Corte costituzionale

Ordinanza n. 41/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

l'11 novembre 1985 dal Pretore di Palma di Montechiaro, iscritta al

n. 108 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno

1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

}tps;7AA Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 novembre 1985, il

Pretore di Palma di Montechiaro ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice

di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24

della Costituzione;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata, non

includendo tra le persone processualmente incapaci, che non hanno il

libero esercizio dei loro diritti, gli infermi di mente non

interdetti né inabilitati né muniti di tutore provvisorio, da un

lato creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli

incapaci legali e gli incapaci naturali, sprovvisti di tutore

provvisorio, e dall'altro vulnererebbe il diritto di difesa

dell'incapace naturale consentendo la prosecuzione del processo fino

alla res iudicata anche nei confronti dell'incapace naturale

convenuto in giudizio e rimasto contumace;

che, è intervenuta l'Avvocatura dello Stato concludendo per

l'infondatezza della prospettata questione;

Considerato che qualsiasi limitazione della capacità processuale

per gli incapaci naturali si giustifica solo nei casi in cui

l'infermità mentale sia tale da poter dare luogo ad un procedimento

di interdizione o di inabilitazione;

che, per l'interdicendo e l'inabilitando il nostro ordinamento

già prevede le figure del tutore provvisorio e del curatore

provvisorio la nomina dei quali presuppone, come unica formalità

necessaria, l'esame dell'infermo di mente il cui compimento appare

indispensabile per legittimare una qualsiasi limitazione del libero

esercizio dei diritti;

che, conseguentemente, la norma impugnata non crea alcuna

disparità di trattamento tra gli incapaci legali e gli incapaci

naturali trattandosi di situazioni fra loro diverse che, pertanto,

richiedono una differente disciplina;

che, d'altra parte, non si ravvisa alcun contrasto tra la norma

impugnata ed il diritto di difesa degli infermi di mente garantito

proprio dalla mancata estensione dell'incapacità processuale al di

fuori della disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione;

che, per le suesposte considerazioni, la questione si appalesa

manifestamente non fondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24

della Costituzione, dal Pretore di Palma di Montechiaro con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte