Sentenza n. 411/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma
terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 22 giugno
1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Carone Montanaro
Michelina, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Carone Montanaro Michelina nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Aldo Maggipinti per Carone Montanaro Michelina e
l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla figlia adottiva di
una defunta pensionata statale, per ottenere il trattamento
pensionistico di riversibilità, negatole sul presupposto che il
provvedimento di adozione era intervenuto a seguito di domanda
presentata dopo che la adottante aveva compiuto gli anni 60 di età,
la Corte dei conti, con ordinanza emessa il 22 giugno 1988 (pervenuta
alla Corte il 28 febbraio 1989), ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 31 e 38
della Costituzione, dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, nella parte in cui impone la condizione che "la
domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal
pensionato prima del sessantesimo anno di età".
Pacifico essendo che tale condizione non si era, nella specie,
verificata mentre ricorrevano tutti gli altri presupposti voluti dal
legislatore per la concessione dell'invocato trattamento, il giudice
rimettente ha preliminarmente richiamato un precedente della Corte
costituzionale (sentenza n. 286 del 1987) in cui si afferma che la
pensione di riversibilità è una forma di tutela previdenziale nella
quale l'evento protetto è la morte, cioè un fatto naturale
determinativo della situazione di bisogno per i familiari del
defunto, che divengono così i soggetti effettivamente tutelati,
anche in ossequio al principio della solidarietà sociale ed alla
garanzia delle minime condizioni economiche e sociali di vita per
ogni cittadino.
Ha quindi osservato che a siffatti fini ciò che deve avere
rilevanza è l'esistenza del vincolo familiare al momento della morte
del lavoratore o del pensionato e non invece il momento genetico del
rapporto che si è venuto a creare con l'adozione, così come la
stessa Corte ha già ritenuto rispetto ai figli naturali
giudizialmente dichiarati (sentenza n. 403 del 1988).
2. - Rilevato che il decreto di adozione ordinaria di cui all'art.
298 codice civile, nel costituire un rapporto giuridico di filiazione
civile, comporta per l'art. 301, comma secondo, codice civile, tra
l'altro, anche l'obbligo dell'adottante di mantenere l'adottato, di
istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'art. 147
codice civile relativamente ai doveri dei coniugi verso i figli, il
giudice a quo ha osservato che la norma denunciata avrebbe disatteso
la sostanziale condizione paritaria che il legislatore riconosce ai
figli legittimi ed adottivi, atteso che la condizione imposta
attribuisce rilievo preclusivo a fatti soggettivi estranei al
rapporto familiare cui si ricollega il diritto alla pensione.
La previsione normativa si porrebbe quindi in contrasto con il
principio della ragionevolezza, poiché il figlio, adottato da
dipendente o pensionato statale ultrasessantenne, ancorché conservi
(art. 300 codice civile) tutti i diritti ed i doveri verso la
famiglia di origine, potrebbe vedersi precluso il trattamento di
riversibilità derivante dal vincolo con il genitore legittimo o
naturale per difetto quanto meno del requisito della convivenza, resa
di fatto impossibile in forza della costituzione della (nuova)
famiglia civile.
Inoltre la discriminazione tra figli adottati, prima o dopo il
compimento del sessantesimo anno di età da parte del rispettivo
dante causa (adottante), verrebbe determinata da una condizione
personale estranea all'adottato, insuscettibile di sanatoria ed in
sé irrazionale posto che la legge, nel disciplinare l'istituto
dell'adozione, non ha fissato limiti massimi di età per l'adottante
proprio per significare che lo scopo tipico dell'istituto, che è
quello di costituire un rapporto giuridico di filiazione civile, non
viene meno con l'incalzare dell'età.
D'altra parte la palese diffidenza, dimostrata dal legislatore con
la norma denunciata, nei confronti di maliziose o fraudolente
iniziative preordinate alla realizzazione di meri vantaggi economici
e non alla costituzione di un valido vincolo familiare, può
agevolmente ritenersi superabile se si ha riguardo al fatto che la
costituzione del vincolo di parentela civile si realizza non solo con
il consenso dei soggetti del rapporto di adozione ordinaria, bensì
anche con l'intervento dell'autorità giudiziaria, la quale nella sua
discrezionalità ben può valutare se il vincolo predetto sia
preordinato o meno al perseguimento dello scopo tipico voluto dalla
norma.
3. - La medesima disposizione legislativa, sempre ad avviso del
giudice rimettente, si porrebbe poi in contrasto con l'art. 31 della
Costituzione che, tutelando l'istituto della famiglia, prevede
agevolazioni anche di carattere economico e non ostacoli alla sua
formazione, e confliggerebbe altresì con l'art. 38 della
Costituzione, che riconosce ai cittadini inabili e sprovvisti dei
mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
4. - Si è costituita nel presente giudizio la originaria
ricorrente, aderendo alle considerazioni svolte nell'ordinanza di
rimessione e precisando, in una successiva memoria prodotta in
prossimità dell'udienza, che le condizioni temporali, dell'età
minima e della differenza di età tra adottante e adottando, sono le
uniche imposte dalla legge per l'ammissibilità della adozione, la
quale, una volta completa di tutti i suoi elementi, compreso il
provvedimento conclusivo del giudice, non può che produrre gli
effetti giuridici che le sono propri, senza ulteriori limitazioni,
remore o impedimenti.
È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale ha in primo luogo sottolineato che la Corte
costituzionale, in materia analoga, è pervenuta a pronuncie di
illegittimità costituzionale di talune norme che fissavano limiti
temporali al conseguimento del diritto a pensione da parte dei figli
riconosciuti o giudizialmente dichiarati, in ragione della natura
meramente dichiarativa del riconoscimento legale e della
dichiarazione giudiziale di paternità (sentenze nn. 268 e 403 del
1988). Le argomentazioni svolte in quelle pronunce non sarebbero,
pertanto, giustificate nella ipotesi in esame, in considerazione
della natura costitutiva del decreto di adozione, prima del quale i
rapporti affettivi esistenti tra il futuro adottante e l'adottando
non sono suscettibili di determinare alcun effetto giuridico.
Nell'atto di intervento si sostiene altresì che il legislatore,
imponendo preclusioni di ordine temporale in subiecta materia, ha
inteso accostare, ai fini pensionistici, il trattamento dell'adozione
tardiva a quello del tardivo matrimonio, che è stato anch'esso
sottoposto all'esame della Corte (sentenza n. 3 del 1975 e n 139 del
1979), essendosi riconosciuta la legittimità costituzionale della
relativa disciplina in quanto volta a "garantire in qualche modo la
serietà e genuinità del tardivo coniugio" (ordinanza n. 674 del
1988). Nello stesso modo la norma, oggetto della questione, è
diretta ad evitare che il vincolo adottivo possa sorgere soltanto per
assicurare una pensione all'adottato e quindi con finalità del tutto
estranee agli scopi etico-sociali per i quali l'istituto della
famiglia è costituzionalmente garantito.
Cosicché gli invocati parametri costituzionali non sarebbero
violati, sia perché le norme che limitano in materia pensionistica
gli effetti del matrimonio o dell'adozione tardivi non riguardano il
campo dei diritti e doveri reciproci tra i membri della famiglia e
non impediscono la costituzione degli anzidetti vincoli, poiché
comportano soltanto il ridimensionamento di una aspettativa futura ed
incerta, quale quella di conseguire la pensione di riversibilità;
sia perché è stato già evidenziato che al principio generale del
diritto all'assistenza e previdenza possono essere apportate deroghe,
in relazione ad interessi generali valutati dal legislatore; sia
infine perché le specifiche modalità con le quali la legge provvede
a tutelare la genuinità dell'istituto familiare, e quindi la
specifica determinazione dei limiti temporali di cui si discute, non
possono che essere riservati alla discrezionalità del legislatore. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che,
nell'equiparare agli orfani i figli adottivi di pensionati statali,
ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, subordina il
relativo diritto alla condizione che "la domanda di adozione sia
stata presentata dal dipendente pensionato prima del sessantesimo
anno di età".
Tale limitazione contrasterebbe, ad avviso del giudice rimettente,
con l'art. 3 della Costituzione sotto vari profili: perché verrebbe
con essa disattesa la sostanziale condizione paritaria che il
legislatore riconosce ai figli legittimi ed a quelli adottivi;
perché il figlio adottato dal pensionato ultrasessantenne sarebbe
irrazionalmente privato del trattamento di riversibilità, in quanto,
pur conservando tutti i diritti ed i doveri verso la famiglia di
origine, si vedrebbe precluso il reciproco beneficio nei confronti
del genitore legittimo o naturale, in quanto verrebbe a mancare il
prescritto requisito della convivenza, resa di fatto impossibile a
causa della costituzione del nuovo vincolo familiare; perché la
discriminazione tra figli adottivi di pensionati ultra ed
infrasessantenni verrebbe determinata da una condizione estranea alla
sfera giuridica dell'adottato.
Si ravvisa altresì un contrasto con l'art. 31 della Costituzione,
che tutela l'istituto della famiglia anche con agevolazioni d'ordine
economico e non certo frapponendo ostacoli alla sua formazione,
nonché con l'art. 38 della Costituzione, che riconosce ai cittadini,
inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, il diritto al
mantenimento ed all'assistenza sociale là dove per effetto della
norma impugnata tale diritto verrebbe in concreto negato per un
ingiustificato ostacolo d'ordine temporale riferibile, per di più,
ad un altro soggetto.
2.1. - Le questioni non sono fondate.
Per quel che riguarda l'asserita violazione dell'art. 3 della
Costituzione, va in primo luogo rilevato che, anche se è vero che il
legislatore tende in via di principio ad equiparare la famiglia degli
affetti a quella di sangue, non può ritenersi conferente il richiamo
alle sentenze di questa Corte n. 403 e n. 268 del 1988 che hanno
dichiarato l'illegittimità costituzionale, la prima, della norma che
escludeva il diritto alla pensione di riversibilità del figlio
naturale quando avesse proposto la domanda di dichiarazione
giudiziale di paternità dopo la morte del genitore, la seconda,
della norma che escludeva tale diritto per il figlio naturale
riconosciuto dopo la cessazione dal servizio del pensionato. Entrambe
le dette sentenze muovevano dal presupposto, espressamente da esse
indicato, della natura dichiarativa del riconoscimento e della sua
retroattività alla data della nascita, il che aveva indotto questa
Corte a considerare ininfluente, ai fini del diritto del figlio alla
pensione di riversibilità, il momento in cui il riconoscimento fosse
intervenuto. Invece l'adozione, non avendo come presupposto un
vincolo preesistente, ha natura costitutiva e, quindi, produce i suoi
effetti dal momento in cui viene pronunziata (art. 298 del codice
civile). Le due situazioni sono fra loro non omogenee e perciò non
raffrontabili ai fini della definizione della presente questione.
Né può ritenersi ingiustificata la diversità di trattamento
più favorevole per l'adottato da genitore infrasessantenne rispetto
a quella prevista per l'adottato da genitore ultrasessantenne,
perché l'età avanzata del genitore, e quindi l'attenuarsi delle sue
forze, fanno apparire ragionevole la presunzione, su cui la censurata
limitazione si fonda, che l'adozione possa essere voluta non per
perseguire le finalità proprie dell'istituto, ma al solo scopo di
trasferire la pensione ad altra persona. Evenienza, questa, resa
ancor più evidente quando si tratti di adozione di persona maggiore
di età - come è nel caso del giudizio a quo -, dalla quale esulano
gli scopi educativi ed assistenziali propri dell'adozione del minore,
le sue finalità essendo prevalentemente patrimoniali.
Quanto alla possibilità, prospettata nell'ordinanza di rinvio, di
ovviare - mediante il controllo del giudice che interviene nel
procedimento - al rischio che l'istituto dell'adozione possa essere
utilizzato solo in funzione del vantaggio economico di far conseguire
la pensione di riversibilità, devesi in contrario osservare che il
profilo è del tutto irrilevante rispetto al giudizio a quo in cui,
come si è già osservato, si è in presenza di una adozione
intervenuta nei confronti di un adottato maggiore di età. In questa
ipotesi, difatti, il controllo del giudice è estremamente limitato,
perché, secondo quanto previsto dall'art. 312 del codice civile
(come modificato dall'art. 64 della legge n. 184 del 1983), il
tribunale deve soltanto verificare se tutte le condizioni della legge
sono state adempiute e se l'adozione convenga all'adottando, il che
esclude in quella sede che l'autorità giudiziaria possa "valutare
che il vincolo predetto sia preordinato o meno al perseguimento dello
scopo tipico voluto dalla norma". Un controllo del genere sarebbe in
ipotesi possibile nel caso dell'adozione del minore, in ordine alla
quale la normativa vigente prevede un'ampia e penetrante indagine del
giudice, proprio a causa del motivo ispiratore dell'istituto
costituito dall'intento di dare compiuta attuazione al diritto del
minore ad una famiglia, e che perciò presenta struttura ed effetti
differenti dall'adozione del maggiore di età. Ma è chiaro come una
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
denunciata, limitata all'ipotesi dell'adozione del minore, sarebbe
irrilevante rispetto al giudizio a quo, nel quale la pensione di
riversibilità era stata reclamata da persona adottata quando era
maggiore di età.
2.2. - Non può poi essere condiviso l'ulteriore argomento del
giudice a quo secondo cui, nell'ipotesi di adozione da parte
dell'ultrassessantenne, il figlio adottivo, pur conservando tutti i
diritti ed i doveri verso la famiglia di origine, potrebbe vedersi
precluso il trattamento di riversibilità derivante dal vincolo con
il genitore legittimo o naturale per difetto quanto meno del
requisito della convivenza, resa di fatto impossibile in forza della
costituzione della nuova famiglia civile.
In proposito deve osservarsi che tale rischio è pienamente
valutabile a priori dai soggetti interessati ed in particolare da
parte dell'autorità giudiziaria che, ai fini del procedimento di
adozione, deve sempre valutare se l'adozione convenga all'adottando.
Quindi, essendo noto - sin dal momento in cui si assume l'iniziativa
dell'adozione - che, nella ipotesi in cui l'adottante abbia superato
i sessanta anni, l'adottato non potrà reclamare la riversibilità
della sua pensione, sarà certamente possibile valutare in quel
momento la convenienza dell'adozione, tenendo conto della perdita da
parte dell'adottato della riversibilità della pensione del genitore
legittimo o naturale in conseguenza del venir meno del requisito
della convivenza.
Ciò comunque non senza considerare che nel caso dell'adozione di
persona maggiore di età, come è appunto quella che riguarda il
giudizio a quo, il vincolo di adozione non suppone necessariamente il
sorgere dell'obbligo di convivenza fra adottante ed adottato. Anche
sotto questo profilo il giudice rimettente sembra dunque aver tenuto
presente la disciplina propria dell'adozione del minore, che è
invece del tutto ininfluente rispetto al caso oggetto del giudizio
principale.
3. - Le considerazioni che precedono inducono alla dichiarazione
di infondatezza della questione prospettata in riferimento all'art.
31 della Costituzione, perché, vertendo il giudizio a quo sulla
pretesa alla pensione di riversibilità avanzata da persona adottata
quando era già maggiore di età, non vale richiamarsi ai principi
sulla famiglia contenuti nella norma costituzionale invocata, perché
essi non riguardano quel tipo di adozione.
4. - Parimenti infondata è la questione sollevata in riferimento
all'art. 38 della Costituzione, perché il diritto dei cittadini
inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere al mantenimento
ed all'assistenza sociale non può essere realizzato con l'attribuire
a chi sia titolare di una pensione la facoltà di scegliere, mediante
un'adozione tardiva, il soggetto inabile da beneficare, con il
trasferirgli a vita la pensione: il parametro costituzionale invocato
tende non già allo scopo di favorire soggetti particolari, bensì a
consacrare il dovere dello Stato e della collettività ad apprestare
misure riguardanti tutta la categoria dei soggetti che si trovino
nelle condizioni di dover essere assistiti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 31 e 38 della Costituzione, dalla Corte
dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte