Sentenza n. 41/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/01/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 345Codice della navigazione
- art. 18legge 108/1990
- art. 1legge 108/1990
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 916 del
codice della navigazione, 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604
(Norme sui licenziamenti individuali), e 35, terzo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro),
promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1990 dal Pretore di Roma
nel procedimento civile vertente tra Caterina Toffolo e la S.p.A.
A.L.I., iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di costituzione di Caterina Toffolo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi l'avv. Roberto Muggia per Caterina Toffolo e l'Avvocato
dello Stato Mario Cevaro per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Pretore di Roma - nel corso di un giudizio promosso da
un'assistente di volo, dipendente dalla S.p.A. A.L.I. (Aero leasing
italiana), per ottenere la declaratoria d'illegittimità del
licenziamento disposto nei suoi confronti - con ordinanza 16 luglio
1990 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 916 cod. nav.,
nonché dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell'art.
35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in
cui non prevedono l'applicabilità al "personale aeronautico"
dell'intera legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300
del 1970, consentendo il recesso ad nutum dell'esercente dal rapporto
di lavoro.
Il giudice a quo osserva in proposito che l'inapplicabilità delle
su dette disposizioni al personale di volo appare discriminatorio ed
ingiustificato anche perché, a seguito della sentenza n. 96 del 1987
della Corte costituzionale, l'anzidetta normativa è operante nei
confronti del personale marittimo navigante. Con tale sentenza,
infatti, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966, e dell'art. 35, terzo
comma, della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui escludevano
l'applicabilità all'anzidetto personale marittimo dell'intera legge
n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata. Ha dedotto in proposito che, con la legge 11 maggio 1990,
n. 108, il divieto di licenziamento senza giusta causa o giustificato
motivo e la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo, sono
stati estesi a tutte le categorie di lavoratori, cosicché la
differenza di trattamento tra personale marittimo navigante e
personale di volo è già venuta meno. Ha osservato, inoltre, che il
contratto collettivo nazionale di lavoro per i piloti di aeromobile
del 30 dicembre 1978 e quello per gli assistenti di volo del 23 marzo
1979, già prevedevano l'applicabilità a tali categorie degli artt.
2 e 3 della legge n. 604 del 1966 e la reintegrazione nel posto di
lavoro in caso di licenziamento illegittimo.
Davanti a questa Corte si è costituita pure la parte privata
chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art.
916 cod. nav., nonché degli artt. 10 della legge n. 604 del 1966 e
35 della legge n. 300 del 1970, nei sensi e per le ragioni indicate
nell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto
1. - L'ordinanza di rimessione investe l'art. 916 cod. nav.. Tale
norma attribuisce all'esercente dell'aeromobile la "facoltà, in
qualunque tempo e luogo, di risolvere il contratto" di lavoro del
personale di volo; tale facoltà viene configurata dall'ordinanza
"come presupposto ancorché negativo della declaratoria di
illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro operata
dall'A.L.I. (Aero Leasing Italiana S.p.A., esercente
dell'aeromobile)", di cui è causa.
Così come risulta articolata, la censura colpisce la norma
attributiva all'esercente dell'ampio potere di risoluzione,
considerandolo come elemento impeditivo dell'applicazione al rapporto
di lavoro del personale di volo della giusta causa o del giustificato
motivo di licenziamento e della tutela reale, con la reintegrazione
del posto di lavoro, prevista dalla normativa generale.
Le questioni sollevate dall'ordinanza sono state già esaminate da
questa Corte, anche se esse furono proposte sotto un angolo visuale
meno ampio di quello attuale.
Invero, nella fattispecie di cui alla sentenza 3 aprile 1987, n.
96, furono oggetto di censura l'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e
l'art. 35, terzo comma, della legge n. 300 del 1970; l'uno, in quanto
non prevedeva l'applicabilità al personale navigante della legge n.
604 del 1966 sui licenziamenti individuali; l'altro, in quanto
demandava ai contratti collettivi di lavoro l'"applicazione" allo
stesso personale dei principi contenuti in taluni articoli dello
statuto dei lavoratori, non consentendo, così, la diretta
operatività dell'art. 18 nei confronti del personale stesso.
L'obiettivo centrale dell'attuale impugnativa è, invece, l'art.
916 cod. nav.; ad esso accedono quelli che sono stati oggetto della
pronuncia, ora ricordata, di questa Corte.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato ha rilevato che la
questione dovrebbe essere dichiarata infondata, dato che la legge 11
marzo 1990, n. 108, avrebbe esteso la disciplina limitativa dei
licenziamenti e la tutela reale a tutte le categorie di lavoratori
(comprese quelle del personale navigante, marittimo ed aereo).
Questa osservazione non è fondata, né nel suo presupposto
funzionale, né nelle sue implicazioni normative.
Invero, la disciplina del lavoro nautico costituisce un subsistema
incardinato sull'art. 1 cod. nav., che regola le fonti del diritto
della navigazione.
L'operatività del diritto comune presuppone, salvo che sia
diversamente disposto, la mancanza di norme poste in via diretta o
ricavabili per analogia dalla disciplina speciale; così, l'art. 916
cod.nav., attribuendo all'esercente il potere di risoluzione del
rapporto di lavoro a bordo dell'aeromobile, impedisce
l'applicabilità della diversa disciplina che regola e limita il
potere di licenziamento nell'ambito del rapporto di lavoro in
generale.
Quanto alle implicazioni di carattere normativo sostanziale, è da
porre in rilievo che la legge n. 108 del 1990 non modifica il regime
di inapplicabilità al personale navigante marittimo ed aeronautico
della disciplina limitativa dei licenziamenti posta dalla legge n.
604 del 1966.
Per l'individuazione delle categorie dei lavoratori destinatari
della tutela la nuova legge non tocca il sistema risultante dal
combinato disposto dell'art. 10 della legge n. 604, dell'art. 2,
terzo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 190 e dell'art. 2095 cod.
civ., sistema che identifica tali destinatari nei quadri, negli
impiegati e negli operai.
Siffatto criterio di individuazione non consente (cfr. sentenza n.
96 del 1987) l'applicabilità della disciplina limitativa dei
licenziamenti al personale navigante marittimo ed aeronautico, al
quale non sono riferibili le tre anzidette categorie (cfr. artt. 114,
115, 731 e 732 cod. nav.).
Quanto alla tutela reale l'art. 6, primo comma, della legge n.
108, che opera un'espressa abrogazione nella norma del primo comma
dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, lascia integro il terzo
comma di questa norma, che demanda ai contratti collettivi
l'applicazione dei principi dello statuto dei lavoratori (tra gli
altri quelli ricavabili dall'art. 18) "alle imprese di navigazione
per il personale navigante", escludendo così la diretta operatività
della tutela reale a questa categoria di lavoratori.
3. - Nel quadro normativo così delineato si collocano le
questioni di costituzionalità, proposte dall'ordinanza di
rimessione, che impugnano, in primis, l'art. 916 cod. nav..
L'ampia e incondizionata facoltà dell'esercente di risolvere il
contratto di lavoro prevista da tale norma è stata collegata alle
"particolari esigenze disciplinari della vita di bordo" (cfr.
Relazione ministeriale al codice della navigazione, n. 573).
Osserva la Corte che tale riferimento è inidoneo a giustificare
la norma, anche se suscita il richiamo a motivi tradizionalmente
invocati, consistenti nella peculiarità del lavoro nautico,
caratterizzata dall'ampia autonomia del datore di lavoro di
organizzare la comunità di bordo e, in essa, la formazione e la
composizione qualitativa dell'equipaggio (anche sotto l'aspetto della
piena affidabilità dei suoi membri). In particolare, il richiamo
alle "esigenze disciplinari" fa emergere le giustificazioni connesse
alla garanzia della sicurezza della navigazione. Su queste esigenze
si fondavano anche la specifica struttura fiduciaria e la rilevanza
personale della prestazione del lavoratore a bordo.
In proposito la ricordata sentenza n. 96 del 1987 ebbe ad
osservare, riferendosi al contratto di arruolamento, che il codice
della navigazione, col prevedere, nell'art. 374, la derogabilità del
precedente art. 345 dai contratti collettivi e, se a favore del
lavoratore, dai contratti individuali, sicuramente esclude che il
potere di risoluzione del rapporto di lavoro attribuito all'armatore
possa configurarsi come posizione soggettiva tesa a realizzare
finalità di interesse generale, indisponibili, dell'esercizio
nautico. E analoghe considerazioni possono riferirsi all'art. 916
cod. nav., rispetto al quale il successivo art. 930 stabilisce gli
stessi margini di derogabilità dalla contrattazione collettiva e
individuale.
È da rilevare, poi, circa le invocate esigenze della sicurezza,
che il progresso tecnico ha investito con larghezza di risultati gli
strumenti di rilevamento e di controllo dei pericoli ad essa
inerenti, da non consentire al potere di risoluzione dell'esercente
dell'aeromobile alcuna funzione di garanzia, specificamente idonea
anche in linea residuale a raggiungere risultati di un qualche
rilievo per la sicurezza della navigazione.
Appare, dunque, fondata la censura di illegittimità
costituzionale dell'art. 916 cod. nav., per contrasto con l'art. 3
della Costituzione, in quanto la norma, che attribuisce all'esercente
il potere di risolvere il contratto di lavoro a bordo dell'aeromobile
(cioè di licenziare ad nutum il personale che vi è addetto),
discrimina senza alcuna base razionale tale personale rispetto ai
marittimi arruolati (ai quali si è riferita la dichiarazione di
incostituzionalità operata dalla sentenza n. 96 del 1987) e ai
lavoratori comuni.
4. - La riconosciuta incostituzionalità dell'art. 916 cod. nav.
rimuove il limite posto dalla legislazione speciale
all'applicabilità al personale di volo del principio della giusta
causa o del giustificato motivo e comporta la fondatezza della
censura di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n.
604 del 1966 nella parte in cui non prevede che essa sia applicabile
all'anzidetto personale.
Valgono in proposito le considerazioni svolte nella sentenza n. 96
del 1987, limitandone qui il richiamo all'affermazione secondo la
quale la sostanziale omogeneità delle situazioni afferenti ai
lavoratori comuni e a quelli nautici a bordo impone l'uniformità
della disciplina, nella mancanza di fondate ragioni per
differenziarle.
5. - È parimenti fondata la censura di incostituzionalità
dell'art. 35, terzo comma, della legge n. 300 del 1970 - norma di
carattere speciale, non toccata, come si è visto, dalla disciplina
della legge n. 108 del 1990 - in quanto la detta norma, prescrivendo
la mediazione della contrattazione collettiva, non consente la
diretta applicazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori anche
al personale navigante delle imprese di navigazione aerea.
È da premettere che, rispetto a questo personale, la Corte ebbe a
rilevare (sent. n. 96 del 1987 cit.) che la contrattazione
collettiva, esplicatasi in alcune importanti aziende, non aveva posto
in luce carenze così gravi come quelle riscontrate per il personale
marittimo navigante. Ma tale contrattazione, proprio per la sua
efficacia a livello aziendale, ha lasciato scoperte vaste aree con la
mancanza di tutela specifica di un complesso di naturali suoi
destinatari.
La fattispecie, che ha dato luogo all'ordinanza di rimessione, ne
è chiaro segno: trattasi di assistente di volo operante in una
impresa di navigazione aerea, rispetto alla quale la contrattazione
collettiva non prevede la deroga all'art. 916 cod. nav., con la
conseguente inapplicabilità della disciplina limitativa dei
licenziamenti in tutti gli aspetti di cui è questione.
Si determina, così, in una materia che attiene a posizione
soggettiva di grande rilievo nel rapporto di lavoro, e che non
sopporta disuguaglianze, una disparità di trattamento
ingiustificata, aggravata proprio dalla inadeguatezza della
contrattazione collettiva. La norma dello statuto dei lavoratori
(art. 35, terzo comma) finisce, così, per produrre nei confronti del
personale di volo effetti discriminatori, separando dall'area
garantita soprattutto i lavoratori occupati nelle imprese minori.
La situazione richiede particolare attenzione, data l'attuale
efficacia soggettiva dei contratti collettivi, che non appare
suscettibile di celeri mutamenti. In tempi di frammentazione
organizzativa il fenomeno assume peculiare rilievo sotto l'aspetto
della conformità alla Costituzione della normativa chiamata a dargli
regola.
Nei riguardi del personale di volo delle imprese di navigazione,
lo statuto dei lavoratori rivela, dunque, gravi limiti quando lascia
alla contrattazione collettiva l'applicazione del principio della
tutela reale e determina una sperequazione tra questa categoria di
lavoratori e quelle dei lavoratori marittimi e dei lavoratori comuni.
Tale trattamento differenziato manca, per quanto si è detto, di
qualsiasi razionale giustificazione. Va, quindi, dichiarata
l'illegittimità costituzionale ( ex art. 3 Cost.) del sistema
normativo che lo cagiona e che si incentra sull'art. 35, terzo comma,
della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non prevede la
diretta applicabilità dell'art. 18 della stessa legge al personale
aeronavigante delle "imprese di navigazione" quando ricorrano i
presupposti di cui allo stesso art. 18, come modificato dall'art. 1
della legge n. 108 del 1990.
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 916
cod. nav. comporta come conseguenza, ex art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 345 cod. nav., che attribuisce all'armatore un illimitato
potere di risoluzione del rapporto di lavoro del tutto analogo a
quello conferito all'esercente dell'aeromobile dall'art. 916 cod.
nav.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 916 del codice
della navigazione;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge
15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella
parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al
personale navigante delle imprese di navigazione (aerea);
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro), nella parte in cui non prevede la diretta
applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa
legge, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108
(Disciplina dei licenziamenti individuali);
Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 345 del codice
della navigazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte