Corte costituzionale

Ordinanza n. 411/1990

Altra decisione · depositata il 31/07/1990 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), in relazione all'art. 545, primo comma, del

codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 settembre 1989 dal Pretore di Torino

nel procedimento civile vertente tra Fedele Giuseppina e Gallina

Michele, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 21 settembre 1989 dal Pretore di Torino

nel procedimento civile vertente tra Enrico Giuseppina e Rugin

Tarcisio, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, di identico contenuto,

il Pretore di Torino ha giudicato rilevante, e non manifestamente

infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. n. 1124 del

30 giugno 1965: "nella parte in cui non prevede la pignorabilità

delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL, nelle forme e

nei limiti di cui all'art. 545, primo comma, del codice di procedura

civile, in relazione al soddisfacimento di crediti aventi natura

alimentare";

Considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di

rimessione, questa Corte ha dichiarato, con sentenza n. 572 del 13

dicembre 1989, la illegittimità costituzionale dell'art. 110 del

d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124: "nella parte in cui non consente,

entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950

n. 180, la pignorabilità, per crediti alimentari dovuti per legge,

delle rendite erogate dall'INAIL";

che, pertanto, la disciplina della materia è stata modificata

in un senso che, pur non coincidendo negli esatti termini, appare

quello auspicato dal giudice a quo, al quale, conseguentemente, vanno

restituiti gli atti affinché compia una nuova valutazione della

rilevanza della questione sollevata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte