Sentenza n. 411/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 727 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1994 dal Pretore
di Grosseto nel procedimento penale a carico di Bertocci Danilo,
iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudicare della responsabilità penale di Danilo
Bertocci, imputato del reato previsto dall'art. 727 cod. pen., per
aver arrecato, senza giustificato motivo, gravi sofferenze fisiche al
cane di sua proprietà fino a provocarne la morte, colpendolo con un
bastone, il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 727 cod. pen., per contrasto
con gli artt. 3 e 10 della Costituzione.
Il giudice a quo osserva che nel nostro ordinamento l'uccisione
immotivata dell'animale da parte del proprietario, non è sanzionata
penalmente, se non nel caso in cui questa segua all'esercizio di
crudeltà e sevizie nei confronti dell'animale, mentre, nel caso in
cui si uccida l'animale di altri, tale condotta costituisce il
contenuto di uno specifico reato di danneggiamento punito dall'art.
638 cod. pen. e previsto a tutela del patrimonio.
Ad avviso del giudice rimettente, ciò sarebbe lesivo dei principi
costituzionali espressi dagli invocati artt. 3 e 10 della
Costituzione.
In particolare, risulterebbe violato il principio di uguaglianza,
poiché, mentre il maltrattamento di animali, ancorché non seguito
da morte, sarebbe assoggettato a sanzione penale dall'impugnato art.
727 cod. pen., nessuna conseguenza penale si configurerebbe per la
più grave condotta consistente nell'uccisione ingiustificata del
proprio animale. Inoltre, un ulteriore profilo di
incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 della Costituzione,
si determinerebbe anche rispetto al sistema complessivo della
normativa di tutela degli animali, poiché la norma impugnata sarebbe
in contrasto con l'affermazione, contenuta nell'art. 1 della legge 14
agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione
e prevenzione del randagismo), secondo la quale "lo Stato promuove e
disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di
crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al
fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di
tutelare la salute pubblica e dell'ambiente". Infine, si
realizzerebbe la violazione di obblighi internazionali derivanti al
nostro paese dall'appartenenza all'Unione Europea, come quelli che
discendono dall'adesione a convenzioni internazionali, che abbiano la
finalità di tutelare gli animali da sofferenze e patimenti
ingiustificati.
La questione di legittimità costituzionale in oggetto sarebbe
rilevante nel caso nel quale è tenuto a pronunciarsi il giudice a
quo, in quanto, pur essendo certa l'uccisione del cane da parte del
proprietario, mancherebbe la prova delle gravi sofferenze arrecate
all'animale e, pertanto, applicando la norma impugnata, l'imputato
dovrebbe andare assolto.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in
giudizio, chiedendo una pronuncia di inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale in oggetto.
La difesa erariale osserva che il giudice rimettente, per
sostenere l'incostituzionalità dell'art. 727 cod. pen., avrebbe
preso le mosse da una interpretazione errata della stessa norma che,
a suo dire, non contemplerebbe come comportamento sanzionabile
l'uccisione immotivata di animali. Al contrario, poiché, in
conseguenza della modifica operata dalla legge 22 novembre 1993, n.
473 (Nuove norme contro il maltrattamento degli animali), il fatto di
cagionare la morte dell'animale maltrattato costituisce circostanza
aggravante della contravvenzione base, ne deriverebbe che la condotta
oggetto del giudizio a quo non sarebbe sprovvista di sanzione penale,
bensì rientrerebbe, secondo l'opinione espressa dall'Avvocatura
dello Stato, nella fattispecie del novellato art. 727 cod. pen.
Pertanto, la questione di legittimità costituzionale in oggetto
risulterebbe inconferente rispetto alla risoluzione del giudizio
penale. Considerato in diritto
1. - Oggetto del giudizio di legittimità costituzionale è l'art.
727 cod. pen. , nella parte in cui tale norma non assoggetta a
sanzione penale colui che uccide l'animale di sua proprietà, sotto
il profilo della violazione degli artt. 3 e 10 della Costituzione.
Per quanto concerne l'art. 3 della Costituzione, l'omissione
denunziata determinerebbe una non giustificata disparità di
trattamento nei confronti di coloro che sono sottoposti a sanzione
penale per aver adoperato sevizie e maltrattamenti nei confronti
degli animali e, quindi, per aver posto in essere una condotta meno
grave; sotto il profilo dell'art. 10 della Costituzione, invece,
l'omissione denunziata sarebbe in contrasto con gli obblighi
internazionali assunti dall'Italia in materia di tutela degli animali
domestici.
2. - La questione di legittimità costituzionale è inammissibile.
Il Pretore di Grosseto si propone, nel sottoporre a questa Corte
il dubbio di costituzionalità in oggetto, di introdurre
nell'ordinamento penale una nuova norma diretta ad assoggettare a
sanzione penale l'uccisione immotivata dell'animale da parte del
proprietario dello stesso animale.
Tuttavia, una pronuncia additiva, dalla quale consegua
l'inserimento nell'impugnato art. 727 cod. pen. di una norma
incriminatrice della condotta posta in essere da colui che provoca la
morte di un animale di sua proprietà, non rientra fra i poteri
costituzionalmente spettanti a questa Corte. Infatti, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, "al giudice costituzionale
non è dato di pronunciare una decisione dalla quale possa derivare
la creazione - esclusivamente riservata al legislatore - di una nuova
fattispecie penale: e ciò in forza del principio di legalità
sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione" (v., ad
esempio, ordinanze n. 25 del 1995 e n. 146 del 1993; sentenze n. 108
del 1981 e n. 42 del 1977). Per tali ragioni, va dichiarata
l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 727 cod. pen., nella parte in cui non assoggetta a sanzione
penale la condotta di chi uccide l'animale di sua proprietà.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 727 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 10 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte