Corte costituzionale

Ordinanza n. 412/1991

Altra decisione · depositata il 12/11/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 127, terzo e

quarto comma e 599, secondo comma, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1991 dalla Corte di assise

di appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Ragagnin

Pietro, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che la Corte di assise di appello di Torino ha, con

ordinanza del 7 marzo 1991, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 127,

terzo e quarto comma, e 599, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui prevedono che nel giudizio abbreviato in

grado d'appello l'imputato, detenuto in luogo posto fuori della

circoscrizione del giudice e che ne abbia fatto richiesta, debba

essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di

sorveglianza del luogo;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un

giudizio d'appello a carico di persona imputata di uxoricidio

aggravato dalla premeditazione - reato in ordine al quale è

comminata la pena dell'ergastolo (v. art. 577, primo comma, n. 3, del

codice penale) - condannata in primo grado, in esito a giudizio

abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione irrogata a norma

dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura

penale;

che questa Corte, con sentenza n. 176 del 1991, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 442, secondo comma,

ultimo periodo, del codice di procedura penale ("Alla pena

dell'ergastolo è sostituita la reclusione di anni trenta");

e che, quindi, spetta al giudice rimettente verificare se, in

conseguenza della indicata decisione della Corte che ha espunto

dall'ordinamento il giudizio abbreviato per reati in ordine ai quali

è comminata la pena dell'ergastolo, la questione sollevata sia

tuttora rilevante nel processo a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di assise di appello

di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte