Ordinanza n. 412/1991
Altra decisione · depositata il 12/11/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 127, terzo e
quarto comma e 599, secondo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1991 dalla Corte di assise
di appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Ragagnin
Pietro, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che la Corte di assise di appello di Torino ha, con
ordinanza del 7 marzo 1991, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 127,
terzo e quarto comma, e 599, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui prevedono che nel giudizio abbreviato in
grado d'appello l'imputato, detenuto in luogo posto fuori della
circoscrizione del giudice e che ne abbia fatto richiesta, debba
essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di
sorveglianza del luogo;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un
giudizio d'appello a carico di persona imputata di uxoricidio
aggravato dalla premeditazione - reato in ordine al quale è
comminata la pena dell'ergastolo (v. art. 577, primo comma, n. 3, del
codice penale) - condannata in primo grado, in esito a giudizio
abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione irrogata a norma
dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura
penale;
che questa Corte, con sentenza n. 176 del 1991, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 442, secondo comma,
ultimo periodo, del codice di procedura penale ("Alla pena
dell'ergastolo è sostituita la reclusione di anni trenta");
e che, quindi, spetta al giudice rimettente verificare se, in
conseguenza della indicata decisione della Corte che ha espunto
dall'ordinamento il giudizio abbreviato per reati in ordine ai quali
è comminata la pena dell'ergastolo, la questione sollevata sia
tuttora rilevante nel processo a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di assise di appello
di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte