Sentenza n. 41/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 210 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
con ordinanza emessa il 14 maggio 1991 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Firenze nel procedimento penale a
carico di Dainelli Alberto, iscritto al n. 475 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso dell'udienza preliminare relativa ad un procedimento a
carico di Alberto Dainelli, imputato del reato di cui all'art. 1,
secondo comma, nn. 1 e 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, il
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze,
su eccezione della difesa dell'imputato, ha sollevato questione di
costituzionalità dell'art. 210 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del nuovo codice di procedura penale, ritenendo che la
norma impugnata sia in contrasto con i principi e i criteri direttivi
enunciati nell'art. 2, punto 12, della legge delega e rappresenti
pertanto una violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione.
Il giudice a quo osserva che la cognizione dei reati previsti dal
decreto-legge n. 429 del 1982 è attribuita al tribunale dall'art. 11
del medesimo decreto e che tale norma continua ad essere vigente, pur
dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, in
ragione del citato art. 210, secondo cui "continuano a osservarsi le
disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per
materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice nonché
le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in
ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato". Ciò -
secondo il giudice a quo - si pone in contrasto con l'art. 2, punto
12, della legge n. 81 del 1991, che governa anche l'esercizio della
delega ad emanare norme di attuazione e di coordinamento e che
prevede: a) l'attribuzione al pretore della competenza per le
contravvenzioni, per i delitti punibili con la pena della multa o con
quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni,
nonché per altri delitti specificamente indicati; b) l'attribuzione
alla corte d'assise della competenza per i delitti punibili con la
pena dell'ergastolo o con quella della reclusione non inferiore nel
massimo a ventiquattro anni, nonché di ogni altro delitto doloso, se
dal fatto è derivata la morte di una o più persone, con
possibilità, per il legislatore delegato, sia di escludere delitti
specificamente indicati sia di includerne altri; c) l'attribuzione al
tribunale di una competenza, per così dire, residuale, identificata
con il riferimento ai reati non attribuiti alla competenza del pretore e della corte d'assise.
Alla luce di tale direttiva non sarebbe consentito al legislatore
delegato di sottrarre alla competenza del pretore ed includere nella
competenza del tribunale reati di carattere contravvenzionale ovvero
delitti punibili con la pena della multa o con quella della
reclusione non superiore nel massimo a quattro anni (quali sono i
reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429). Tale
vincolo, per la chiarezza con cui esso è espresso dal punto n. 12
dell'art. 2 della legge delega, trova applicazione anche riguardo
alle norme di attuazione e di coordinamento emanate ai sensi
dell'art. 6 della medesima legge. Ne consegue - conclude il giudice a
quo - che l'art. 210 del decreto legislativo n. 271 del 1989,
disponendo il mantenimento in vigore delle disposizioni di leggi o
decreti che regolano la competenza per materia o territorio in deroga
alla disciplina del codice, è da ritenersi in contrasto con la
delega, nella parte in cui si applica anche a disposizioni che
attribuiscano al tribunale la competenza in ordine a reati per i
quali, secondo il principio di cui al richiamato punto 12,
sussisterebbe altrimenti la competenza pretorile.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
in primo luogo osservato come dal testo dell'ordinanza di rimessione
non era possibile comprendere se la questione rimanesse o meno
rilevante pur dopo le modifiche che l'art. 1 del decreto-legge 16
marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 15
maggio 1991, n. 154, aveva apportato all'art. 1 del decreto-legge n.
429 del 1982.
Nel merito, l'Avvocatura ha sostenuto l'infondatezza della
questione, affermando che i criteri direttivi stabiliti in materia
dalla legge delega erano ben più elastici di quanto ritenuto dal
giudice a quo e comunque non erano tali da escludere la sopravvivenza
di norme speciali derogatorie.
La parte privata non si è costituita. Considerato in diritto
1. - L'art. 210 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, stabilisce che "continuano ad osservarsi
le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per
materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice ..".
Secondo il giudice a quo tale norma, consentendo la sopravvivenza
anche di norme che stabiliscono la competenza, per determinati reati,
in difformità dai criteri stabiliti, in materia di riparto delle
competenze per materia, dalla direttiva n. 12, di cui all'art. 2
della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, si porrebbe in contrasto
con la delega stessa e quindi con l'art. 76 della Costituzione. Tale
contrasto sussisterebbe, in particolare, con riferimento alla
sopravvivenza di quelle norme - come l'art. 11 del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7
agosto 1982, n. 516 - che attribuiscono al tribunale la competenza in
ordine a reati per i quali sussisterebbe altrimenti la competenza
pretorile, posto che la direttiva n. 12 non prevede - secondo il
giudice a quo - una deroga di tal genere.
2. - Successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione
è stata emanata la legge 15 maggio 1991, n. 154 che ha convertito
con modificazioni il decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, modificando
l'art. 1 del decreto-legge n. 429 del 1982. Nessuna modifica è stata
peraltro apportata alle disposizioni in materia di competenza dettate
dall'art. 11 di quest'ultimo decreto, sicché il nuovo intervento
legislativo non è idoneo ad incidere sulla rilevanza della
questione.
3. - La questione non è fondata.
Essa si basa implicitamente sul presupposto che la direttiva n. 12
fosse rivolta non soltanto a stabilire i criteri che l'emanando
codice di procedura avrebbe dovuto seguire per il riparto della
competenza per materia tra i vari organi della giustizia penale, ma
anche a determinare l'abrogazione delle preesistenti norme della
legislazione speciale che stabilivano la competenza per determinati
reati in deroga alle norme del codice previgente.
Non vi è invece alcuna ragione che possa indurre ad interpretare
in tal modo la volontà del legislatore delegante. È pur vero che il
principio espresso dal brocardo lex posterior generalis non derogat
priori speciali non ha valore assoluto, ma, per vincere la
presunzione interpretativa che esso esprime, occorre che vi siano
chiari elementi in senso contrario. Tali elementi non risultano né
dal tenore letterale della direttiva né dai relativi lavori
preparatori. E i criteri di riparto delle competenze per materia
delineati dalla direttiva n. 12 (a prescindere dalla validità o meno
dell'interpretazione che di essa fornisce il giudice a quo) non
costituiscono espressione di un principio ispiratore essenziale del
nuovo codice, tale da non consentire deroga alcuna, neppure ad opera
di leggi speciali. Né, infine, può ritenersi che l'emanazione del
nuovo codice abbia fatto di per sé venir meno le ragioni che avevano
indotto il legislatore ad adottare discipline speciali in materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 210 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Firenze con ordinanza del 14 maggio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte