Art. 210 — Competenza
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice nonche' le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva