Sentenza n. 41/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/04/1973 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1r.d. 1038/1933
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (approvazione del regolamento
di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), promosso con
ordinanza emessa il 24 settembre 1969 dalla Corte dei conti - sezione
IV pensioni militari - sul ricorso di Avigo Angelo contro il Ministero
della difesa, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21
aprile 1971.
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1973 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso proposto nel 1962 alla Corte dei conti, Angelo Avigo,
quale genitore di Giovanni Avigo, maggiorenne, ma infermo di mente,
chiedeva che a detto figlio venisse concessa una pensione privilegiata,
avendo egli contratta l'infermità mentale durante ed a causa del
servizio militare.
Con ordinanza 24 settembre 1969 (pervenuta a questa Corte il 16
febbraio 1971) la IV Sezione giurisdizionale della Corte dei conti
(pensioni militari), rilevato:
che l'Avigo padre aveva proposto il ricorso in rappresentanza del
figlio Giovanni, maggiorenne, ma infermo di mente, senza che gliene
fosse stata conferita la tutela nelle forme di legge;
che, pertanto, a norma dell'art. 1 del regolamento di procedura
approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e dell'art. 81 del codice
di procedura civile, non era legittimato a proporre tale ricorso che,
in conseguenza, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;
che, peraltro, l'art. 86 del t.u. approvato con r.d. 12 luglio
1934, n. 1214, e l'art. 109, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968,
n. 313, limitatamente alla pensionistica di guerra, dispongono che per
l'infermo di mente il ricorso alla Corte dei conti può essere
validamente sottoscritto, fra le altre persone, da uno dei genitori;
che questa diversa disciplina della legittimazione ad agire davanti
allo stesso giudice in materie strettamente connesse e che dovrebbero
essere regolate dalle stesse norme processuali - che può spiegarsi
soltanto col mancato coordinamento delle varie norme succedutesi nel
tempo (art. 1 r.d. n. 1038 del 1933; art. 86 r.d. n. 1214 del 1934;
art. 1 r.d. n. 50 del 1942; art. 114 legge n. 648 del 1950 e art. 109
legge n. 313 del 1968) - determina una irrazionale disparità di
trattamento, con violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Tanto rilevato disponeva il rinvio degli atti a questa Corte per il
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del
r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in relazione all'art. 109, ultimo comma,
della legge 18 marzo 1968, n. 313, ed in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio, come sopra promosso,
viene ora alla cognizione della Corte, in camera di consiglio, non
essendovi stata costituzione o intervento di parti. Considerato in diritto :
Come è stato posto in rilievo con l'ordinanza di rinvio, l'art. 1,
comma secondo, del regolamento di procedura per i giudizi davanti alla
Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in
esecuzione della legge 3 aprile 1933, n. 255, e l'art. 109, ultimo
comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, pongono in essere una
disciplina gravemente differenziata per i giudizi, pur regolati, nel
resto, dallo stesso regolamento di procedura, riguardanti le pensioni
dei militari per invalidità derivante da causa di servizio, a seconda
che si tratti di pensioni privilegiate ordinarie o pensioni di guerra.
Infatti i ricorsi per le pensioni privilegiate ordinarie debbono
essere sottoscritti dalla parte o da un suo procuratore speciale, anche
se proposti nell'interesse di un maggiorenne incapace per vizio di
mente, secondo la regola generale posta dall'art. 1, comma secondo, del
sopra richiamato regolamento di procedura, mentre per le pensioni di
guerra, in base all'articolo 109, ultimo comma, della legge n. 313 del
1968, per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il
legale rappresentante od il tutore provvisorio, il ricorso può essere
validamente sottoscritto, tra l'altro, da uno dei genitori.
Questa differenziata disciplina che, secondo l'ordinanza sopra
richiamata, non troverebbe alcuna razionale giustificazione, sarebbe in
contrasto con i principi di eguaglianza e di diritto di difesa sanciti
dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La questione così proposta è sicuramente fondata sotto il profilo
della violazione dell'art. 3, cosicché non occorre esaminarla anche
sotto il profilo della violazione dell'art. 24 della Costituzione.
Infatti, come la fattispecie oggetto del giudizio a quo pone in
chiara evidenza, nessuna razionale spiegazione può ravvisarsi per la
diversa disciplina processuale della tutela, davanti alla Corte dei
conti, accordata a quei cittadini, invalidi per una medesima infermità
mentale che si assume contratta nell'adempimento dello stesso dovere -
prestazione del servizio militare, che l'art. 52 della Costituzione non
distingue a seconda che sia reso in tempo di pace o di guerra - quando
quella infermità sia posta a base della richiesta di concessione di
pensione ordinaria e quando sia posta a base della richiesta di
concessione di pensione di guerra.
Tanto vero che, come esattamente rileva il giudice a quo, questa
differenziata disciplina può spiegarsi soltanto con un difetto di
coordinamento delle varie disposizioni in materia, coordinamento che
pur era preveduto dall'art. 44, comma secondo, n. 1, della legge 20
dicembre 1961, n. 1345, contenente delega al Governo di raccogliere e
coordinare in testo unico: "una strutturazione che, nel rispetto dei
principi del contraddittorio e della motivazione e di ogni altra regola
fondamentale del diritto processuale a tutela del cittadino, assicuri
un andamento più semplice e spedito della procedura dei giudizi".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma
secondo, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 "Approvazione del regolamento
di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti", in quanto non
prevede che anche nei giudizi per pensioni privilegiate ordinarie per
l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale
rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è
validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in
loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia
o, comunque, l'assista.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte