Art. 29
[1]Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova
[2]1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo.
[3]Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti