Sentenza n. 412/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 35legge 56/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1,
della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di
psicologo), promossi con tre ordinanze emesse il 26 settembre ed il 7
dicembre 1994 dal Tribunale di Firenze ed il 13 febbraio 1995 dal
Tribunale di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 62, 169 e 242
del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 7, 14 e 19, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visti gli atti di costituzione di Serena Biagini,
dell'Associazione unitaria psicologi italiani, dell'Ordine degli
psicologi della Toscana, di Annamaria Allegri D'Amico e dell'Ordine
degli psicologi della Lombardia nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Uditi l'avvocato Natale Giallongo per Serena Biagini e
l'Associazione unitaria psicologi italiani, l'avvocato Valerio Onida
per Annamaria Allegri D'Amico, gli avvocati Alberto Azzena e Paolo
Carrozza per l'Ordine degli psicologi della Toscana, gli avvocati
Cristiano Romano ed Eugenio Merlino per l'Ordine degli psicologi
della Lombardia e l'avvocato dello Stato Claudio Linda per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 26 settembre
(r.o. n. 62 del 1995) ed il 7 dicembre 1994 (r.o. n. 169 del 1995)
nel corso di altrettanti procedimenti promossi nei confronti
dell'Ordine degli psicologi della Toscana da iscritti all'albo degli
psicologi non ammessi all'esercizio dell'attività psicoterapeutica
perché laureati da meno di cinque anni, il Tribunale di Firenze ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 32 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, della
legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di
psicologo). Questa disposizione stabilisce - in deroga alla
disciplina a regime, che subordina l'esercizio dell'attività
psicoterapeutica ad un'apposita specializzazione conseguita dopo la
laurea in psicologia o in medicina e chirurgia (art. 3 della legge n.
56 del 1989) - che, in via di prima applicazione della legge, è
consentita l'attività psicoterapeutica per gli iscritti agli ordini
degli psicologi o dei medici, laureati da almeno cinque anni, che
abbiano acquisito una specifica formazione professionale in
psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con
l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la
continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica. La
stessa legge prevede poi che spetta agli ordini stabilire la
validità delle certificazioni (art. 35, comma 2) e che queste
disposizioni sono applicabili fino al compimento del quinto anno
successivo alla data di entrata in vigore della legge (art. 35, comma
3).
Il Tribunale di Firenze ritiene che il possesso della laurea da
almeno cinque anni sia un requisito diverso ed ulteriore rispetto a
quello del raggiungimento di una sufficiente formazione professionale
e sia inoltre stabilito non solo per i medici ma anche per gli
iscritti all'albo degli psicologi. Non si terrebbe così
adeguatamente conto che prima della disciplina legislativa della
professione di psicologo l'esercizio della psicoterapia era
consentito anche a non laureati. La necessità della laurea
conseguita da almeno cinque anni sarebbe una condizione formale,
diretta a stabilire una presunzione di sufficiente maturazione
professionale, che si sovrapporrebbe al giudizio dell'ordine
sull'idoneità e sufficienza del curriculum formativo e professionale
dell'aspirante al riconoscimento.
Il requisito temporale connesso alla laurea contrasterebbe con
vari parametri costituzionali: con l'art. 3, perché gli iscritti
all'albo con la stessa preparazione professionale in psicoterapia
riceverebbero un trattamento irragionevolmente differenziato per
effetto di questo requisito; con l'art. 35, perché soggetti con
adeguata preparazione verrebbero impediti a proseguire l'esercizio di
una professione legittimamente intrapresa; con l'art. 32, perché i
pazienti di chi non è ammesso a continuare l'esercizio
dell'attività di psicoterapia sarebbero ingiustificatamente
costretti ad interrompere una terapia in corso o a sostituire il
proprio psicoterapeuta con un altro.
2. - In uno dei giudizi promossi dal Tribunale di Firenze (r.o. n.
62 del 1995) si sono costituiti Serena Biagini, l'Associazione
unitaria psicologi italiani e l'Ordine degli psicologi della Toscana,
tutti parte nel processo principale.
2.1. - Serena Biagini e l'Associazione unitaria psicologi italiani
hanno chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale
della disposizione denunciata e, comunque, che siano indicati i
criteri ermeneutici per la corretta applicazione della norma.
2.2. - L'Ordine degli psicologi della Toscana ha chiesto invece
che sia dichiarata l'infondatezza della questione, o, in subordine,
che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 35 della legge
n. 56 del 1989 sia limitata alla parte in cui tale disposizione
esclude dal riconoscimento dell'esercizio dell'attività
psicoterapeutica coloro che si siano laureati dopo l'entrata in
vigore della legge (10 marzo 1989), ma in una sessione dell'anno
accademico 1988-1989.
L'Ordine degli psicologi sottolinea la delicatezza dell'attività
demandata agli psicoterapeuti e segnala che il legislatore ha voluto
assoggettare a particolari cautele e garanzie l'esercizio di questa
professione.
I requisiti previsti per l'accesso alla professione di
psicoterapeuta, maggiori rispetto a quelli richiesti per la
professione di psicologo, si rifletterebbero anche sulla disciplina
transitoria, che stabilisce modalità di accesso diverse per le due
attività.
La disposizione denunciata condizionerebbe il riconoscimento
delle posizioni di chi esercitava l'attività di psicoterapeuta già
prima dell'entrata in vigore della legge all'accertamento di
requisiti tali da garantire, anche nell'interesse della salute
psichica dei cittadini, l'effettiva capacità professionale di chi
intenda proseguire nell'esercizio di tale attività, senza essere in
possesso del più qualificante dei requisiti posti dall'art. 3 della
stessa legge: la frequenza di un corso quadriennale di
specializzazione ed il superamento dei relativi esami.
La verifica della ragionevolezza delle norme transitorie dovrebbe
essere effettuata in relazione non solo alla precedente situazione,
priva di regole, ma anche all'attuale regime, di severa selezione per
l'accesso alla professione. Sarebbe, difatti, irragionevole
introdurre un regime rigoroso e restrittivo per il futuro,
consentendo tuttavia, con norme transitorie assai blande, una
sanatoria generalizzata delle posizioni precedenti.
Ad avviso dell'Ordine degli psicologi, non sarebbe irragionevole
avere posto il requisito del possesso della laurea da almeno cinque
anni, che costituisce elemento di legittima ed oggettiva
differenziazione.
La barriera temporale potrebbe ragionevolmente fare riferimento
all'anno accademico di laurea, seguendo il ciclo degli studi
universitari, piuttosto che ad una data fissa. In tal modo il
quinquennio della laurea comprenderebbe il periodo che rientra
utilmente nelle sessioni di esame dell'anno accademico preso in
considerazione.
3. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
inammissibili e, in subordine, infondate.
L'Avvocatura eccepisce anzitutto l'irrilevanza delle questioni,
avendo le parti private conseguito la laurea successivamente
all'entrata in vigore della legge, sicché ad esse non sarebbe
applicabile il regime transitorio previsto dall'art. 35 della legge
n. 56 del 1989, ma quello ordinario stabilito dall'art. 3 della
stessa legge.
Nel merito l'Avvocatura ritiene che l'art. 35, comma 1, della
legge n. 56 del 1989 non violi i parametri costituzionali indicati
nelle ordinanze di rimessione.
Nell'operare il collegamento tra la nuova regolamentazione e la
preesistente situazione di fatto, il requisito del conseguimento
della laurea da almeno cinque anni non costituirebbe la presunzione
di una sufficiente maturazione professionale, ma il limite temporale
per assicurare la continuità tra due situazioni diversamente
disciplinate.
4. - Con ordinanza emessa il 13 febbraio 1995 (r.o. n. 242 del
1995) nel corso di un giudizio promosso da un'iscritta all'albo degli
psicologi per ottenere l'annullamento del diniego, da parte
dell'Ordine, dell'ammissione all'esercizio dell'attività
psicoterapeutica, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 35 della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 35, comma 1, della legge n. 56 del 1989, nella parte in
cui, nel prevedere quale requisito per l'esercizio dell'attività
psicoterapeutica il possesso del diploma di laurea, esclude i non
laureati, sebbene siano stati iscritti all'albo degli psicologi per
avere operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche,
ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o
internazionale (art. 32, lettera d), della stessa legge).
Si prefigurerebbe così un irragionevole divieto di svolgimento
dell'attività di psicoterapia per coloro che, in base all'esercizio
di tale attività, hanno conseguito l'iscrizione all'albo degli
psicologi.
Avere privilegiato il possesso del diploma di laurea, anche in
materie che non hanno attinenza con la psicologia e la psicoterapia,
lederebbe gli artt. 3 e 35 della Costituzione. Con una norma
intrinsecamente irragionevole sarebbero discriminati nell'accesso
alla professione di psicoterapeuta i non laureati, che abbiano
tuttavia acquisito una sostanziale specifica formazione, esercitando
in precedenza tale attività.
5.1. - Si è costituito in giudizio l'Ordine degli psicologi della
Lombardia, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata.
Il dubbio di legittimità costituzionale sarebbe irrilevante per
giudicare la posizione di chi è privo di qualsiasi laurea, se si
sostiene l'irragionevolezza di una norma che non limita il titolo di
studio alle sole lauree attinenti alla psicologia ed alla
psicoterapia.
Nel merito l'Ordine degli psicologi ritiene che non sarebbe
irragionevole prescrivere, con la disciplina transitoria, che
l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia sorretto da una
cultura, quanto meno, di livello universitario.
La regola che vuole l'attività di psicoterapia preclusa ai non
laureati costituirebbe un principio cardine della legge. Secondo la
difesa dell'Ordine, il maggiore rigore rispetto alla psicologia è
posto a garanzia dei destinatari dell'attività ed è giustificato
dal fatto che la psicoterapia non si arresta alla osservazione ed
allo studio della condotta, ma si estende al trattamento dei disturbi, determinando una interazione sul paziente. Potendo realizzare
modificazioni della condizione psichica di quest'ultimo, la
psicoterapia deve essere esercitata esclusivamente da chi, in ragione
degli studi compiuti e dell'attività svolta, abbia dimostrato di
avere raggiunto un elevato livello di affidabilità professionale.
La diversità di attività dello psicologo e dello psicoterapeuta
consentirebbe di ritenere non irragionevole che gli iscritti all'albo
degli psicologi, se non laureati, non siano ammessi ad esercitare
l'attività psicoterapeutica.
5.2. - Si è costituita anche Annamaria Allegri D'Amico, parte
privata nel giudizio principale, sostenendo che all'art. 35 della
legge n. 56 del 1989 può essere attribuito un significato conforme a
Costituzione e concludendo, altrimenti, per l'accoglimento della
questione.
La norma denunciata subordinerebbe l'esercizio dell'attività
psicoterapeutica al possesso del diploma di laurea da almeno cinque
anni solo per gli iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri,
ma non anche per gli iscritti all'ordine degli psicologi sulla base
delle altre disposizioni transitorie (artt. 32, 33 e 34 della legge
n. 56 del 1989), per le quali il titolo di studio non è condizione
sempre necessaria. In questi casi la mancanza della laurea sarebbe
compensata dalla specifica formazione e dalla continuità di
esercizio professionale, requisiti questi già dimostrati ed
accertati dallo stesso ordine all'atto dell'iscrizione all'albo.
La diversa interpretazione porterebbe ad un'irragionevole
discriminazione, quanto all'esercizio dell'attività
psicoterapeutica, in danno dei non laureati, che abbiano ottenuto
l'iscrizione all'albo degli psicologi proprio in forza di
un'accertata e documentata esperienza professionale nel campo della
psicoterapia, con riconoscimenti nazionali e internazionali. Inoltre
si determinerebbe una contraddittorietà nel testo normativo,
rivelatrice di un'intrinseca irrazionalità.
Anche la determinazione dei requisiti abilitanti all'esercizio
dell'attività psicoterapeutica sarebbe irragionevole. L'art. 35,
comma 1, della legge n. 56 del 1989 privilegerebbe, per gli iscritti
all'ordine degli psicologi, il possesso di una laurea qualsiasi,
anche in materia distante da quella relativa allo specifico settore
professionale, e svaluterebbe l'esperienza scientifica e
professionale dei non laureati.
Il divieto di continuare a svolgere l'attività psicoterapeutica
comprimerebbe il diritto al lavoro di quanti, pur non laureati, sono
iscritti all'albo degli psicologi, determinando un contrasto, oltre
che con l'art. 35, primo comma, anche con l'art. 4, primo comma,
della Costituzione, contrasto che, secondo la difesa della parte
privata, può essere prospettato senza che ciò comporti un
allargamento della questione di legittimità costituzionale, giacché
l'art. 4 della Costituzione enuncia un principio poi specificato
dall'art. 35.
6. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della
questione.
L'Avvocatura ritiene che la posizione differenziata degli
psicoterapeuti, nell'ambito della categoria degli psicologi,
introdotta dal regime ordinario della legge attraverso la previsione
per i primi di titoli e requisiti più severi, attesa la particolare
delicatezza dell'attività da essi esercitata, non poteva non
riflettersi anche sulla disciplina dettata per il periodo
transitorio, che richiede, con la laurea da almeno cinque anni, un
requisito di approfondimento e maturazione professionale. Non si
tratterebbe di una laurea qualsiasi, ma della laurea in psicologia o
in medicina, o quanto meno, di una laurea accompagnata dai requisiti
richiesti dall'art. 32 della legge n. 56 del 1989 ai fini
dell'iscrizione all'albo degli psicologi.
7.1. - Nel giudizio promosso dal Tribunale di Firenze con la prima
delle ordinanze di rimessione hanno depositato memorie, in
prossimità dell'udienza, Serena Biagini e l'Associazione unitaria
psicologi italiani. La difesa delle parti private afferma che l'art.
35 della legge n. 56 del 1989, imponendo il possesso del diploma di
laurea ultraquinquennale, avrebbe scelto requisiti di selezione
eterogenei rispetto a quelli previsti dall'art. 3 della stessa legge
ed ultronei rispetto alla verifica della necessaria formazione ed
esperienza professionale. L'aggravamento recato dalla norma
denunciata sarebbe pertanto del tutto estraneo alle finalità della
disciplina a regime.
Il riferimento temporale all'anno accademico di conseguimento del
diploma, anziché alla data dell'esame di laurea, non escluderebbe
l'irragionevolezza della norma, posto che da ciò non deriverebbe
comunque una garanzia o la logica presunzione di un'adeguata
preparazione.
7.2. - Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria,
con la quale ribadisce l'eccezione di inammissibilità, dal momento
che la ricorrente ha conseguito la laurea in psicologia soltanto dopo
l'entrata in vigore della legge n. 56 del 1989 e non ha dimostrato di
possedere, a prescindere dalla laurea, gli altri requisiti occorrenti
per il riconoscimento dell'attività psicoterapeutica.
8. - Sempre in prossimità dell'udienza la difesa di Annamaria
Allegri D'Amico ha depositato una memoria, riaffermando che l'inciso
"laureati da almeno cinque anni" si riferisce ad una laurea in
qualsiasi disciplina.
L'ammissione all'albo degli psicologi prevista, nel regime
transitorio, dall'art. 32, lettera d), della legge n. 56 del 1989
sarebbe stata prefigurata con specifico riferimento a quanti
svolgevano già da tempo attività professionale nel campo
psicoanalitico, che è stato caratterizzato da processi di formazione
lunghi, rigorosi e selettivi, sviluppati al di fuori del contesto
universitario.
Sarebbe contraddittorio tenere conto di questa particolarità ai
fini dell'iscrizione all'albo e precludere poi l'attività
psicoterapeutica, il cui esercizio pregresso, oggetto di valutazioni
di speciale merito, è stato assunto a titolo per l'iscrizione di
diritto all'albo degli psicologi. Considerato in diritto
1. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal
Tribunale di Firenze, con due ordinanze di analogo contenuto, e dal
Tribunale di Milano concernono le norme transitorie della legge 18
febbraio 1989, n. 56, la quale disciplina, con l'ordinamento della
professione di psicologo, anche l'esercizio dell'attività
psicoterapeutica.
Definita la professione di psicologo (art. 1), che può essere
svolta dai laureati in psicologia che abbiano superato l'esame di
Stato e siano iscritti nell'albo tenuto dall'ordine professionale
(art. 2), contestualmente istituito (art. 5), la legge n. 56 del 1989
riserva l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai soli laureati
in medicina e chirurgia o in psicologia che abbiano seguito appositi
corsi quadriennali di specializzazione e formazione (art. 3).
Nella prima applicazione della legge sono tuttavia ammessi
all'esercizio dell'attività psicoterapeutica gli iscritti all'albo
degli psicologi o dei medici "laureati da almeno cinque anni", che
siano in possesso di specifici requisiti professionali o scientifici
ed abbiano svolto con preminenza e continuità l'attività
psicoterapeutica (art. 35).
Tutte le ordinanze considerano il requisito della laurea riferito
tanto ai medici che agli psicologi e ritengono che esso costituisca
una condizione ulteriore rispetto alla formazione professionale.
Il termine di almeno cinque anni per il possesso della laurea,
decorrendo dall'entrata in vigore della nuova disciplina (10 marzo
1989), dipenderebbe, secondo il Tribunale di Firenze, da elementi
casuali, quali la data di pubblicazione della legge e l'andamento
delle sessioni di laurea nelle università. Il requisito del
quinquennio di possesso del titolo di studio sarebbe in contrasto con
gli artt. 3, 35 e 32 della Costituzione, in quanto i laureati da meno
di cinque anni potrebbero avere egualmente svolto per oltre un
quinquennio attività di psicoterapia, per la quale in precedenza non
era richiesta la laurea, e potrebbero avere conseguito la stessa
preparazione professionale di chi sia laureato da oltre cinque anni.
Nondimeno essi riceverebbero un trattamento ingiustificatamente
differenziato, non essendo più ammessi a svolgere attività
psicoterapeutica. Inoltre l'impedimento a proseguire nell'esercizio
di un'attività legittimamente intrapresa violerebbe il loro diritto
al lavoro, mentre sarebbe leso il diritto alla salute dei pazienti,
ingiustificatamente costretti ad interrompere una terapia in corso.
Il Tribunale di Milano ritiene che la stessa disposizione, ponendo
il requisito della laurea, sia in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, perché esclude in modo irragionevolmente
discriminatorio dall'attività psicoterapeutica coloro che, in base
all'art. 32, lettera d), della stessa legge, hanno conseguito
l'iscrizione all'albo degli psicologi, in prima applicazione della
legge, proprio per aver operato per almeno tre anni nelle discipline
psicologiche, acquisendo una specifica e riconosciuta formazione.
Viene anche prospettata, indicando quale parametro di raffronto
l'art. 35 della Costituzione, la lesione del diritto al lavoro di
chi, essendo privo di laurea, non può più svolgere l'attività
psicoterapeutica, in precedenza esercitata con adeguati
riconoscimenti.
2. - Le questioni di legittimità costituzionale, riferite, sia
pure con prospettazioni diverse, alla stessa disposizione
legislativa, sono connesse; i relativi giudizi possono pertanto
essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - L'eccezione di inammissibilità, proposta dall'Avvocatura
dello Stato nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dal
Tribunale di Firenze e dall'Ordine degli psicologi della Lombardia
nel giudizio promosso dal Tribunale di Milano, non può essere
accolta.
I giudici rimettenti motivano adeguatamente in ordine
all'applicabilità della disciplina transitoria prevista dalla legge
n. 56 del 1989 ai casi sottoposti al loro giudizio ed alla
pregiudizialità della soluzione del dubbio di legittimità
costituzionale rispetto alla decisione del processo. Pertanto la
motivazione del giudizio di rilevanza e l'ordine di esame delle
questioni nel giudizio principale non possono essere oggetto di
riesame e sindacato da parte della Corte.
4. - Nel merito le questioni non sono fondate.
Disciplinando per la prima volta l'ordinamento della professione
di psicologo, il legislatore ha ritenuto di riservare l'esercizio di
tale professione - caratterizzata dall'uso degli strumenti
conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi e le
attività di abilitazione - riabilitazione e di sostegno in ambito
psicologico - ai laureati in questa disciplina i quali, dopo un
tirocinio pratico, abbiano superato l'esame di Stato e siano iscritti
all'apposito albo professionale.
La stessa legge disciplina, oltre alle attività proprie dello
psicologo, anche l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, che non
si limita allo studio della condotta, ma provvede al trattamento ed
alla cura non farmacologica dei disturbi e richiede una specifica ed
ulteriore formazione professionale. Questa attività, considerata di
più elevata specializzazione, è riservata ai laureati in psicologia
o in medicina e chirurgia che abbiano frequentato, presso scuole
universitarie di specializzazione o presso istituti riconosciuti,
appositi corsi di durata almeno quadriennale, che prevedano una
formazione ed un addestramento particolare in psicoterapia.
Per effetto della scelta legislativa l'attività psicoterapeutica
non può più essere svolta liberamente da chiunque, ma diviene una
professione che può essere esercitata solo da chi sia in possesso di
particolari titoli e requisiti. Lo stesso legislatore ha tuttavia
previsto una disciplina transitoria che, nella prima applicazione
della legge, consente l'iscrizione all'albo degli psicologi con
modalità agevolate (artt. 32, 33 e 34) ed ammette, a determinate
condizioni, il riconoscimento dell'attività psicoterapeutica già
svolta al fine di consentirne la prosecuzione (art. 35).
In pieno parallelismo con la diversa gradazione, nella disciplina
a regime, dei requisiti per l'iscrizione all'albo degli psicologi e
per l'attività psicoterapeutica, anche le norme transitorie
prevedono per l'ammissione all'esercizio dell'attività
psicoterapeutica requisiti ulteriori rispetto a quelli occorrenti per
la sola iscrizione all'albo degli psicologi.
L'attività psicoterapeutica, difatti, disciplinata unitariamente
tanto per i medici quanto per gli psicologi, richiede una specifica
idoneità professionale, che presuppone, tanto in campo medico che
psicologico, una specializzazione ed una qualificazione superiori a
quelle richieste per l'esercizio della professione di base.
In questo contesto normativo non è irragionevole avere previsto
che per svolgere, o continuare a svolgere, l'attività
psicoterapeutica gli psicologi debbano possedere, oltre ai requisiti
che legittimano l'iscrizione all'albo nella prima applicazione della
legge, anche la laurea conseguita da almeno cinque anni.
Se pure fosse corretta l'interpretazione della disposizione
denunciata, secondo la quale il diploma di laurea potrebbe essere
stato conseguito anche in discipline diverse da quelle che
caratterizzano la professione di psicologo, comunque il titolo di
studio sarebbe richiesto non irragionevolmente per attestare un
livello culturale superiore, quale base considerata indispensabile
per la formazione di un curriculum scientifico e professionale
adeguato.
Una volta ammessa la necessità della laurea per poter esercitare
l'attività psicoterapeutica, non è irragionevole che il titolo di
studio preceda la maturazione professionale, derivante dall'attività
svolta per un adeguato arco di tempo, tanto più se l'esercizio di
essa sostituisce la specializzazione, prevista dalla disciplina a regime, che si consegue solo dopo la laurea, mediante corsi di durata
quadriennale.
Posta la distinzione tra le attività consentite allo psicologo e
quelle riservate allo psicoterapeuta - secondo una diversità di
prestazioni la cui legittimità non è stata messa in dubbio - non si
può ritenere che determini una discriminazione, o sia irragionevole,
che chi è legittimato ad iscriversi all'albo degli psicologi, avendo
operato, senza il possesso della laurea, per almeno tre anni nelle
discipline psicologiche, non abbia tuttavia titolo per essere
ritenuto idoneo anche all'esercizio dell'attività psicoterapeutica,
sia pure in precedenza svolta.
5. - La disposizione denunciata non si pone in contrasto neppure
con gli altri parametri di valutazione della legittimità
costituzionale indicati dalle ordinanze di rimessione, che non
possono essere integrati da altri ad opera delle parti private.
L'art. 35 della Costituzione, tutelando il lavoro in tutte le sue
forme, non esclude in alcun modo che il legislatore possa
disciplinare una professione, riservando ragionevolmente l'esercizio
di una determinata attività a chi sia in possesso di specifici
requisiti attitudinali, ritenuti necessari per garantire un adeguato
livello di capacità tecnica, tanto più se l'attività consiste
nella cura della persona e tocca quindi aspetti inerenti alla tutela
del diritto alla salute.
La salvaguardia delle posizioni pregresse è inoltre attuata, nel
caso della professione di psicologo e dell'attività
psicoterapeutica, dalle norme transitorie della legge n. 56 del 1989,
che consentono l'iscrizione agevolata all'albo ed il riconoscimento
dell'attività psicoterapeutica per chi possegga i titoli di studio
ed i requisiti professionali non irragionevolmente stabiliti dal
legislatore.
Non può essere infine ravvisata una lesione del diritto alla salute del paziente che veda interrotto il rapporto con lo
psicoterapeuta che non abbia i requisiti di idoneità stabiliti per
l'esercizio della professione. Una volta ammesso che questa attività
può essere riservata, a garanzia di chi si sottopone a terapia, solo
a quanti posseggano determinati requisiti, la carenza degli stessi
giustifica l'esclusione dall'attività, anche a tutela di chi è
curato da un soggetto privo dei titoli professionali dal legislatore
ritenuti necessari.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, della legge 18
febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 35 e 32 della Costituzione,
dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Milano con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte