Sentenza n. 41/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/02/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 5legge 95/1979
applicata al caso
- art. 2legge 784/1980
usata come parametro
citata
- art. 4d.l. 721/1981
- art. 4legge 25/1982
- art. 6Legge fallimentare
- art. 4legge 784/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5,
comma secondo, legge 3 aprile 1979, n. 95 (Provvedimenti urgenti per
l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e 4,
comma quarto, d.l. 9 dicembre 1981, n. 721 (Cessazione del mandato
conferito all'ENI, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre
1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle
società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa
legge) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 novembre 1980 dal Tribunale di Milano sui
ricorsi riuniti proposti dalla S.a.s. Elektropol Cantoni e C. ed altre
contro Sud Italia Resine ed altre, iscritta al n. 268 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 214 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 6 aprile 1982 dal Tribunale di Massa nel
procedimento civile proposto da S.p.a. Rumianca contro Cervia Nandino
ed altri, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 dell'anno 1982;
3) ordinanza emessa il 10 febbraio 1983 dal Tribunale di Milano nei
procedimenti civili riuniti proposti da s.p.a. SIR ed altro contro
Fallek Chemical Export Corporation ed altri, iscritta al n. 750 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 342 dell'anno 1983;
Visti gli atti di costituzione della Sud Italia Resine, della
S.p.a. Ansaldo nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Giorgio Tarzia e Lucio De Angelis per la società
Sarda Industria Resine ed altre e l'Avvocato dello Stato Dante Corti
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Avverso la sentenza 11 ottobre-4 dicembre 1980 con la quale
il Pretore del lavoro di Carrara aveva riconosciuto il diritto a Cervia
Nandino e altri otto impiegati dipendenti della s.p.a. Rumianca alla
integrazione salariale per il periodo o per i periodi in cui erano
stati posti in Cassa integrazione guadagni con sospensione totale della
attività lavorativa propose avanti il Tribunale di Massa appello la
Società con atto depositato il 28 novembre 1981, con il quale chiese
in totale riforma della pronuncia impugnata dichiararsi essa società
nulla dovere ai ricorrenti per il titolo dedotto in giudizio, revocarsi
la provvisoria esecuzione della impugnata sentenza, condannare ciascuno
dei ricorrenti alla restituzione delle somme percepite, in forza della
pronuncia di primo grado, alla data di decisione della causa. I
dipendenti, costituitisi con memoria depositata il 19 febbraio 1982,
chiesero respingersi l'appello con la condanna della Società nelle
spese.
1.2. - Con ordinanza emessa il 6 aprile 1982 (notificata il 13
dello stesso mese e comunicata il 7 maggio successivo; pubblicata nella
G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 360 R.O. 1982), il
Tribunale ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma quarto d.l. 9 dicembre 1981, n. 721,
conv. con modificazioni nella l. 5 febbraio 1982, n. 25, nella parte in
cui prevede l'estinzione dei giudizi pendenti nei confronti di aziende
del gruppo SIR senza somministrare altri adeguati mezzi di tutela
giudiziaria, sul riflesso che la norma impugnata apparirebbe
discriminatoria per coloro che abbiano in corso rapporti di carattere
patrimoniale e giudiziale con le società facenti parte, come la s.p.a.
Rumianca, del gruppo SIR rispetto ad altri che vantino crediti,
giudizialmente azionati nei confronti di altre aziende.
2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo,
con atto depositato il 23 novembre 1982, dichiararsi inammissibile per
difetto di rilevanza la proposta questione e allegando a motivo che la
norma impugnata ha formato oggetto di interpretazione autentica con l.
22 luglio 1982, n. 466, la quale ha chiarito che l'estinzione riguarda
non indiscriminatamente tutti i giudizi ma solo quelli esecutivi
considerati nella prima parte del comma quarto dell'art. 4.
3. - Con ordinanza emessa il 10 febbraio 1983 (comunicata il 9 e
notificata il 13 del successivo maggio; pubblicata nella G. U. n. 342
del 14 dicembre 1983 e iscritta al n. 750 R.O. 1983), il Tribunale di
Milano - premesso che con sent. 3-9 dicembre 1981, su ricorso della
s.p.a. Idromeccanica, Fallek Chemical Export di NeW York e Fallek
Chemical di Ginevra, aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 1 l. 3 aprile
1979, n. 95, lo stato d'insolvenza della s.p.a. SIR - Società Italiana
Resine, che, in una con Nino Rovelli, aveva interposto opposizione
anche nei confronti del Ministero Industria e Commercio e Artigianato
per non essere stato nominato il commissario straordinario, assumendo
nel merito l'infondatezza della sentenza dichiarativa dello stato
d'insolvenza e chiedendo in principalità la dichiarazione di
"cessazione di ogni effetto, alla data dell'11 dicembre 1981, della
sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza o in alternativa
l'estinzione a quella data del giudizio per la declaratoria dello stato
d'insolvenza" ai sensi dell'art. 4 comma quarto d.l. 9 dicembre 1981,
n. 721 conv. in l. 5 febbraio 1982, n. 25 ("Sono sospese, fino al 31
dicembre 1983, le azioni esecutive anche concorsuali sul patrimonio del
Gruppo SIR ... I provvedimenti giudiziali non ancora passati in
giudicato restano privi di effetto"), autenticamente interpretato con
l. 22 luglio 1982, n. 468 - ha giudicato non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quarto
d.l. 9 dicembre 1981, n. 721, conv. in l. 5 febbraio 1982, n. 25, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. non senza, al fine di verificare
la rilevanza della eccepita questione, negare fondamento alle
argomentazioni svolte nel merito dagli opponenti al fine di dimostrare
che, stante il divieto di cui all'art. 5, l. 784/1980, non poteva
essere dichiarato lo stato d'insolvenza della SIR. In punto alla non
manifesta infondatezza, ha osservato I) che altre imprese
(Liquichimica, Liquigas ecc.), pur facenti parte dello stesso contesto
economico in cui il gruppo SIR aveva operato, erano state sottoposte a
diversa disciplina e, pertanto, veniva meno l'argomento basato sulla
esigenza di regolamentare in modo organico l'intero settore economico
della chimica, II) che la norma impugnata, con lo stabilire la
inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in
giudicato, determinerebbe per i soli creditori di imprese del gruppo
SIR una ingiustificata limitazione dei propri diritti rispetto ai
creditori di altri gruppi industriali assoggettabili alla vigente
normativa, III) che, sebbene non sia possibile in concreto stabilire se
ai creditori della SIR sia, per effetto dell'art. 4 d.l. 721/1981,
riservato un trattamento economico più o meno favorevole rispetto a
quello assicurato ai creditori di altri gruppi dalla diversa normativa
vigente, la impossibilità di adire l'autorità giudiziaria per la
dichiarazione dello stato d'insolvenza, la sanzione di inefficacia dei
provvedimenti giudiziali non passati in giudicato e la sospensione
delle procedure esecutive anche concorsuali determinerebbero
l'impossibilità del verificarsi di tutti gli effetti conseguenti alla
dichiarazione di insolvenza, con lesione dei diritti dei creditori,
senza corrispondentemente stabilire per questi alcun sistema normativo
equivalente di tutela giurisdizionale, IV) ha poi negato forza
persuasiva all'argomento diretto ad evidenziare che la finalità di
risanamento perseguita dal legislatore con il d.l. 721/1981 mirerebbe a
soddisfare interessi preminenti su quelli dei creditori ai quali
finirebbe con giovare, con il rilievo che la procedura concorsuale
prevista in via generale dal legislatore per tutte le grandi imprese in
crisi provvede a regolare la predisposizione di piani di risanamento
volti alla risoluzione della crisi delle imprese stesse, secondo le
prescrizioni contenute nell'art. 2, comma secondo, l. 95/1979. Di
conseguenza, il Tribunale ha reputato applicabile l'art. 23, l. 11
marzo 1953, n. 87, e ha ritenuto non ravvisabile il pur dedotto
conflitto ex art. 134 Cost. tra poteri legislativo e giudiziario in
riferimento all'art. 4, d.l. 9 dicembre 1981, n. 721 perché rientra
nei poteri del legislatore dettare norme giuridiche incidenti anche su
fatti anteriori in materia in cui l'efficacia retroattiva della legge
non è proibita.
4. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 27 dicembre 1983, con il quale l'Avvocatura generale
dello Stato ha concluso per la dichiarazione d'irrilevanza e, quanto
meno, d'infondatezza della proposta questione. Ha basato la richiesta
d'irrilevanza su ciò I) che l'art. 5, l. 784/1980 non avrebbe reso del
tutto inoperante per le imprese del gruppo SIR l'art. 5, comma secondo,
l. 95/1979 perché la prima disposizione avrebbe avuto riguardo agli
interessi del consorzio bancario e la seconda avrebbe avuto di mira gli
interessi dell'ENI e del Comitato pubblico di gestione, II) che, avendo
lo stesso giudice a quo dichiarato di aver compiuto l'accertamento
dello stato d'insolvenza in funzione della rilevanza della sollevata
questione d'incostituzionalità, gli errori, da cui l'accertamento
sarebbe viziato in punto alle rinunce dei creditori e alla mancata
accettazione delle stesse da parte della SIR, si risolverebbero in vizi
del giudizio di rilevanza. Ha poi affidato la conclusione
d'infondatezza della questione a ciò I) che in presenza di interessi
generali e sociali, ancorché correlati a vicende di imprese private,
la normativa impugnata ha fatto carico allo Stato e ad eventi cui lo
Stato partecipa di intervenire mediante impiego di denaro pubblico, II)
che a fronte della sospensione dei procedimenti esecutivi in atto
sarebbe stato dato ingresso ad una procedura di liquidazione sotto la
vigilanza dell'Amministrazione e con caratteristiche concorsuali, III)
che la procedura, cui il legislatore ha dato vita, sarebbe in tutto
giustificabile sia per il riflettersi dello stato di crisi del gruppo
SIR in sfere di interesse pubblico sia per l'impegno finanziario
assunto dallo Stato in vista di una soluzione che andrebbe ben oltre la
pura e semplice monetizzazione dei valori patrimoniali della società
in crisi, IV) che, analogamente a quanto avvenuto nel campo delle
liquidazioni coatte amministrative, non sarebbe troncato ogni rapporto
dei creditori con il giudice, cui competono non solo l'accertamento
delle pretese vantate per essere, anche alla luce dei chiarimenti
offerti dalla interpretazione autentica data dalla l. 466/1982, la
sospensione limitata alle sole azioni esecutive, ma anche il controllo
sull'operato dei liquidatori e della stessa Amministrazione vigilante,
V) che, infine, rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore
l'assoggettamento a procedure di amministrazione straordinaria di
alcune imprese e non di altre.
5. - Provvedendo sui ricorsi riuniti, proposti dalla Elektropol
Cantoni s.a.s. e altri per la dichiarazione di fallimento o dello stato
di insolvenza della Sud Italia Resine, della Sarda Industria Resine,
della Società Euteco Impianti, della Società SIR-Consorzio
Industriale, della SIRFIN, della Stirosir, della SIR - Società
italiana Resine e della Società Titansir, con ordinanza emessa il 21
novembre 1980 (comunicata il 30 dicembre dello stesso anno e notificata
il 12 gennaio 1981; pubblicata nella G. U. n. 214 del 5 agosto 1981 e
iscritta al n. 268 R.O. 1981) il Tribunale di Milano ha giudicato
rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,
comma secondo, l. 3 aprile 1979, n. 95, di conversione, con
modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti
per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi)
nella parte in cui non prevede che la dichiarazione dello stato di
insolvenza possa essere pronunciata, oltre che su domanda della
società consortile, anche di ufficio o ad iniziativa dei soggetti
indicati nell'art. 6 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come è invece
consentito nei casi previsti dagli artt. 1 e 3 l. 95/1979. Premesso
che le nozioni dello stato di insolvenza disciplinato dal r.d. 267/1942
e dell'altro disciplinato dalla l. 95/1979 non corrispondono a
situazioni sostanzialmente difformi per non potersi tale difformità
ravvisare nella cosidetta esposizione debitoria qualificata prevista
per la individuazione delle imprese sottoposte ad a.s., ha accertato
l'attuale stato di dissesto delle società di cui si chiedeva la
dichiarazione di fallimento o di insolvenza, così come la
costituzione di una società consortile e l'approvazione di un piano di
risanamento produttivo, la cui disapplicazione ha escluso di poter
disporre, per avere desunto dagli atti che il 25 settembre 1979
istituti ed aziende di credito, negli atti stessi menzionati, avevano
costituito, a seguito dell'autorizzazione del Comitato
interministeriale per il Credito ed il Risparmio, la società
consortile denominata Consorzio Bancario SIR società per azioni
(C.B.S.), ai fini e per gli effetti di cui alla l. 787/1978, per
intervenire nella SIR Finanziaria "allo scopo di realizzare il
risanamento produttivo economico e finanziario delle imprese
industriali controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa
SIR Finanziaria, in conformità al piano di risanamento approvato dal
CIPI in data 26 giugno 1979", che la durata della società era stata
fissata in cinque anni dalla sua costituzione, e cioè fino al 24
settembre 1984, che scopo sociale esclusivo erano la sottoscrizione e
la vendita di azioni ed obbligazioni convertibili in azioni emesse
dalla SIR Finanziaria e dalle società da essa controllate in
connessione al piano di risanamento approvato dal CIPI in data 26
giugno 1979. In tal guisa assodata la rilevanza, ha posto a base del
sospetto di non manifesta infondatezza della questione I) che, mentre i
creditori di una grande impresa soggetta ad amministrazione
straordinaria in dissesto possono chiedere la dichiarazione
dell'insolvenza della debitrice ai sensi dell'art. 5, l. 95/1979, la
costituzione del consorzio per l'esecuzione di un piano di risanamento,
che non dà inizio ad una procedura in senso tecnico, non appresta
alcun rimedio che valga ad evitare che in caso di insolvenza si
depauperi l'attivo o vengano alterate fra loro le posizioni dei
creditori, II) che non sussiste effettiva diversità tra le due specie
perché in esse sono identiche le situazioni soggettiva (creditori di
imprese soggette ad a.s.) e oggettiva (insolvenza del debitore), III)
che non è idonea a legittimare la discrepanza la considerazione che la
finalità di risanamento perseguita dal consorzio, oltre che diretta a
soddisfare un interesse più ampio di quello dei singoli creditori,
potrebbe di riflesso giovare anche a costoro perché la procedura
predisposta in via generale prevede un piano di risanamento (art. 2) e
non esclude che a tale fine sia indirizzato l'intervento di una
società consortile (art. 5, comma primo), né per contro, è affatto
assicurato che, applicandosi l'art. 5, comma secondo, risulti
concretamente prevedibile l'attuazione del risanamento, perché
l'esclusione del diritto dei creditori di domandare la dichiarazione di
insolvenza dipenda non dal fatto che sia in corso l'esecuzione del
piano di risanamento sibbene dalla costituzione della società
consortile, IV) che non giova a giustificare la disparità di
trattamento la natura pubblicistica dell'autorità che vigila
sull'attività della società consortile, di cui all'art. 1, l.
787/1978, perché i principi che dominano la procedura fallimentare non
tolgono ai creditori la legittimazione a proporre istanze al giudice a
tutela dei propri interessi e a domandare, nella forma prevista
dall'art. 5, r.d. 267/1942, la dichiarazione di fallimento di altri
soci illimitatamente responsabili a norma dell'art. 147, comma secondo,
r.d. 267/1942 (C. Cost. 16 luglio 1970, n. 142).
6.1. - Avanti la Corte si sono costituiti a) nell'interesse della
s.p.a. Sarda Industria Resine, della s.p.a. Sud Italia Resine, della
s.p.a. SIR Consorzio Industriale, della s.p.a. SIR-Società Italiana
Resine, della s.p.a. SIRFIN, della s.p.a. Titansir, della s.p.a.
Euteco Impianti, della s.p.a. Stirosir, gli avv.ti Giorgio Tarzia,
Gioacchino Valenzano e Lucio De Angelis giusta procura speciale 4
agosto 1981, n. 69126 rep. per notar Domenico Acquarone instando per la
dichiarazione d'infondatezza della questione con atto di deduzioni
depositato il 6 agosto 1981, nel quale aI) han posto in luce che il
giudice a quo poco o nulla avrebbe scritto sul contrasto con la norma
denunciata e l'art. 24 Cost. e il poco scritto non sarebbe accettabile
perché gli artt. 2740 e 2741 c.c. sono di carattere generale e coprono
aree, sulle quali non si giustappongono a perfetta tenuta le norme
sulle varie procedure concorsuali, e nei casi in cui la responsabilità
patrimoniale non è realizzata mediante procedure concorsuali il
diritto di difesa non può dirsi leso (in proposito si è richiamata
per l'analoga problematica sulle azioni esecutive singolari la
motivazione della C. Cost. 135/1963), aII) hanno evidenziato che i
creditori dell'impresa o del gruppo d'imprese, assoggettati a a.s.,
sarebbero beneficiati dal tentativo di risanamento, aIII ) hanno negato
che sia consumata offesa al principio di eguaglianza sia perché
diverse sono le posizioni di grande impresa in crisi cui sia adietta la
società consortile di risanamento, e di grande impresa in crisi per la
quale non sia stata costituita società consortile di risanamento, sia
perché la preferenza accordata dal legislatore al risanamento operato
da società consortile sarebbe ragionevole, aIV) hanno infine
sottolineato la "tenuità" della "corrispettiva" compressione del
potere di iniziativa dei creditori rispetto ai vantaggi che costoro
potrebbero ricavare dal risanamento, il cui tentativo rischierebbe di
naufragare se realizzato mediante società consortile bersaglio di
azioni esecutive dei creditori, b) nell'interesse della s.p.a. Ansaldo
(nuova denominazione della s.p.a. Ansaldo Generale Elettromeccanica)
gli avv.ti Bruno Manzella e Sergio Maria Carbone giusta delega in
margine alla memoria depositata il 22 gennaio 1981, nella quale hanno
concluso per la dichiarazione di infondatezza della questione sulla
base della interpretazione, prospettata nel giudizio di merito, della
norma impugnata ovvero per la dichiarazione d'incostituzionalità della
norma, cosi come interpretata dal giudice di merito.
Nella memoria depositata il 12 giugno 1984, la difesa della s.p.a.
Sarda Industrie Resine e consorti ha ampiamente illustrato la
conclusione d'infondatezza della questione anzitutto inquadrando la
norma impugnata in un contesto d'interventi legislativi accomunati
dalla ratio del salvataggio delle imprese in difficoltà dalla legge
675/1977 (sulla ristrutturazione e riconversione industriale) alla
legge n. 391/1978 (che ha ampliato la durata della procedura di
amministrazione controllata), alla legge 787/1978 (sul risanamento
finanziario delle imprese), fino appunto alla legge, cui la norma
impugnata appartiene, sull'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi. I due ultimi interventi costituiscono - secondo le
società - un vero e proprio salto di qualità: rispetto alla legge 787
perché essa reintroduce quella figura di "banca mista", partecipante
al capitale delle imprese che l'assetto dato al sistema creditizio nel
1936 aveva voluto rigorosamente escludere, e rispetto alla legge 95
perché essa non solo, con l'art. 2, consente la continuazione
dell'impresa, così mostrando di privilegiare la conservazione di
questa rispetto alla salvaguardia di altri valori, ma con l'art. 5 ter
prevede altresì i cosiddetti consorzi "coattivi" (deliberati a
maggioranza) delle banche creditrici dell'impresa, introducendo una
sorta di penalizzazione degli istituti di credito che non si adeguano
alla volontà maggioritaria. Siffatto sistema di soccorso bancario alle
imprese in difficoltà con capitale di rischio era tuttavia così
fortemente innovatore, rispetto al principio della separazione fra
attività creditizia e rischio di impresa, che il legislatore adottò
alquante cautele e, anzitutto, fissò limiti temporali, sia nel senso
della possibilità di costituzione dei consorzi solo per tre anni dalla
data di entrata in vigore della legge sia nel senso della loro durata
massima di cinque anni.
La norma impugnata - si precisa nella memoria - subl'due modifiche
in sede di conversione in legge: la prima (consistente nella
sostituzione delle parole "finché è in corso il piano di risanamento"
con le parole "dalla data di costituzione e per la durata della
società consortile") non autorizza a ritenere - come adombrato
nell'ordinanza di rimessione - che la tutela dell'intervento consortile
sia stata svincolata dal piano di risanamento, ma ha lo scopo di
attribuire più sicuri dies a quo e dies ad quem alla situazione di
inesperibilità della procedura di amministrazione straordinaria; la
seconda (con cui si è riservato alla società consortile il potere di
richiedere la dichiarazione di insolvenza) risponde da un lato
all'ovvia esigenza di non impedire la procedura concorsuale quando lo
stesso consorzio bancario ritenga non più perseguibile il fine di
risanamento, mentre dall'altro scioglie un dubbio interpretativo, che
avrebbe potuto profilarsi nel senso della assoggettabilità al
fallimento delle imprese per le quali era esclusa, in pendenza del
consorzio, la possibilità di amministrazione straordinaria. Se vi è
una insufficienza nella norma, essa consisterebbe - sempre ad avviso
delle società - nel fatto che in pendenza di intervento consortile si
sarebbe dovuta escludere non solo la possibilità di amministrazione
straordinaria, ma anche, per le imprese non aventi i parametri di
indebitamento indicati dall'art. 1 della legge 95, la possibilità di
fallimento. Tale rilievo, formulato in dottrina, dimostrerebbe che la
tutela dell'intervento consortile, lungi dall'essere ingiustificata,
come prospettato nell'ordinanza di rimessione, avrebbe dovuto essere
più estesa.
Osservano ancora le società del gruppo SIR che, se pur è
innegabile che la procedura concorsuale (fallimento o amministrazione
straordinaria) fornirebbe ai creditori maggior tutela in termini
strettamente esecutivi (spossessamento, revocatorie fallimentari,
ecc.), tuttavia non è affatto dimostrato che la "dimensione
concorsuale" costituisca un valore costituzionalmente garantito, vero
essendo invece a) che le procedure concorsuali sono escluse (e non,
come nel caso in esame, per un periodo di tempo circoscritto) per i non
imprenditori e per vaste categorie di imprenditori, b) che la Corte
Costituzionale ha escluso (sentenza n. 259/1975) che il minor livello
di tutela creditoria, realizzabile con la liquidazione coatta
amministrativa, a paragone di quello ottenibile con il fallimento,
integri violazione dell'art. 24 Cost., c) che la stessa compressione
dell'azione esecutiva individuale può essere giustificata (come ha
sancito la predetta Corte con la sentenza n. 135/1963) quando risponda
ad esigenze di preminente valore pubblico. Non pertinente, infine,
sarebbe il richiamo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, alla
sentenza n. 142/1970 della Corte Costituzionale, posto che non era in
discussione, in tal caso, la scelta legislativa di soggetti passibili o
non passibili di procedura concorsuale, ma unicamente l'iniziativa del
creditore per l'estensione del fallimento al socio illimitatamente
responsabile.
Quanto alla ipotizzata violazione del principio di eguaglianza si
osserva nella memoria che, anche attribuendo alla verifica di
costituzionalità il più vasto terreno di indagine delineato, ad es.,
dalla sentenza n. 118/1964 della Corte Costituzionale, anziche il più
ristretto campo consentito dalla meno recente giurisprudenza (sentenza
n. 28/1957), nondimeno si impone una conclusione negativa, avuto
presente che la straordinarietà del soccorso bancario con capitale di
rischio, rende pienamente giustificata e ragionevole una "norma di
protezione" come quella oggetto dell'incidente in esame, senza la quale
le banche non si avventurerebbero nell'esperimento. Né violazione del
principio stesso potrebbe ravvisarsi sul riflesso che, anche
nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, è previsto un piano di
risanamento con possibilità di costituzione di società consortile,
ben diversa essendo la situazione - prevista dalla norma denunziata -
in cui la società consortile già esiste ed il piano di risanamento è
già certo e precostituito, rispetto alla situazione - propria della
procedura di amministrazione straordinaria - in cui il piano deve
essere predisposto dal commissario "in quanto possibile" ed è esposto
alla approvazione, che potrebbe anche mancare, da parte del CIPI; senza
dire che i consorzi bancari, di cui si tratta, possono operare il
risanamento (a vantaggio anche dei creditori) con assai più agevole
disponibilità di mezzi finanziari, e quindi con ben maggiori
possibilità di successo, rispetto a quanto può accadere nell'ambito
della procedura di amministrazione straordinaria. Infine, a
dimostrazione che una disciplina, la quale esclude le procedure
concorsuali, non è di per sé in contrasto col principio di
uguaglianza, viene richiamata la sentenza n. 94/1970 della Corte
Costituzionale, che ha escluso la illegittimità del diverso
trattamento dell'insolvenza civile rispetto a quella commerciale (e,
nell'ambito di questa ultima, dell'insolvenza del piccolo
imprenditore).
Rilevano ancora le società del gruppo SIR che successivamente
all'ordinanza di rinvio sono sopravvenuti due nuovi provvedimenti
legislativi riguardanti il gruppo medesimo: la legge 28 novembre 1980,
n. 784 e il d.l. 9 dicembre 1981 n. 721, convertito con modificazioni
nella legge 5 febbraio 1982 n. 25. Il primo provvedimento, mentre
disponeva l'ingresso di un organismo pubblico nel consorzio bancario
(con conseguente rinvigorimento, anche finanziario, di questo ultimo) e
l'affidamento all'ENI di un mandato fiduciario per la gestione del
gruppo fino al 31 ottobre 1981, prevedeva altresì , fino alla stessa
data, la sospensione delle azioni esecutive anche individuali, e tale
limite alla tutela giurisdizionale veniva poi prorogato, dal secondo
provvedimento legislativo, fino al 31 dicembre 1983. Tali norme -
precisano peraltro le società - non incidono sulla rilevanza della
questione di legittimità su cui la Corte è chiamata a decidere, né
spostano i termini della verifica di costituzionalità, in quanto esse
si sono semplicemente sovrapposte per un periodo di tempo limitato ed
ormai concluso alla disciplina dell'impugnato art. 5 della legge n.
95/1979, la cui efficacia normativa continua a persistere nella
fattispecie in esame, non avendo ancora esaurito i suoi compiti il
consorzio bancario costituito per il risanamento del gruppo SIR.
Infine osservano le società che la situazione denunciata come
lesiva della garanzia giurisdizionale e del principio di eguaglianza,
lungi dall'aver pregiudicato la tutela dei creditori del gruppo SIR o
comunque offerto ai medesimi un trattamento deteriore, avrebbe invece
consentito la sanatoria del passivo maturato dal gruppo negli anni del
dissesto con la sistemazione di circa 14.000 posizioni creditorie:
risultato che certamente non sarebbe stato ottenibile attraverso la via
dell'amministrazione straordinaria e che di fatto non è mai stato
raggiunto per imprese assoggettate a tale procedura.
6.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con
atto depositato il 25 agosto 1981, nel quale l'Avvocatura generale
dello Stato a) ha richiamato la, in allora sopravvenuta alla ordinanza
di rimessione, l. 28 novembre 1980 n. 784 che ha previsto una specifica
disciplina per la gestione SIR Finanziaria da parte dell'ENI disponendo
tra l'altro la sospensione sino al 31 dicembre 1981 delle azioni
esecutive anche concorsuali sul patrimonio del gruppo SIR (art. 5 comma
secondo) e, pertanto, ha chiesto la restituzione degli atti al
Tribunale di Milano vuoi perché sarebbe superato ogni dubbio connesso
all'applicazione della norma impugnata vuoi perché le prospettive di
soddisfacimento dei creditori sarebbero superate a seguito dei nuovi
considerevoli apporti finanziari e della disposta redazione di un
progetto di pagamento dei crediti (artt. 3, 5 comma secondo e 6 l.
784/1980), b) pur condividendo la motivazione dell'ordinanza di
rimessione nella parte in cui il Tribunale, per giustificare la
preclusione, a carico dei creditori de quibus comminata,
dell'iniziativa di sollecitare l'accertamento giudiziale dello stato
d'insolvenza qualificata (e la dichiarazione di fallimento) e di
precostituire il presupposto del decreto ministeriale di ammissione
alla a.s., ha contestato la validità della ulteriore conseguenza del
deterioramento della posizione dei creditori la cui soddisfazione non
sarebbe accelerata dalla apertura della procedura, il cui credito
autorizza la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, perché
l'apertura non comporta nell'immediato l'approntamento di mezzi e
risorse finanziarie nuove, c) ha sottolineato che l'art. 4 bis,
aggiunto con l. 95/1979 al testo della l. 787/1978, consentirebbe di
respingere in gran parte le preoccupazioni espresse dal Tribunale circa
un'eventuale alterazione della par condicio creditorum, originata dal
divieto, per i principali creditori non partecipanti alla società
consortile, di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio
della impresa da risanare, anche perché non sarebbe precluso
l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria di eventuali atti di
disposizione posti in essere dalla società consortile e, comunque
l'approvazione da parte del CIPI del piano di risanamento e la
vigilanza della Banca d'Italia sull'attività della società consortile
per consentire l'attuazione del piano somministrano sufficienti
garanzie, d) in ordine alla "salvezza" di domandare in ogni momento la
dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza dell'impresa per gli
effetti di cui alla l. 95/1979, nella quale il giudice a quo ha
ravvisato offesa all'art. 24 Cost., ha osservato che nella fattispecie
controversa, cui non è applicabile l'art. 4 bis l. 787/1978, sarebbero
assicurati congrui mezzi di difesa, né riuscirebbe la norma
costituzionale violata dell'essere alla sola società consortile
riservata la legittimazione all'istanza di dichiarazione giudiziale di
insolvenza perché sarebbe razionale tale riserva per essere la
società consortile responsabile dell'esecuzione del piano (società
consortile in posizione - ha rilevato l'Avvocatura erariale - non
equiparabile a quelle dei singoli creditori, ove si rifletta alla
sottoscrizione, da parte della società, di azioni e obbligazioni
convertibili in azioni emesse dalla impresa in connessione al piano di
risanamento).
7. - L'incidente, iscritto al n. 268/1981, che aveva formato
oggetto di trattazione orale alla pubblica udienza del 10 luglio 1984,
è stato riportato sul ruolo, a seguito del decesso del giudice
Maccarone, e assegnato alla pubblica udienza del 12 dicembre 1984, alla
quale sono stati assegnati gli incidenti iscritti ai nn. 360/1982 e
750/1983. Il giudice Andrioli ha svolto unica relazione; l'avv. Tarzia
per la Sarda Industrie Resine e consorti ha ampiamente illustrato le
formulate con elusioni d'infondatezza precisando, tra l'altro, che la
società consortile è stata sciolta e posta in liquidazione nel
settembre 1984; l'avv. dello Stato Corti ha diffusamente svolto le
argomentazioni a sostegno della conclusione di infondatezza. Considerato in diritto :
8. - Posto che successivamente alla ordinanza emessa il 6 aprile
1982 dal Tribunale di Massa (n. 360 R.O. 1982) e anteriormente alla
ordinanza emessa il 10 febbraio 1983 dal Tribunale di Milano (n. 750
R.O. 1983) è entrata, sotto la data del 24 luglio 1982, in vigore la
l. 22 luglio 1982 n. 460, il cui art. 1 comma primo prescrive che "Ai
fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 4 del decreto-legge 9
dicembre 1981 n. 721 convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 5 febbraio 1982 n. 25, l'espressione "sono dichiarati estinti
d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto" è da intendersi riferita soltanto ai giudizi
relativi ad azioni esecutive anche concorsuali", riesce agevole alla
Corte constatare che ambo le specie, che hanno offerto occasione alle
ordinanze di rimessione, rientrano nello schema delineato nella legge
interpretativa: la specie coinvolta nell'incidente 360/1982 perché il
Pretore di Carrara prima e il Tribunale di Massa poi erano stati
chiamati a conoscere di controversia individuale di lavoro instaurata
contro la s.p.a. Rumianca da nove dipendenti della medesima mentre
avanti il Tribunale di Milano, che aveva dichiarato lo stato
d'insolvenza della s.p.a. SIR-Società Italiana Resine avevano proposto
opposizione la SIR e Nino Rovelli; giudizi di cognizione l'una e
l'altra sottratti dalla legge interpretativa all'area di applicazione
dell'art. 4 comma quarto d.l. 721/1981 che i due giudici avevano
sospettato d'incostituzionalità nell'intento di superare l'ostacolo
alla decisione di merito frapposto dalla dichiarazione d'ufficio di
estinzione dei giudizi pendenti, prevista dalla disposizione impugnata.
Ne segue che, mentre gli atti, in aderenza a quanto ebbe questa
Corte a disporre con la ordinanza 29 marzo 1983 n. 28, vanno restituiti
al Tribunale di Massa, è da dichiarare inammissibile la questione di
costituzionalità, che il Tribunale di Milano sol perché incurante
della legge interpretativa già entrata in vigore ha sospettato
d'incostituzionalità nell'intento di procedere a quell'esame del
merito, che il ripetuto art. 1 comma primo l. 466/1982 gli consentiva
di compiere senza provocare il controllo di costituzionalità dell'art.
4 comma quarto d.l. 721/1981 che lo precludeva.
9. - Dell'art. 5 comma secondo, inserito nel d.l. 30 gennaio 1979,
n. 26 in sede di conversione, del quale il Tribunale di Milano ha
sospettato l'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost., mette conto di riprodurre il testo:
"Le disposizioni del presente decreto non si applicano, dalla data
della costituzione e per la durata della società consortile, alle
imprese per il cui risanamento sia stata autorizzata la costituzione di
società consortili ai sensi della legge 5 dicembre 1978 n. 787, né
alle società che le controllano a norma del secondo comma dell'art. 2
della legge medesima. Tuttavia la società consortile può in ogni
momento domandare la dichiarazione giudiziaria dello stato di
insolvenza di tali imprese ai sensi e per gli effetti del presente
decreto".
Il testo del secondo comma che si è riprodotto, è stato - si
ripete - formulato in sede di conversione e diverge dal testo
originario del d.l. 26/1979 in ciò che il d. legge e non la legge di
conversione non consente l'applicazione delle disposizioni del d. legge
finché è in corso il piano di risanamento, e che, mentre il d. legge
preclude l'applicazione delle disposizioni di cui consta se per il
risanamento delle grandi imprese de quibus agitur sia stata autorizzata
la costituzione di società consortili di cui alla l. 787/1978, la
legge di conversione (non si limita a precisare che le disposizioni del
d.l. non si applicano alla data della costituzione e per la durata
della società consortile autorizzata al risanamento della impresa in
crisi, ma) soggiunge che "Tuttavia la società consortile può in ogni
momento domandare la dichiarazione giudiziaria dello stato d'insolvenza
di tali imprese ai sensi e per gli effetti del presente decreto".
L'art. 1 l. 5 dicembre 1978 n. 787 (Disposizioni per agevolare il
risanamento finanziario delle imprese), poi, dispone I) che le società
consortili - costituite dopo l'entrata in vigore della legge 3 gennaio
1979 ed entro tre anni dalla stessa (3 gennaio 1982) - hanno per
oggetto esclusivo la sottoscrizione e la vendita di azioni e di
obbligazioni convertibili in azioni emesse da imprese industriali per
aumenti di capitale od emissioni di obbligazioni convertibili connessi
a piani di risanamento produttivo, economico e finanziario delle
imprese emittenti (comma primo), II) che "se la società consortile di
cui al primo comma è stata costituita con durata inferiore a cinque
anni può essere prorogata fino a cinque anni dalla costituzione"
(comma terzo) e III) che "alla scadenza dei cinque anni dalla
costituzione la società è sciolta di diritto e ogni maggiore durata e
proroga sono nulle" (comma quarto).
Nella vicenda, su cui il Tribunale di Milano ha emesso il 21
novembre 1980 la ordinanza iscritta al n. 268 R.O. 1981, la società
consortile è stata costituita il 25 settembre 1979 e, pertanto, era
sciolta di diritto il 25 settembre 1984.
Poiché a seguito del decesso del relatore Maccarone l'incidente,
già discusso nella pubblica udienza del 10 luglio 1984, è stato di
bel nuovo posto sul ruolo della pubblica udienza del 12 dicembre 1984,
nel corso di questa la difesa della società Sarda Resine e consorti
non ha, su richiesta del giudice relatore Andrioli, mancato di
confermare che la società consortile è stata sciolta e posta in
liquidazione nel settembre 1984.
Non reputa la Corte che il sopravvenuto scioglimento della società
consortile faccia venir meno l'istituzionale interesse della Corte
stessa ad esaminare il merito della proposta questione vuoi perché il
venir meno della società consortile è un fatto che, per incidere, in
primis et ante omnia, sullo svolgimento del giudizio a quo, sospeso in
virtù della ordinanza di rimessione, non influisce, ai sensi dell'art.
22 delle norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi avanti la Corte
Costituzionale, sul modo e sul divenire dell'incoato giudizio di
costituzionalità, vuoi per il principio generale per il quale -
ammenoché non si tratti di evento normativo sopravvenuto che ponga nel
nulla o imprima diverso contenuto alla disposizione impugnata - la
sussistenza della controversa volontà normativa deve essere riferita
in riferimento al tempo in cui il procedimento avanti la Corte ha avuto
inizio (initium che nei giudizi di legittimità costituzionale
s'identifica con la ordinanza di rimessione).
10. - Ribadito che nell'ambiente dominato dal testo del comma
secondo dell'art. 5, quale configurato nella legge di conversione del
d.l. 26/1979, non trovano posto il realizzarsi o meno del piano di
risanamento né l'incidenza delle conseguenze che l'eventuale
insuccesso di questo determini sull'utile esercizio delle azioni
cognitive dei creditori concorsuali dell'impresa in crisi né sulla
occupazione dei lavoratori né infine sulle possibilità di adempimento
dei debiti sorti in dipendenza delle operazioni di risanamento (supra
9.) e precisato che il sospetto di incostituzionalità sollevato dal
Tribunale di Milano si appunta sul se sia conforme agli artt. 3 e 24
Cost. il subordinare l'attività giurisdizionale di accertamento dello
stato di insolvenza - quali che ne siano poi i risultati - alla
iniziativa della sola società consortile, il quesito in tal modo
puntualizzato non può non ricevere risposta affermativa se si
consideri I) da un lato che l'art. 24 tutela non solo il diritto di
difesa ma anche - anzi in prima linea - l'esercizio in giudizio dei
diritti e degli interessi legittimi in guisa da dar vita al sommo bene
del processo giusto descritto negli artt. 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 14 del Patto internazionale di New
York del 19 ottobre 1966, relativo ai diritti civili e politici, e II)
dall'altro lato che l'oggetto esclusivo delle società consortili,
quale descritto nell'art. 1 l. 787/1978, e la invalicabile durata
quinquennale delle stesse, che le esigenze del piano di risanamento -
peraltro non assunte ad autosufficiente causa impeditiva di
applicazione delle disposizioni del d. legge - non valgono a
prolungare, non consente di rinvenire nella società consortile una
fonte di elementi di convinzione sulla solvenza o meno della grande
impresa in crisi sì ricca da elevarla ad unica titolare dell'azione di
accertamento dello stato di insolvenza, in contrasto con le direttive
collaudate da secolare esperienza che degradano le iniziative del
debitore, dei creditori e dello stesso P.M. a denunce pur in difetto
delle quali il giudice deve d'ufficio accertare lo stato d'insolvenza
dell'imprenditore.
Grave è l'attentato all'art. 94 Cost. perpetrato nell'ultimo
periodo dell'impugnato art. 5 comma secondo l. 95/1974 al fine di
perpetuare la prassi di superspeciali leggi e decreti legge di varii
gradi che rappresenta la non commendevole caratteristica della
normativa sulla amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi.
Qui si tratta non già di istituire paragoni tra vicenda in cui
viene riconosciuta ai creditori la legittimazione ad instare per la
dichiarazione dello stato di insolvenza e la presente vicenda di
talché l'art. 3 Cost. non si appalesa esaustivo parametro, sibbene di
ristabilire le condizioni di instaurazione e di svolgimento del
processo giusto che la legge di conversione, la quale ha riconosciuto
la esigenza di accertare lo stato d'insolvenza pur in costanza di
attuazione del piano di risanamento, ha tenuto in non cale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Massa che li
aveva rimessi con la ordinanza 6 aprile 1982 (n. 360 R.0. 1982),
2) dichiara la inammissibilità della questione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 4 comma quarto d.l. 9 dicembre 1981 n. 721
(Cessazione del mandato conferito all'ENI, ai sensi dell'art. 2 della
legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma
relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4
della stessa legge), conv. con legge 5 febbraio 1982 n. 25, sollevata
dal Tribunale di Milano con la ordinanza 10 febbraio 1983 (n. 750 R.O.
1983) in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma
secondo della l. 3 aprile 1979 n. 95 di conversione del d.l. 30 gennaio
1979 n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi) nella parte in cui non prevede che la
dichiarazione dello stato d'insolvenza possa essere pronunciata, oltre
che su domanda della società consortile, anche d'ufficio o ad
iniziativa dei soggetti indicati nell'art. 6 r.d. 16 marzo 1942 n. 267.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte