, violando l'art. 42 Cost., che
riconosce ai proprietari espropriati il diritto di essere indennizzati.
Entrambe tali questioni sono già state risolte dalla Corte,
rispettivamente con la sentenza 13 maggio 1957, n. 60, e con la
sentenza di pari data n. 61.
Con la prima di esse, sul presupposto della natura formalmente e
sostanzialmente legislativa e non meramente esecutiva dei provvedimenti
di scorporo adottati dal Governo in attuazione dell'art. 5 della citata
legge, la Corte giudicò insussistente la elusione, da parte di questo,
del precetto contenuto nell'articolo 113 Cost., il quale riguarda gli
atti amministrativi (vedansi anche le sentenze del 1957, nn. 63, 64,
65, 70, 78, 80).
Con la seconda sentenza, la Corte ritenne che il precetto dell'art.
42 Cost., in base al quale la proprietà privata non può essere
espropriata senza indennizzo, non impone l'integrale ristoro del
sacrificio inflitto con l'espropriazione, bensì soltanto "il massimo
di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di generale
interesse, la pubblica Amministrazione può garantire all'interesse
privato". "Ciò importa - aggiunse la Corte - che la valutazione
comparativa di tali interessi e il modo come pervenire al massimo della
rispettiva soddisfazione deve essere il risultato di un complesso e
vario esame di elementi tecnici, economici, finanziari, politici, che
solo al legislatore può esser dato compiere". Alla stregua di tali
criteri affermò, tra l'altro, la Corte che il pagamento
dell'indennizzo in titoli anziché in danaro e la redimibilità di tali
titoli solo a una certa epoca non trasgrediscono il riferito precetto
costituzionale (vedansi anche le sentenze nn. 60, 64, 65, 68, 71 del
1957).
In conformità del precedente orientamento della Corte, sul quale
non vi è motivo di ritornare, tanto la questione che investe l'art. 5
della legge 230, quanto quella che investe l'art. 8 sono da dichiarare
infondate.
3. - Delle questioni che investono il decreto 18 dicembre 1951, n.
1423, per essere incorso in eccesso di delega, le prime due possono
essere esaminate congiuntamente. L'una attiene al fatto che il decreto
ha avuto per destinatario una persona che al momento della emanazione
di esso era defunta; l'altra al fatto che il decreto, intestato al
defunto, ha in realtà colpito i di lui quattro figli - proprietari dei
terreni espropriati al momento della emanazione di esso -, nessuno dei
quali si trovava a possedere al 15 novembre 1949 un quantitativo di
terreni superiore ai 300 ettari, misura che la legge 230 poneva a
presupposto dello scorporo.
È noto che con le leggi di riforma fondiaria n. 230 e n. 841 del
1950 si intese far riferimento alla situazione esistente al 15 novembre
1949, ponendo a base delle espropriazioni la situazione soggettiva
(appartenenza dei terreni) e oggettiva (consistenza dei fondi) quale
risultava a tale data. Su questo caposaldo della legislazione della
materia la Corte ha avuto più volte occasione di pronunciarsi, a
partire dalla sentenza 14 maggio 1957, n. 67 (vedansi anche le sentenze
nn. 82 e 126 dello stesso anno; le sentenze nn. 70 e 71 del 1958 e n.
34 del 1959; nonché l'ordinanza n. 16 del 1959).
È vero che finora la Corte non ha avuto occasione di pronunciare
circa la legittimità dei decreti di scorporo intestati a persone che
al momento della emanazione di essi erano defunte. Peraltro dai testi
legislativi è dato desumere che, non diversamente dagli altri casi di
non coincidenza della situazione patrimoniale soggettiva al momento
dello scorporo con quella al 15 novembre 1949, anche nel caso che il
soggetto che era, al 15 novembre 1949, titolare dei diritti da
espropriare, e alla cui consistenza patrimoniale dell'epoca lo scorporo
doveva riferirsi, più non fosse esistito al momento della emanazione
dei concreti provvedimenti di scorporo, questi ultimi dovevano essere
intestati al suo nome. Per quanto specificamente riguarda la legge n.
230 del 1950, il terzo comma dell'art. 2, nell'escludere dal computo da
operare ai fini dello scorporo "i terreni trasferiti a causa di morte a
favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre 1949 fino
all'entrata in vigore della presente legge" (20 maggio 1950),
palesemente presuppone che - salva l'eccezione relativa ai beni in cui
fossero succeduti dei discendenti in linea retta, limitatamente
peraltro al periodo dal 15 novembre 1949 al 19 maggio 1950 (nel quale
non rientra il caso in esame, dato che Vincenzo Solima morì il 26
aprile 1951) - lo scorporo dovesse essere operato, anche per "i terreni
trasferiti a causa di morte", in testa al soggetto titolare al 15
novembre 1949 dei diritti su di essi (vedasi anche il D. P. R. 17
ottobre 1950, n. 862, emanato in virtù dell'art. 32 della legge n.
230, e contenente norme di attuazione, il quale all'art. 14, secondo
comma, dispone:
"I discendenti in linea retta che, ai sensi del terzo comma
dell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, intendano ottenere
l'esclusione dal computo della proprietà terriera del de cuius dei
terreni ad essi trasferiti per successione mortis causa, sono tenuti,
nel termine di cui al precedente comma, a dare la prova dell'avvenuta
successione e della consistenza complessiva della loro proprietà
terriera, inclusi i fondi rustici caduti nella successione e di loro
spettanza").
La tesi dei Solima, secondo la quale la legge 230 avrebbe inteso
assoggettare a espropriazione soltanto i terreni che al momento dei
decreti di espropriazione appartenessero a soggetti che al 15 novembre
1949 avessero posseduto oltre 300 ettari, non è dunque fondata. Essi
fanno discendere tale affermazione dall'uso del tempo presente nel
primo comma dello art. 2 (che dichiara soggetti allo scorporo i terreni
"i quali... appartengono... a singole persone o società che, al 15
novembre 1949, avevano più di 300 ettari"); e sostengono che,
appartenendo, al momento del decreto di espropriazione, ai figli di
Vincenzo Solima, eredi di lui (nessuno dei quali al 15 novembre 1949
possedeva oltre 300 ettari), i terreni colpiti dal decreto numero 1423
non avrebbero potuto essere espropriati. È evidente però che, se lo
scorporo doveva aver luogo nei confronti di chi era proprietario al 15
novembre 1949, anche se deceduto, la situazione patrimoniale da tener
presente era quella di Vincenzo Solima, proprietario al 15 novembre
1949 e dante causa degli attori del giudizio a quo, e non quella di
costoro.
Entrambe le questioni inerenti all'osservanza dei limiti della
delega, qui esaminate, sono quindi da dichiarare infondate: in base
all'art. 2 della legge 230 i provvedimenti di scorporo dovevano
necessariamente essere intestati a Vincenzo Solima, proprietario al 15
novembre 1949 e al 20 maggio 1950, nonostante che egli fosse deceduto
il 26 aprile 1951, e che i figli di lui, proprietari alla data
dell'espropriazione, non abbiano mai, individualmente, posseduto, fino
al momento dello scorporo, una quantità di terreni superiore a
trecento ettari.
4. - Del pari infondata è la questione circa l'eccesso di delega
in cui sarebbe incorso il decreto 18 dicembre 1951, n. 1423, per aver
assoggettato a espropriazione terreni insuscettibili di ulteriori
miglioramenti rispetto a quelli già realizzati in precedenza.
È da por mente al riguardo che l'art. 1 della legge 230 affida
all'Opera Sila "il compito di provvedere alla ridistribuzione della
proprietà terriera e alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo
di ricavarne i terreni da concedersi in proprietà a contadini". Quando
perciò il successivo art. 2 dice che "ai fini della presente legge
sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà privata
suscettibili di trasformazione", l'espressione " trasformazione" in
esso usata non deve essere intesa - come già ebbe ad affermare la
sentenza di questa Corte 25 maggio 1957, n. 66 - soltanto nel senso di
trasformazione agraria, bensì in un senso più lato, comprensivo, in
particolare, della realizzazione di aziende contadine. A ogni modo, sia
nella sentenza or ora citata, sia in altre (vedansi, in particolare, le
sentenze n. 60 e n. 65 del 1957), questa Corte ha costantemente
affermato che la suscettibilità dei terreni di subire trasformazioni
fondiarie, importando un giudizio economico- politico, sfugge al
proprio esame, in quanto attiene all'ambito del merito e non della
legittimità dei provvedimenti legislativi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza del
Tribunale di Cosenza in data 9 luglio 1958 sulla legittimità
costituzionale degli articoli 5 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230
(recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano silano e
dei terreni jonici contermini), rispettivamente in riferimento agli
articoli 113 e 42 della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni proposte con la medesima
ordinanza sulla legittimità costituzionale del decreto legislativo di
scorporo fondiario 18 dicembre 1951, n. 1423, in relazione all'art. 2
della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli articoli 76 e
77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI
FRANCESCO - PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte