Sentenza n. 41/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/01/1977 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.P.R. 749/1965
- art. 11legge 62/1967
- art. 20d.P.R. 1079/1970
- art. 3legge 1268/1964
usata come parametro
citata
- art. 11legge 1268/1964
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo,
secondo e terzo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (conglobamento
dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e
retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della
legge 5 dicembre 1964, n. 1268); dell'art. 11 della legge 24 febbraio
1967, n. 62 (nuova disciplina degli incarichi di insegnamento
universitario e degli assistenti volontari); e dell'art. 20 del d.P.R.
28 dicembre 1970, n. 1079 (nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del
personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad
ordinamento autonomo), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1975
dal Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale -, sui ricorsi
riuniti proposti da Domenico Ceruso ed altri contro il Ministero della
pubblica istruzione ed il Rettore dell'Università di Messina, iscritta
al n. 486 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 218 del 18 agosto 1976.
Visti gli atti di costituzione di Saitta Emilio e di Saitta
Nazareno, di Iannelli Santi ed altri, nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Nazareno Saitta, per Saitta Emilio e Nazareno,
Iannelli Santi ed altri, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 18 aprile 1972, emessa sui ricorsi riuniti
proposti da Domenico Ceruso ed altri (a vario titolo incaricati di
insegnamento nell'Ateneo di Messina) contro il Ministero della pubblica
istruzione ed il Rettore della predetta Università, l'adito Consiglio
di Stato - Sezione VI giurisdizionale - denunciava, per sospetta
violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione:
a) l'art. 11, comma primo, della legge 1967, n. 62, "nel punto in
cui implicitamente consente il conferimento di incarichi universitari
senza retribuzione";
b) l'art. 25, commi secondo e terzo, del d.P.R. 1965, n. 749, e
l'art. 20 del d.P.R. 1970, n. 1079 "per la parte in cui, discostandosi
dalla disciplina generale del trattamento di cumulo consentito di
pubblici impieghi, di cui all'art. 99 r.d. 1923, n. 2960, stabiliscono
una retribuzione minore per gli incarichi di insegnamento universitario
conferiti rispettivamente ai professori di ruolo (e aggregati ex art.
11 legge 1966, n. 585) e ad assistenti ordinari, incaricati esterni,
liberi docenti e cultori della materia, in quanto ricoprano altro
ufficio con retribuzione a carico dello Stato o di altro ente pubblico
o privato";
c) l'art. 25, comma primo, d.P.R. 1965, n. 749, e l'articolo 20
d.P.R. 1970, n. 1079, "nel punto in cui stabiliscono, per lo
espletamento del servizio di incarico universitario, retribuzioni
differenziate a seconda della qualifica di provenienza
dell'incaricato". Investita del decidere sulle dette questioni, questa
Corte, con ordinanza n. 12 del 1973, restituì gli atti limitatamente
alla questione concernente l'art. 11 legge 1967 citata, avendo ritenuto
che si rendeva necessario ai fini di un completo esame della rilevanza
che il giudice a quo prendesse in considerazione l'incidenza che sulla
disposizione impugnata (che stabiliva, sul presupposto della
"distinzione tra insegnamenti fondamentali e complementari", il numero
massimo degli incarichi - complementari - non retribuiti) potesse avere
avuto la successiva legge n. 910 del 1969 (che prevede la facoltà,
invece, degli studenti di predisporre piani di studio "diversi da
quelli stabiliti dai vigenti ordinamenti didattici").
Il detto giudice a quo, con nuova ordinanza 15 luglio 1975, ha
osservato:
1) che la rilevanza della questione di legittimità dell'art. 11
della legge 1967, n. 62, va (pur dopo il chiesto ed effettuato suo
riesame) confermata.
Giacché, invero (pur prescindendo dal fatto che il problema si
porrebbe, in ogni caso, "nei riguardi degli incarichi gratuiti
conferiti, nella specie, anteriormente all'anno accademico 1969/70"),
nessuna innovazione, ad avviso di esso Consiglio, sembra apportata
(alla disciplina impugnata) dalla legge 1969 menzionata.
Ciò in quanto la facoltà, che (da tale ultima normativa) viene
riconosciuta allo studente, di scegliere il proprio piano di studio,
resterebbe, comunque, sempre subordinata all'approvazione (del piano
stesso) da parte del Consiglio di Facoltà : il quale non potrebbe,
ovviamente, prescindere dal parametro rappresentato dai "piani previsti
dagli ordinamenti in vigore": con le correlate distinzioni tra
insegnamenti fondamentali e complementari (circostanza, questa,
confermata nella circolare del Ministero della pubblica istruzione n.
1485 del 1971);
2. - Che, d'altra parte, quanto alla questione sub b della
precedente ordinanza - pur essendo nota la sentenza della Corte (emessa
su ricorsi relativi a fattispecie analoghe) n. 11 del 1973
(dichiarativa della incostituzionalità dei commi secondo e terzo
dell'art. 25 d.P.R. 1965, n. 749 "nella parte in cui dispongono che le
retribuzioni fissate al primo comma vengano ridotte rispettivamente al
31% per gli incaricati interni ed al 38% per gli incaricati esterni,
anziché stabilire che in entrambe le ipotesi venga ridotta del terzo
la retribuzione minore") - resta un problema di "estensione, per quanto
di ragione", di tale pronuncia, all'art. 20 d.P.R. n. 1079: che (nella
precedente ricordata ordinanza della Sezione VI giurisdizionale del
Consiglio di Stato n. 151 del 1972) risultava anche esso denunziato
siccome (appunto) modificativo dell'art. 25 d.P.R. 1965, n. 749.
3. - Che, infine, doveva riproporsi anche la questione sub c - di
legittimità del primo comma dell'art. 25 d.P.R. 1965, n. 749 e
dell'art. 20 d.P.R. 1970 citato - già ritenuta rilevante e non
manifestamente infondata.
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Stato ha nuovamente rimesso
gli atti alla Corte "per la pronuncia sulla conformità agli artt. 3 e
36 della Costituzione delle norme di legge di cui alla precedente
ordinanza n. 151 del 1972".
4. - Nel giudizio si sono costituite le parti private concludendo
nel senso della declaratoria di illegittimità dell'art. 11 della legge
1967, n. 62 (quantomeno per il periodo anteriore alla entrata in vigore
della legge 1969, n. 910) e di tutte le altre norme denunziate, in
adesione ai rilievi già dal giudice a quo formulati.
Si è, altresì, costituito il Ministero della pubblica istruzione,
per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la fondatezza
delle sollevate questioni: in particolare, quanto a quella sub art. 11
legge 1967 citata, in considerazione del fatto che la norma denunziata
non conterrebbe la ravvisata previsione di conferibilità di incarichi
gratuiti. Considerato in diritto :
1. - Come in narrativa più dettagliatamente esposto, il Consiglio
di Stato - Sez. VI giurisdizionale - avendo, a seguito dell'ordinanza
di restituzione degli atti n. 12 del 1973 di questa Corte, integrato
sul punto della rilevanza (anche in relazione alla legge 1969, n. 910,
contenente "Provvedimenti urgenti per l'Università "), la motivazione
di cui alla propria precedente ordinanza 18 aprile 1972 - ripropone, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, le questioni (ivi
già sollevate) di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 11, comma primo, legge 1967, n. 62 "nel punto in cui
implicitamente consente il conferimento di incarichi senza
retribuzione";
b) degli artt. 25, commi secondo e terzo, d.P.R. 1965, n. 749, e 20
d.P.R. 1970, n. 1079, "nella parte in cui stabiliscono una disciplina
ingiustificatamente differenziata del cumulo di retribuzioni per gli
incaricati di insegnamento universitario";
c) degli artt. 25, comma primo, d.P.R. 1965, n. 749, e 20 d.P.R.
1970, n. 1079 "nel punto in cui prevedono retribuzioni differenziate a
seconda della qualifica di provenienza dell'incaricato".
2. - La prima delle sopra enunciate questioni investe - come detto
- l'art. 11, comma primo, della legge 1967, n. 62.
La norma, stabilendo il numero massimo degli incarichi universitari
retribuiti conferibili, consentirebbe, infatti, secondo il giudice a
quo, il conferimento di incarichi senza retribuzione; e proprio per
tale ragione verrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della
Costituzione.
3. - Oppone, però, l'Avvocatura - nel contesto della formulata
eccezione di non fondatezza della questione - che la norma impugnata
nulla, in realtà, disporrebbe, né espressamente né implicitamente,
circa la possibilità di conferire incarichi non retribuiti.
Analogamente, una previsione di gratuità dell'incarico mancherebbe
anche nella disposizione (richiamata in motivazione dal Consiglio di
Stato in collegamento a quella denunziata) di cui all'art. 21, comma
nono, della legge 1958, n. 311; la quale si limiterebbe ad identificare
l'organo legittimato al conferimento degli incarichi e sarebbe stata,
comunque, abrogata dal comma quarto dell'art. 5 della successiva legge
1962, n. 16.
La possibilità di svolgere, nell'ambito della Facoltà, corsi di
insegnamento non retribuiti si troverebbe, invece - sempre ad avviso
dell'Avvocatura - unicamente prevista dall'art. 63, comma quarto, r.d.
6 aprile 1924, n. 674: il quale, per altro, non verrebbe in questa sede
in discussione, per non essere stato investito da specifica
impugnazione.
Il rilievo dell'Avvocatura non è esatto.
A parte l'inconferenza del richiamo all'art. 63 del r.d. 1924
cit., che esula dalla materia in argomento (inserendosi nella pregressa
disciplina dell'insegnamento a titolo privato nelle Università : con
la previsione della facoltà dei liberi docenti di rinunziare alle
tasse, che secondo il decreto stesso sarebbero loro dovute direttamente
dagli studenti), deve, invero, convenirsi che il fenomeno della
gratuità dell'incarico è evenienza di fatto che la legislazione
statuale non ha ignorato, sibbene più volte disciplinato.
Ne danno conferma già l'art. 9 del r.d. 1935, n. 1071, che
prescrive il nulla osta del Ministro della pubblica istruzione per
l'assegnazione di incarichi: i quali, secondo l'art. 112 del t.u.
(sull'istruzione superiore) n. 1592 del 1933 potevano essere anche
"senza retribuzione"; l'art. 21, comma nono, della menzionata legge 311
del 1958 che richiedeva il decreto del Ministro per il conferimento
(che, ex art. 5 della successiva legge 1962, n. 16, è diventato di
competenza del Rettore, previo sempre, però, nulla osta ministeriale)
degli incarichi di insegnamento, tra questi compresi quelli, dall'art.
9 della stessa legge del 1958 definiti "a titolo gratuito"; l'art. 12,
inoltre, della legge 1967, n. 62, che stabilisce imiti al numero degli
incarichi conferibili, e ciò sia per i gratuiti come per i retribuiti.
Deve, per ciò, concludersi che la disposizione impugnata (in
connessione alle altre superiormente ricordate) effettivamente
presuppone ed autorizza l'esplicazione di attività di insegnamento
universitario senza retribuzione.
E, in relazione a tale (sia pur implicito) contenuto, la verifica
di costituzionalità della norma, rispetto ai parametri di cui agli
artt. 3 e 36 della Costituzione, è, pertanto, correttamente invocata.
4. - La questione è, però, non fondata.
Non v'è dubbio che le mansioni svolte dall'incaricato a titolo
gratuito sono le stesse che esplica l'incaricato retribuito e che
identica (a parte, ovviamente, il trattamento economico) è anche la
complessiva disciplina dei rispettivi rapporti (cfr. art. 2 r.d.l.
1946, n. 534): oggetto dei quali sono una attività di insegnamento, in
ogni caso, a titolo ufficiale e una attività di ricerca, nell'ambito
della libertà che a ciascuna di esse è connaturale.
Ciò non pertanto la possibilità del conferimento di incarichi non
retribuiti resta giustificata.
Pur prescindendo dal riferimento (che, con riguardo all'attività
di insegnamento - anche gratuito - non sarebbe puntuale) alla "funzione
onoraria" a cui si è invece riferita la Corte per ritenere la
legittimità delle norme sulla gratuità dell'ufficio di conciliatore e
sulla limitata compensabilità delle prestazioni di componenti
commissioni elettorali con le sentenze 1971, n. 70, e 1965, n. 67), è
decisivo, infatti, il rilievo assolutamente peculiare che nella specie
assumono gli elementi caratterizzanti della possibilità di larghi
margini di autonomia per lo svolgimento di altre attività
professionali (che restano consentite ed anzi di fatto agevolate, nei
limiti in cui la titolarità dell'incarico può tradursi in ulteriore
qualificazione professionale) e soprattutto della libera scelta, che,
nella esaminata ipotesi, attiene non al solo momento dell'accettazione
dell'ufficio, sibbene si radica in un momento anteriore, quale quello
della richiesta, che spontaneamente proviene dallo stesso interessato.
Gli è, in realtà, che l'insegnamento universitario - anche quando
non procura diretti corrispettivi economici - resta attività pur
sempre ambita, in vista di finalità che (anche a prescindere dalla
prospettiva, per altro normalmente ricorrente, di un inquadramento
definitivo) riguardano la stessa acquisizione di elementi di
miglioramento ed affinamento delle attitudini e qualità del soggetto
interessato.
Ne dà conferma la genesi stessa del fenomeno esaminato, sorto in
risposta ad esigenze delle Università, per la copertura di corsi che
non si era in grado di retribuire, ed anche degli stessi aspiranti
docenti, cui si intendeva consentire, nella maniera più estesa
possibile, l'accesso all'insegnamento.
A ciò deve, poi, aggiungersi l'elemento ('di cui si è in
precedenza fatto cenno) del prestigio, che l'esplicazione
dell'attività di insegnamento, appunto, conferisce al docente e che è
suscettibile di tradursi in concreti vantaggi nell'ambito
dell'attività professionale che il medesimo collateralmente svolga.
Si tratta - è pur vero - di vantaggi potenzialmente conseguibili
anche dall'incaricato retribuito e, comunque, eventuali (la cui
verificabilità in concreto dipende, caso per caso, dalla possibilità
che il docente abbia di utilizzare in maniera più o meno proficua il
suo tempo libero).
Gli è però che, nel caso dell'insegnamento gratuito, il fatto
stesso dell'accettazione (ed anzi della richiesta) dell'incarico (pur)
senza retribuzione lascia fondatamente presumere che - per valutazione
dello stesso interessato - le condizioni per la realizzazione dei
vantaggi sopra detti sussistono effettivamente in concreto.
Deve quindi concludersi - tenendo presenti gli elementi che
caratterizzano l'incarico gratuito ed in considerazione della
intensità e della maniera (reciprocamente combinata) con cui incidono
nel relativo rapporto - che non si verifica nella specie, in ragione
della mancanza di un corrispettivo economico, violazione dei precetti
di cui agli articoli della Costituzione 3 e 36 richiamati.
5. - La seconda questione - di legittimità costituzionale degli
artt. 25, commi secondo e terzo, d.P.R. 1965, n. 749, e 20 d.P.R. 1970,
n. 1079, "per la parte in cui, discostandosi dalla disciplina generale
del trattamento di cumulo consentito di pubblici impieghi, di cui
all'art. 99 r.d. 1923, n. 2960, stabiliscono una retribuzione minore
per gli incarichi di insegnamento universitario" - è, a sua volta,
manifestamente infondata, per quanto riguarda l'art. 25, commi secondo
e terzo, citato, il quale è già stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza di questa Corte n. 11 del 1972; ed inoltre non
fondata, per quanto attiene all'art.20 d.P.R. 1970, n. 1079, nei cui
riguardi (contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice a quo)
non va estesa la declaratoria di cui alla sentenza indicata,
trattandosi di norma che riguarda la determinazione della retribuzione,
e non già della sua percentuale di riduzione in caso di cumulo.
6. - Non fondata è, infine, anche la terza questione di
legittimità del primo comma dell'art. 25 d.P.R. 1965 citato.
La disposizione impugnata (contrariamente a quanto dedotto) non
prevede, infatti, una ingiustificata diversificazione della
retribuzione di prestazioni identiche, sibbene, in realtà, prevede una
progressione economica per i professori incaricati, razionalmente
collegata a determinati titoli scientifici; il conseguimento dei quali
presuntivamente incide, in senso migliorativo, sulla qualità stessa
della prestazione, che - ex art. 36 della Costituzione - è pur un
elemento di riferimento della retribuzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, con l'ordinanza del Consiglio di Stato indicata in
epigrafe - dell'art. 25, commi secondo e terzo, del d.P.R.5 giugno
1965, n.749 (Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe
del personale statale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza della Corte n. 11 del 1973;
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma
primo, della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (Nuova disciplina degli
incarichi di insegnamento universitario), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza del Consiglio di
Stato di cui sopra;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma
primo, del d.P.R. 1965, n. 749, citato, sollevata, rispetto ai medesimi
parametri, con l'ordinanza medesima;
c) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del
d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi del personale delle
Amministrazioni dello Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e
36 della Costituzione, con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte