Sentenza n. 412/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, primo e
terzo comma, e 29 delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni (testo approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n.
448) e dell'art. 30 delle norme d'attuazione, di coordinamento e
transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (testo approvato con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272) promosso con ordinanza
emessa il 12 marzo 1990 dal Tribunale per i minorenni di Roma nel
procedimento penale a carico di Mancini Patrizio ed altro, iscritta
al n. 217 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19/1° s.s. dell'anno 1990;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 12 marzo 1990 il Tribunale per i
minorenni di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 28, primo comma, delle disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni (testo approvato con d.P.R. 22
settembre 1988, n. 448) e dell'art. 30 delle norme d'attuazione, di
coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
(testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272) in
riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui per i reati puniti
con la pena dell'ergastolo è esclusa l'applicazione dell'istituto
della sospensione del processo per la messa in prova della
personalità dell'imputato;
b) del terzo comma del predetto art. 28 e del citato art. 30, in
riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., nella parte in cui è esclusa
l'impugnazione nel merito dell'ordinanza di sospensione del processo;
c) dell'art. 29 delle stesse disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni e del precitato art. 30, in riferimento
agli artt. 70 e 76 Cost., nella parte in cui è prevista l'estinzione
del reato in caso di esito positivo della prova, per eccesso di
delega rispetto alla legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81.
Osserva preliminarmente il Tribunale, in ordine alla rilevanza
delle questioni, che il collegio ha investito i servizi sociali del
compito d'elaborare un progetto ai sensi dell'art. 27 del decreto
legislativo n. 272 del 1989, al fine d'eventualmente disporre la
sospensione del processo. Successivamente, peraltro, il difensore di
parte civile ha eccepito l'inammissibilità dell'istituto al caso di
specie trattandosi di reato (omicidio aggravato) punito con
l'ergastolo, mentre il pubblico ministero ha sottolineato alcuni
profili d'incostituzionalità degli artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 448
del 1988 e 30 del decreto legislativo n. 272 del 1989. Le sollevate
questioni di legittimità costituzionale appaiono pertanto rilevanti
poiché il Tribunale deve sciogliere la riserva sull'applicabilità
dell'istituto e conseguentemente sull'emanazione dell'ordine di
sospensione del processo.
Quanto al merito della prima questione, il Tribunale ritiene che
la lettera del primo comma del citato art. 28 non consenta
d'applicare l'istituto in esame agli imputati di reati puniti con la
pena dell'ergastolo. Trattandosi, infatti, di pena diversa dalla
reclusione ed applicabile ai minori imputati di omicidio aggravato
quando le aggravanti vengano considerate prevalenti sulla diminuente
della minore età, qualora il legislatore avesse ritenuto applicabile
l'istituto senza alcun limite, avrebbe dovuto menzionare
espressamente l'ergastolo o, comunque, statuire che nella
determinazione della pena doveva tenersi conto della diminuente della
minore età.
Orbene, a parere del giudice a quo, l'esclusione dell'istituto per
i reati puniti con l'ergastolo determina una violazione dell'art. 3
Cost. L'istituto stesso, infatti, ha come finalità quella della
necessità per il giudice di "valutare la personalità del minorenne"
ed è quindi destinato a trovare applicazione in situazioni, quali
quelle del caso di specie, in cui in concreto la diminuente della
minore età è prevalente rispetto alle aggravanti. Consegue che,
soltanto in forza di un'astratta contestazione, situazioni
sostanzialmente analoghe (imputato di omicidio semplice e imputato di
omicidio aggravato con subvalenza o inesistenza delle aggravanti)
vengono irrazionalmente ad essere diversamente regolate.
Oltre alla disparità di trattamento, sempre a parere del
Tribunale remittente, v'è anche la non ragionevolezza
dell'esclusione dell'istituto nei confronti di minori imputati di
reati punibili con l'ergastolo, risultando incomprensibile
l'inapplicabilità dell'istituto ad ipotesi di reato particolarmente
gravi nelle quali l'accertamento della personalità del minore è
certamente più necessario, se non addirittura indispensabile.
In ordine alla seconda questione, il Tribunale osserva che la
norma di cui al terzo comma del citato art. 28, nella parte in cui
esclude l'impugnazione nel merito dell'ordinanza di sospensione del
processo, appare in contrasto con gli artt. 24 e 112 Cost.
Da un lato, infatti, l'ordinanza di sospensione si risolve in una
limitazione anche pregnante della libertà personale e quindi
costituisce violazione del diritto di difesa la mancata previsione
d'una immediata impugnativa nel merito del provvedimento. Da un altro
lato, il pubblico ministero non ha la possibilità di concludere nel
merito né di far valere, attraverso un'impugnativa nel merito, il
suo dissenso dall'applicazione d'un istituto che può comportare
l'estinzione del reato.
In ordine alla terza questione, il Tribunale osserva che l'art. 29
del d.P.R. n. 448 del 1988 è in totale contrasto con la legge
delega, la quale non ha assolutamente previsto che all'esito del
periodo di sospensione il giudice possa dichiarare estinto il reato
ma ha semplicemente disposto il "dovere del giudice di valutare la
personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale ed
ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati di
sostegno disposti" e la "facoltà del giudice di sospendere il
processo per un tempo determinato, nei casi suddetti" e nulla di
più. La norma delegante, quindi, non consente l'introduzione
nell'ordinamento d'una nuova causa estintiva del reato costituita
dall'esito positivo della prova.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile od
infondata.
In ordine alla prima questione, l'Avvocatura osserva che - volendo
aderire all'interpretazione da cui parte l'ordinanza di rimessione -
poiché l'istituto del probation appartiene al diritto premiale, non
sussisterebbe alcuna irragionevolezza se il legislatore avesse scelto
di non ammettere al beneficio i delitti della massima gravità, come
quelli puniti con l'ergastolo.
Senonché, a parere dell'Avvocatura, il primo comma del citato
art. 28 deve essere interpretato in senso diverso, dal momento che
esso non pone alcun limite al potere discrezionale del giudice di
disporre la sospensione del processo "quando ritiene di dover
valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta
a norma del secondo comma". Il riferimento alla pena prevista per il
reato per il quale si procede è infatti contenuto soltanto nel
secondo periodo del comma citato, il quale commisura la durata
massima della sospensione del processo all'entità della pena
suddetta. Consegue che dall'omessa menzione, in quest'ultima
disposizione, dei reati punibili con l'ergastolo non può farsi
discendere l'esclusione di tali reati dall'ambito d'applicazione del
probation.
D'altra parte, dall'esame dei lavori preparatori non si ricava
alcun indizio della volontà del legislatore di non consentire
l'applicazione generalizzata dell'istituto, scelta questa che,
proprio perché in contraddizione con le particolari finalità del
probation, avrebbe dovuto comportare almeno l'illustrazione delle
ragioni dell'esclusione della sua applicazione per alcune categorie
di reati.
Quanto alla seconda questione, l'Avvocatura osserva
preliminarmente che essa è irrilevante, non esistendo attualmente
un'ordinanza di sospensione del processo impugnabile; ed è comunque
infondata perché il diritto d'impugnazione nel merito dei
provvedimenti del giudice non costituisce esplicazione necessaria del
diritto di difesa di cui all'art. 24 Costituzione, né è espressione
di altro principio costituzionale.
D'altra parte, l'obbligo di sentire le parti, previsto dall'art.
28, primo comma, è posto a garanzia d'un pieno coinvolgimento delle
parti stesse nella formazione del convincimento del giudice sulla
necessità ed opportunità della prova e sull'idoneità del progetto.
Non si comprende poi il richiamo all'art. 112 Cost. in quanto il
provvedimento di sospensione può intervenire solo dopo che il
pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale.
Quanto alla terza questione, l'Avvocatura osserva che anch'essa è
irrilevante, perché nel giudizio a quo non può ancora parlarsi
d'estinzione del reato; ed è comunque infondata perché proprio
l'assenza di direttive vincolanti sul punto indica la volontà del
legislatore delegante di rimettere alla discrezionalità del Governo
la definizione dell'epilogo processuale del probation e dei suoi
effetti sul piano sostanziale. Considerato in diritto
1. - Delle tre questioni di legittimità costituzionale sollevate
dall'ordinanza di rimessione, di cui in narrativa, la prima da
decidere è quella relativa agli artt. 28, primo comma, del d.P.R. n.
448/1988 e 30 del decreto legislativo n. 272/1989, con riferimento
all'art. 3 Cost., nella parte in cui escludono l'applicabilità
dell'istituto della sospensione del processo e della messa in prova
della personalità del minorenne, di cui al primo comma del precitato
art. 28 del d.P.R. n. 448/1988.
A dire il vero, già il contrasto tra la premessa dalla quale
parte il giudice a quo nel sollevare l'eccezione di legittimità
costituzionale (esclusione, da parte del legislatore del 1988,
dell'applicabilità dell'istituto della sospensione del processo per
la "messa in prova" del minorenne alle ipotesi di reati punibili con
la pena dell'ergastolo) e la legge delega (art. 3, lett. e) che non
pone alcuna limitazione, come esattamente riconosce lo stesso
giudice, all'applicabilità dell'istituto in esame in ragione del
tipo di reato contestato al minorenne, avrebbe dovuto indurre a
ripensare alla premessa, sopra accennata, dalla quale parte
l'ordinanza di rimessione. Un contrasto così evidente e grave tra
legge delega e decreto delegato rimarrebbe davvero senza
giustificazione e dovrebbe subito esser sanato, nelle dovute forme, a
parte il riferimento all'art. 3 Cost. E si tenga conto che l'art. 3,
lett. e) della legge 16 febbraio 1987, n. 81 è, in proposito,
inequivoco: "dovere del giudice di valutare compiutamente la
personalità del minorenne sotto l'aspetto psichico, sociale ed
ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli
interventi di sostegno disposti; facoltà del giudice di sospendere
il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti...".
Lo stesso giudice a quo, peraltro, esattamente rileva
l'incomprensibilità di rendere inapplicabile l'istituto in esame nei
confronti di minorenni proprio nelle ipotesi dei più gravi reati
nelle quali l'accertamento in ordine alla personalità del minore è
sicuramente più necessario, se non indispensabile. Insomma, e lo
rileva la stessa ordinanza di rimessione, l'innovazione più
significativa e coraggiosa operata dal nuovo codice di procedura
penale non troverebbe applicazione proprio nei casi più gravi in cui
essa innovazione è più che mai necessaria, la stessa gravità del
reato non potendo escludere, in un minorenne, un eccezionale, non
più ripetibile, momento di anomalo sviluppo della personalità.
Nel predetto quadro acquistano ancor più rilievo le oggettive
ragioni che non consentono d'aderire all'interpretazione che degli
articoli impugnati offre l'ordinanza di rimessione.
È ben vero che l'ergastolo è pena di specie diversa dalla
reclusione. Ma già l'analisi letterale del primo comma dell'art. 28
del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 induce a conclusioni diverse da
quelle assunte, in proposito, dall'ordinanza di rimessione.
Il predetto comma si compone, infatti, di due distinti periodi,
nel primo dei quali si determina ed enuncia il generale potere
discrezionale del giudice, allorché ritiene di dover valutare la
personalità del minorenne all'esito della prova, di sospendere il
processo. Or in tal periodo nulla, proprio nulla, si dice in ordine
ad eventuali limiti all'esercizio del predetto potere discrezionale.
È nel secondo periodo dello stesso comma, intatto ed intero
rimanendo il già conferito potere discrezionale del giudice, che,
dovendosi differenziare la disciplina dell'istituto (in particolare,
la durata della sospensione del processo: giammai l'ambito materiale
del predetto potere discrezionale) si fa riferimento alla durata
della pena detentiva, ovviamente, per stabilire una durata di
sospensione del processo più lunga per le ipotesi di reati puniti
con pena più grave.
La mancanza, durante i lavori preparatori degli articoli
impugnati, del benché minimo accenno ad un dubbio sull'applicazione
generalizzata dell'istituto; la perfetta coerenza della scelta
legislativa con le peculiari finalità del probation, oltre alle
ragioni innanzi esposte, relative alla coerenza della predetta scelta
con le indicazioni della legge delega, convincono che la questione di
legittimità costituzionale ora discussa è da dichiararsi non
fondata in quanto gli articoli impugnati già consentono
l'applicabilità dell'istituto della sospensione del processo per la
messa in prova del minorenne anche allorché si proceda per reati
punibili con la pena dell'ergastolo.
2. - Le altre due questioni di legittimità costituzionale,
sollevate dall'ordinanza di rimessione in epigrafe specificata, la
prima relativa agli artt. 28, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, in
riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., la seconda relativa agli artt.
29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 272, nella parte in cui è prevista l'estinzione
del reato in caso di esito positivo della prova, in riferimento agli
artt. 70 e 76 Cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 3 lett.
e) della legge 16 febbraio 1987, n. 81, devono essere dichiarate
inammissibili in quanto, allo stato, irrilevanti.
Va, infatti, osservato che non risulta emessa, nel giudizio a quo,
alcuna ordinanza di sospensione del processo di cui in narrativa: né
poteva essere emessa, essendo stato sollevato, appunto dalla stessa
ordinanza di rimessione, dubbio sulla legittimità costituzionale
dell'applicabilità dell'istituto della sospensione del processo per
la messa in prova del minorenne, nell'ipotesi in cui si proceda, come
nella specie, per reato punibile con la pena dell'ergastolo.
E poiché, non essendo stata emessa l'ora indicata ordinanza di
sospensione processuale, è, ovviamente, intempestiva e, pertanto,
irrilevante, anche ogni discussione di merito in ordine alla
legittimità costituzionale degli effetti (peraltro ipotetici) della
stessa ordinanza, anche la seconda questione indicata nel n. 2) di
questa decisione, va dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., dal Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza del 12
marzo 1990, relativa agli artt. 28, primo comma, del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 272, nella parte in cui escludono, per i reati puniti con la pena
dell'ergastolo, l'applicabilità dell'istituto della sospensione del
processo per la messa in prova della personalità dell'imputato;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale, sollevata dalla precitata ordinanza del Tribunale per
i minorenni di Roma, in riferimento agli artt. 24 e 112 Costituzione,
relativa agli artt. 28, terzo comma, del citato d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
nella parte in cui escludono l'impugnazione nel merito dell'ordinanza
di sospensione del processo;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 70 e 76
Costituzione, relativa agli artt. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.
448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nella parte
in cui prevedono l'estinzione del reato in caso di esito positivo
della prova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte