Corte costituzionale

Ordinanza n. 411/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1991 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 555, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 6 dicembre 1990 dal Pretore di Brescia - sezione distaccata di

Montichiari - nel procedimento penale a carico di Guida Rosa,

iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Brescia - sezione distaccata di

Montichiari - ha sollevato, con ordinanza del 6 dicembre 1990,

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 76 della Costituzione, dell'art. 555, terzo comma, del codice di

procedura penale, secondo cui il decreto di citazione a giudizio "è

notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque

giorni prima della data fissata per il giudizio";

che, ad avviso del remittente, la norma, nel fissare un termine

per comparire di gran lunga maggiore di quello - venti giorni -

previsto dagli artt. 429, terzo e quarto comma, e 456, terzo comma,

del codice per il giudizio di tribunale, violerebbe sia l'art. 76

della Costituzione, per contrasto con il principio della massima

semplificazione di cui alla direttiva n. 103 della legge-delega, sia

l'art. 3 della Costituzione stessa, per irrazionale disparità di

trattamento tra giudizio di tribunale e giudizio pretorile;

che, in particolare, il giudice a quo osserva che tale

differenza, contrariamente a quanto affermato nella relazione al

progetto preliminare, non è giustificabile né dalla presenza di un

termine intermedio (15 giorni dalla notifica) previsto dall'art. 555,

primo comma, lett. e) per la richiesta da parte dell'imputato del

giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena o dell'oblazione,

giacché il termine ordinario di venti giorni sarebbe comunque

superiore al termine per chiedere il rito speciale e quindi

compatibile con esso, né dall'intento di lasciare ai difensori un

ampio margine per il primo esame del caso, data la mancanza

dell'udienza preliminare, risultando la norma anche in tale ipotesi

sproporzionata allo scopo, poiché in tribunale il termine di dieci

giorni per comparire all'udienza preliminare (art. 419), sommato ai

venti per comparire al dibattimento, non raggiunge che i due terzi di

quello stabilito per comparire in pretura;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, quanto alla dedotta violazione della legge-delega, la direttiva n. 103 lascia al legislatore delegato un ampio

spazio di discrezionalità in ordine alla disciplina delle concrete

modalità di funzionamento del processo pretorile (cfr. ord. n. 208

del 1991);

che, nel caso in esame, tale discrezionalità non è stata

certamente adoperata in modo irragionevole, in quanto la maggiore

lunghezza del termine dilatorio in esame rispetto a quello fissato

per il giudizio dinanzi al tribunale è, in primo luogo, giustificata

dal fatto che, in ragione delle particolari caratteristiche del

decreto di citazione a giudizio, quale atto complesso capace di

produrre effetti diversi ed alternativi (caratteristiche a loro volta

derivanti dalle peculiarità del processo pretorile, nel quale manca

l'udienza preliminare), è solo successivamente alla infruttuosa

scadenza del termine intermedio di 15 giorni dalla notificazione del

decreto all'imputato che il pubblico ministero - a differenza di

quanto previsto nel procedimento dinanzi al tribunale - deve compiere

una serie di adempimenti, fra i quali la citazione della persona

offesa (v. art. 558 c.p.p.);

che, inoltre, e soprattutto, la norma impugnata è ispirata

dall'evidente fine di favorire (mediante la messa a disposizione di

un congruo spatium deliberandi successivo al primo esame degli atti)

il ricorso da parte dell'imputato all'istituto dell'applicazionedella

pena su richiesta, sempre possibile fino alla dichiarazione di

apertura del dibattimento: la norma stessa costituisce, pertanto,

espressione di quel favor per i riti differenziati, alternativi al

dibattimento, la cui incentivazione mira in definitiva a perseguire

proprio quella finalità di massima semplificazione invocata dal

remittente (cfr. citata ord. n. 208 del 1991);

che le anzidette considerazioni valgono chiaramente ad escludere

anche la dedotta violazione del principio di eguaglianza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 555, terzo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della

Costituzione, dal Pretore di Brescia - sezione distaccata di

Montichiari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte