Sentenza n. 41/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/02/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425, primo
comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa
il 9 luglio 1992 dalla Corte costituzionale nel procedimento penale a
carico di Colli Antonio, iscritta al n. 509 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 13 giugno 1991, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito della
udienza preliminare celebrata a carico di persona imputata di
parricidio, riconosciuta totalmente incapace di intendere e di volere
e giudicata socialmente pericolosa, ha sollevato questione di
legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dell'art. 426, lett. c), del codice di procedura penale, nella parte
in cui tale norma - in caso di sentenza di non luogo a procedere per
infermità psichica - preclude al giudice per le indagini preliminari
di tener conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il
giudizio di comparazione di cui all'art. 69 del codice penale tra
queste e le circostanze aggravanti, ai fini dell'applicazione della
misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
o della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'art. 222
del codice penale.
L'ordinanza di rimessione si fonda sulla sentenza di questa Corte
n. 233 del 1984, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 384, n. 2, del codice abrogato - che si assume essere corrispondente alla norma del nuovo codice impugnata dal
rimettente - negli stessi termini che costituiscono oggetto della
questione sottoposta all'esame della Corte. Rileva in proposito il
rimettente che il giudice della udienza preliminare non ha il potere
di interloquire sulle circostanze, come è dimostrato da quelle
disposizioni che eccezionalmente conferiscono un simile potere a fini
particolari (cfr. art. 4 del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 in tema di
amnistia). Da qui l'integrale rinvio alle considerazioni svolte dalla
Corte nella richiamata sentenza n. 233 del 1984, del cui dispositivo,
dunque, si domanda la estensione alla pertinente norma del nuovo
codice di rito.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Ha
osservato in proposito l'Avvocatura che la sentenza di questa Corte
n. 233 del 1984 fu determinata dalla giurisprudenza dell'epoca,
secondo la quale era inibita la valutazione delle circostanze
attenuanti e il relativo giudizio di bilanciamento con le circostanze
aggravanti. Tuttavia, afferma la difesa dello Stato, anche se il
nuovo codice non ha risolto espressamente tale aspetto, è da
ritenere che la norma impugnata non precluda al giudice per le
indagini preliminari di tener conto delle circostanze attenuanti ai
fini dell'applicazione della misura di sicurezza, tanto più che la
norma non potrebbe essere diversamente interpretata alla luce della
citata sentenza della Corte.
3. - Con ordinanza n. 378 emessa il 9 luglio 1992 e depositata il
27 luglio 1992, la Corte, nel disporre la sospensione del giudizio
introdotto con l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, ha sollevato
davanti a sé, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 425, primo comma,
del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce che il
giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta
evidente che l'imputato è persona non imputabile. Nel provvedimento
con il quale è stato introdotto il nuovo giudizio incidentale di
costituzionalità, la Corte ha infatti ritenuto pregiudiziale
all'esame della questione sollevata dal giudice a quo la verifica
della legittimità costituzionale in parte qua dell'art. 425 del
codice di procedura penale, osservando come tale nesso di
pregiudizialità potesse essere agevolmente desunto "dalla
circostanza che, mentre l'art. 426 dello stesso codice disciplina i
requisiti della sentenza di non luogo a procedere ed enuncia, fra
questi, l'imputazione, così da aver indotto il remittente a
intravedere la "estensibilità" dei princip/' affermati da questa
Corte nella sentenza n. 233 del 1984, con la quale venne dichiarata
l'illegittimità costituzionale del corrispondente art. 384 n. 2 del
codice abrogato, è l'art. 425 del nuovo codice che disciplina le
formule e la regola di giudizio con le quali viene adottata la
sentenza di non luogo a procedere; sicché, solo dopo aver verificato
la legittimità costituzionale della norma che consente al giudice di
pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di
imputabilità, è possibile affrontare la questione che ha dato vita
al presente giudizio e, per l'effetto, esaminare la fondatezza del
petitum che il giudice a quo mostra di perseguire".
Nel merito, la questione che la Corte ha ritenuto di sollevare
davanti a sé ipotizza il contrasto dell'art. 425 del codice di
procedura penale con tre distinti parametri di costituzionalità.
Tenuto conto, infatti, che la peculiare regola di giudizio ivi
enunciata fa carico al giudice di apprezzare il merito della
imputazione alla stregua del circoscritto parametro della "non
evidenza" che il fatto non sussista, l'imputato non lo abbia commesso
o che il fatto non costituisca reato, la declaratoria di non luogo a
procedere per difetto di imputabilità finisce per fondarsi su di un
"accertamento di responsabilità che tiene conto solo della non
manifesta infondatezza dell'addebito". Da qui il sospetto "di una
irragionevole compressione del diritto di difesa", posto che la
persona non imputabile "viene ad essere per ciò solo privata del
dibattimento e della conseguente possibilità di esercitare appieno
il diritto alla prova sul merito della regiudicanda".
Si prospetta, inoltre, violazione dell'art. 3 della Costituzione,
in quanto nei confronti dei soggetti ugualmente non imputabili, la
possibilità "di fruire dell'epilogo dibattimentale e delle
conseguenti garanzie viene fatta dipendere esclusivamente dal tipo di
modulo processuale adottato", considerato che la preclusione a
quell'epilogo che scaturisce dalla sentenza di non luogo a procedere
per difetto di imputabilità, "non si realizza in tutte le altre
ipotesi in cui manca, come nel giudizio direttissimo e nel
procedimento davanti al pretore, la fase dell'udienza preliminare".
Questa Corte, infine, ha ritenuto di dover dedurre anche la
violazione dell'art. 76 della Costituzione, motivando il dubbio di
eccesso di delega sul presupposto che il numero 52, sesto periodo,
dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, non annovera
il difetto di imputabilità tra le cause che legittimano la pronuncia
della sentenza di non luogo a procedere. Considerato in diritto
1. - La questione che forma oggetto del presente giudizio si
incentra su uno dei possibili epiloghi che, alla stregua delle diverse formule con le quali il giudice è chiamato a pronunciare la
sentenza di non luogo a procedere, definiscono quella particolare
fase del nuovo processo che è rappresentata dalla udienza
preliminare. Viene qui in discorso, infatti, il potere-dovere del
giudice di definire il processo con una sentenza che, non senza
significato sul piano sistematico, è definita "di non luogo a
procedere", nella specifica ipotesi in cui, allo stato degli elementi
raccolti nel corso delle indagini preliminari o della stessa udienza
preliminare, risulti evidente che il soggetto nei confronti del quale
il pubblico ministero ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio
è persona non imputabile.
Una succinta disamina della giurisprudenza costituzionale dalla
quale ha tratto spunto il quesito proposto dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia,
costituisce l'ineludibile premessa per svelare la fondatezza del
dubbio di costituzionalità che questa Corte ha ritenuto di
prospettare in merito all'art. 425 del codice di procedura penale.
Nella già richiamata sentenza n. 233 del 1984, infatti, si
rammenta come l'applicazione di misure di sicurezza con la sentenza
istruttoria di proscioglimento fosse stata già contestata in passato
con riferimento alla salvaguardia del diritto di difesa, sul
presupposto che, "avendo il giudice istruttore il solo compito di
acquisire le prove, e non anche quello di valutarle definitivamente e
di accertare così l'esistenza del reato, tale fondamentale diritto
verrebbe ad essere compromesso e la misura di sicurezza verrebbe ad
essere applicata in base ad elementi di prova che, se relativi ad un
soggetto imputabile, sarebbero idonei solo a giustificare il rinvio a
giudizio". La replica offerta dalla Corte nella sentenza n. 127 del
1979 è, per ciò che qui interessa, quanto mai appropriata,
essendosi ivi precisato che "la sentenza di proscioglimento
istruttorio, al pari di quella pronunciata in dibattimento, contiene
un'espressa pronuncia sul fondamento dell'accusa; che la difesa è
garantita nella fase istruttoria mediante il deposito degli atti e la
facoltà dei difensori di presentare istanze e memorie, quindi anche
di chiedere l'espletamento di altri mezzi di prova e la rinnovazione
di quelli già espletati; che infine, il G.I. non può "ignorare le
istanze della difesa, sulle quali è obbligato a provvedere con
ordinanza o con sentenza al fine di garantire ogni ulteriore rimedio
giuridico".
Evocata, dunque, nella stessa sentenza n. 233 del 1984,
"l'ampiezza del giudizio demandato al giudice istruttore - come al
giudice del dibattimento -", la Corte, richiamando quanto già
affermato nella sentenza n. 139 del 1982, non ha mancato di
puntualizzare come in tale giudizio occorresse svolgere un positivo
accertamento della "riferibilità di un fatto di reato ad un soggetto
che al momento della commissione era incapace di intendere o di
volere per infermità psichica". Facendo così leva sulla natura e
sulla portata della delibazione riservata al giudice istruttore, e
nel prendere atto di come la giurisprudenza fosse ormai consolidata
nell'ammettere che al giudice del dibattimento fosse consentito di
operare il giudizio di comparazione tra le circostanze ai fini della
applicazione o della determinazione della durata minima della misura
di sicurezza a norma dell'art. 222 del codice penale, la Corte
pervenne allora alla conclusione di ritenere che "un criterio diverso
e più restrittivo nella fase istruttoria" fosse al tempo stesso
lesivo "delle garanzie costituzionali di uguaglianza e di
inviolabilità 'in ogni stato e grado del procedimento' del diritto
di difesa".
Gli appena accennati precedenti di questa Corte, rivelano come
princip/' e affermazioni coerentemente iscritti nel sistema delineato
dal codice previgente rinvengano una ben diversa chiave di lettura
ove calati nello scenario, per certi versi antagonistico, tracciato
dal nuovo codice di rito. Alla scomparsa del giudice istruttore e
della corrispondente fase, infatti, si contrappone una articolata
sequenza di "segmenti" processuali (le indagini e l'udienza
preliminare), fra loro profondamente diversi per finalità, tipologia
di atti e soggetti che li governano, e, ciò che più conta, in sé
privi di quella funzione tipica di acquisizione probatoria che invece
contraddistingueva, secondo gli ampi confini tracciati dall'art. 299
del codice abrogato, le attribuzioni dell'istruttore nella fase
antecedente il giudizio e sulla cui falsariga venivano dunque a
misurarsi anche i diritti e i poteri processuali delle parti.
Il postulato della ampiezza delibativa riservata al giudice
istruttore - chiamato ad accertare non solo la riferibilità di un
fatto di reato ad un soggetto incapace di intendere o di volere, ma
anche ad utilizzare tutti gli elementi di prova raccolti "per trarne
le conseguenze sul piano della valutazione della gravità del fatto
del non imputabile", così da rendere effettiva e non meramente
teorica la pienezza del diritto di difesa (v. sent. n. 233 del 1984)
- finisce dunque per rinvenire, nel quadro del nuovo sistema
processuale, ostacoli insormontabili, al punto da risultarne minato
alla radice il fondamento stesso. Se da un lato, infatti, la
finalità delle indagini è esclusivamente quella di consentire al
pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti
all'esercizio dell'azione penale (art. 326), neppure l'udienza
preliminare è sede di acquisizione probatoria destinata
"all'accertamento della verità", volgendosi l'intervento del giudice
ad apprezzare il fondamento dell'accusa non in termini di positiva
verifica della colpevolezza dell'imputato, ma nella ben diversa
prospettiva di scongiurare la celebrazione di un dibattimento
superfluo. Verifica, dunque, che opera su di un piano squisitamente
processuale, essendo il giudice chiamato a decidere non sul pieno
merito della regiudicanda, ma sulla ammissibilità o meno della
domanda di giudizio rivolta dal pubblico ministero. Posto che "non
esistono, dunque, prove nell'udienza preliminare né significativo
accertamento dei fatti, che si profileranno soltanto al dibattimento"
(v. sent. n. 431 del 1990), ben si spiega non solo e non tanto la
specifica denominazione di "non luogo a procedere" che qualifica -
rendendone evidente la peculiarità - la sentenza che definisce
l'udienza preliminare, ma, soprattutto, la regola di giudizio che
sottende l'adozione di quella pronuncia. Attuando, infatti, una
precisa scelta operata dal legislatore delegante, evidentemente mossa
dall'intento di rimarcare la centralità del dibattimento come sede
fisiologicamente destinata all'esercizio del diritto alla prova,
l'art. 425 del nuovo codice chiama il giudice della udienza
preliminare a valutare il merito della imputazione con esclusivo
riferimento ad un parametro di "non evidenza" che il fatto non
sussista, l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto non
costituisca reato. Le conseguenze che allora possono trarsi ai fini
che qui rilevano, sono a questo punto chiare: il sistema delineato
dall'art. 425 del codice di procedura penale finisce infatti per
imporre al giudice la pronuncia di una sentenza di non luogo a
procedere per difetto di imputabilità, applicando, se del caso, le
misure di sicurezza, all'esito e sulla base di un accertamento di
responsabilità che si fonda solo sull'etereo presupposto della non
evidente infondatezza dell'addebito, risultando in tal modo
palesemente sviliti i princip/' e le affermazioni che hanno sostenuto
la giurisprudenza costituzionale che si è innanzi richiamata.
La norma va dunque dichiarata costituzionalmente illegittima in
parte qua, in quanto la persona non imputabile viene ad essere per
ciò solo privata del dibattimento e della conseguente possibilità
di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito della
regiudicanda, con correlativa irragionevole compressione del diritto
di difesa che non può certo ritenersi bilanciata da contrapposte
esigenze di economia processuale.
Né a sanare l'indicato contrasto può invocarsi la possibilità
che l'art. 419, quinto comma, del codice di rito riconosce
all'imputato di "rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il
giudizio immediato", giacché, a tacer d'altro, sarebbe davvero
singolare un sistema che, per consentire all'imputato di esercitare
il fondamentale diritto di difesa in ogni stato e grado del processo,
gli imponesse la rinuncia - che non a caso il codice costruisce come
"atto personalissimo" - ad una fase del processo destinata proprio a
consentire l'esercizio di quel diritto.
2. - La questione che la Corte ha ritenuto di sollevare davanti a
sé è fondata anche con riferimento alla dedotta violazione del
principio di uguaglianza.
Se da un lato, infatti, permane attuale il rilievo secondo il
quale deve ritenersi "priva di ogni fondamento razionale una
previsione normativa che riconnetta un diverso trattamento .. alla
circostanza, meramente casuale, che la sussistenza dell'incapacità
di intendere o di volere per infermità psichica al momento del fatto
emerga già nella fase istruttoria, ovvero sia accertata solo nella
fase dibattimentale" (v. sent. n. 233 del 1984), va qui posta in
risalto la circostanza che il sistema delineato dall'art. 425 del
codice di procedura penale genera una ingiustificata disparità di
trattamento tra quanti versano nella identica situazione di non
imputabilità, dal momento che per costoro la possibilità di fruire
dell'epilogo dibattimentale e delle conseguenti garanzie viene fatta
dipendere esclusivamente dal modulo processuale adottato. Mentre,
infatti, nei confronti del non imputabile a carico del quale si
celebra l'udienza preliminare si determina una preclusione
all'esercizio dei propri diritti in dibattimento, essendo il giudice
chiamato a pronunciare sentenza di non luogo a procedere con la
corrispondente formula, una analoga preclusione non si realizza,
invece, in tutte le altre ipotesi in cui manca, come nel giudizio
direttissimo e nel procedimento davanti al pretore, la fase
dell'udienza preliminare, il cui svolgimento, per di più, è
condizionato dall'esistenza di una richiesta che si raccorda alle
scelte sul rito che l'ordinamento riserva al pubblico ministero.
3. - Parimenti fondato deve da ultimo ritenersi il dubbio che la
previsione di cui qui si tratta sia in contrasto anche con l'art. 76
della Costituzione, per essere la stessa non conforme ai princip/' e
criteri direttivi al riguardo stabiliti nel numero 52), sesto
periodo, dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81.
Al di là, infatti, del dato formale rappresentato dalla mancata
previsione del difetto di imputabilità tra le cause che legittimano
la sentenza di non luogo a procedere, secondo la rassegna operata
nella indicata direttiva della legge-delega, militano più ampie
considerazioni di ordine sistematico per suffragare l'assunto che ad
un simile silenzio debba riconoscersi il valore di volontà contraria
alla scelta operata dal legislatore delegato. Se, infatti, l'udienza
preliminare è sede nella quale il merito è accertato soltanto entro
i circoscritti confini della non evidente infondatezza dell'accusa,
così da impedire che l'imputato giunga al cospetto del giudice
dibattimentale già gravato da una pronuncia che ne ha positivamente
delibato la responsabilità e che si fonda su elementi di prova che
l'organo del dibattimento neppure conosce, è da ritenere che il
legislatore delegante abbia voluto riservare proprio a quest'ultimo
organo la delibazione del difetto di imputabilità, postulando la
stessa il necessario accertamento di responsabilità in ordine al
fatto-reato che può compiutamente svolgersi solo in sede
dibattimentale.
D'altra parte, un sicuro indice che questa e non altre fosse la
scelta operata dal legislatore delegante, può agevolmente desumersi
dall'art. 3 della stessa legge n. 81 del 1987, là dove, nel
conferire delega al Governo a disciplinare il processo penale a
carico di imputati minorenni, espressamente stabilisce, nella lettera
l), la "previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa
prosciogliere anche per la non imputabilità, ai sensi dell'art. 98
del codice penale,", così ponendo in evidenza come alla
eccezionalità di tale previsione, dettata dall'esigenza di
salvaguardare le peculiarità insite nella condizione minorile,
faccia riscontro, nel procedimento a carico di imputati maggiorenni,
l'opposta disciplina.
Da questi ultimi rilievi ed in considerazione delle specifiche
connotazioni che caratterizzano il processo penale minorile, consegue
che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 425
del codice di rito non è produttiva di effetti quanto all'art. 32
del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni
sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in
cui tale previsione, strutturalmente autonoma, opera un richiamo ai
"casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 425, primo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce
che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando
risulta evidente che l'imputato è persona non imputabile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte