Corte costituzionale

Ordinanza n. 412/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 391 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1998

dal giudice per le indagini preliminari c/o il Tribunale di Perugia

nel procedimento penale a carico di M. C., iscritta al n. 867 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 391

del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede "la

necessaria presenza di un rappresentante della Polizia giudiziaria

che ha partecipato alle operazioni di arresto e con diretta

cognizione dei fatti o, comunque, non consente al giudice per le

indagini preliminari procedente di chiedere l'intervento del

predetto, anche a chiarimento dei fatti";

che il rimettente, investito della richiesta del pubblico

ministero di convalida dell'arresto e di applicazione della custodia

cautelare in carcere, espone, in fatto, che nell'udienza di

convalida, relativa a due soggetti arrestati in flagranza, uno di

essi aveva negato, in contrasto con quanto risultava nel verbale di

arresto, di avere detenuto un quantitativo di stupefacente e di

essersene disfatto nel momento in cui era intervenuta la polizia

giudiziaria, sostenendo che la sostanza stupefacente era detenuta

dall'altro arrestato;

che quest'ultimo, a sua volta interrogato nell'udienza di

convalida, aveva confermato tale versione, assumendosi l'esclusiva

responsabilità del fatto;

che, a parere del rimettente, in tale situazione il giudice della

convalida si vedrebbe costretto a decidere sulle richieste del

pubblico ministero senza avere la possibilità di compiere alcuna

indagine volta a verificare quale delle contrastanti versioni

emergenti dal verbale di arresto e dalle dichiarazioni dei due

arrestati corrisponda alla realtà dei fatti;

che, al riguardo, il rimettente rileva che nell'analoga

situazione della convalida dell'arresto nel procedimento avanti al

pretore, l'art. 566 cod. proc. pen. ha opportunamente previsto che

l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto

venga autorizzato a rendere una relazione orale, così consentendo al

pretore di chiedere chiarimenti sui fatti e di "poter instaurare un

minimo di contraddittorio su circostanze dubbie o incerte";

che la norma censurata contrasterebbe quindi con l'art. 3 della

Costituzione per violazione del principio di uguaglianza, in quanto

opera una irragionevole discriminazione tra arrestati a seconda che

si tratti di reati di competenza del tribunale o del pretore; con

l'art. 24 Cost., perché l'arrestato "si troverebbe nella sostanziale

impossibilità di controbattere a quanto risulta in atti in un

momento determinante per la propria libertà personale"; con l'art.

97 Cost., sotto il profilo del buon andamento degli uffici, in quanto

si preclude al giudice di "compiere quanto necessario per raggiungere

un serio e maturato convincimento" e alla polizia giudiziaria di

fornire chiarimenti a fronte di contestazioni della difesa.

Considerato che nel sistema del codice di procedura penale

l'udienza di convalida dell'arresto, disciplinata dall'art. 391 cod.

proc. pen., è costruita come un momento di necessaria garanzia

sullo status libertatis volto esclusivamente a verificare, allo stato

degli atti e nei tempi brevissimi imposti dall'art. 13, terzo comma,

Cost., le condizioni di legittimità dell'arresto sulla base del

relativo verbale, trasmesso dal pubblico ministero a norma dell'art.

122 disp. att. cod. proc. pen. unitamente alla richiesta di

convalida;

che a tale funzione è congeniale la struttura dell'udienza di

convalida, ove l'unica presenza necessaria è quella del difensore, a

garanzia del diritto di difesa dell'arrestato, di cui viene disposto

l'interrogatorio, salvo che non abbia potuto o si sia rifiutato di

comparire (art. 391, commi 1 e 3, cod. proc. pen.), mentre il

pubblico ministero, se ritiene di non comparire, trasmette al giudice

le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su

cui le stesse si fondano (art. 390, comma 3-bis cod. proc. pen.),

ovvero, se comparso, si limita ad indicare i motivi dell'arresto e ad

illustrare le eventuali richieste in ordine alla libertà personale

(art. 391, comma 3, cod. proc. pen.);

che, a fronte di tale disciplina, il rimettente vorrebbe che al

giudice dell'udienza di convalida venisse riconosciuto il potere di

sentire l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito

l'arresto e redatto il relativo verbale, eventualmente in

contraddittorio con la persona arrestata, al fine di procedere ad un

più preciso accertamento dei fatti in caso di contrasti tra il

verbale di arresto e le dichiarazioni rese dagli arrestati in sede di

interrogatorio;

che ad avviso del rimettente l'impossibilità di sentire

l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria si porrebbe in contrasto

con l'art. 3 Cost., sia perché precluderebbe irragionevolmente al

giudice di compiere gli accertamenti necessari alla sua decisione,

sia perché - confrontata con la disciplina dell'udienza di convalida

dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo nel procedimento

davanti al pretore, prevista dall'art. 566 cod. proc. pen. -

determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli

arrestati per reati di competenza del tribunale e quelli per reati di

competenza del pretore, in quanto solo nel procedimento davanti al

pretore la legge prevede che l'ufficiale o l'agente di polizia

giudiziaria che presenta l'arrestato al pretore sia autorizzato a

rendere una relazione orale (art. 566, comma 3, cod. proc. pen.);

che, da un punto di vista generale, non contrasta con il

principio di ragionevolezza, stante la funzione e la struttura

dell'udienza di convalida, che l'art. 391 cod. proc. pen. non preveda

che il giudice possa acquisire nuovi elementi di valutazione e, in

particolare, sentire come testimoni gli agenti o gli ufficiali che

hanno eseguito l'arresto, in quanto tali incombenti si porrebbero in

radicale contrasto con i tempi brevissimi entro cui deve svolgersi e

concludersi l'udienza di convalida e con le finalità dell'udienza

stessa;

che, in particolare, non è conferente il tertium comparationis

addotto dal rimettente a sostegno della supposta violazione dell'art.

3 Cost.: l'art. 566 cod. proc. pen. si riferisce, infatti, alla

diversa situazione della convalida e del contestuale giudizio

direttissimo nel procedimento davanti al pretore, e pertanto il

confronto potrebbe in ipotesi porsi tra gli omologhi istituti della

convalida e del contestuale giudizio direttissimo rispettivamente

previsti per il procedimento davanti al pretore (art. 566 cod. proc.

pen.) e per i reati di competenza del tribunale (art. 449 cod. proc.

pen.);

che, peraltro, la relazione orale di cui all'art. 566, comma 3,

cod. proc. pen. è priva di quelle connotazioni testimoniali che

vorrebbe attribuirle il rimettente, ma risponde piuttosto, stante i

tempi brevissimi per la presentazione dell'arrestato direttamente in

udienza ai fini della celebrazione del giudizio direttissimo,

all'esigenza di consentire agli ufficiali o agenti di polizia

giudiziaria che hanno eseguito l'arresto di surrogare o integrare la

comunicazione scritta della notizia di reato prevista dall'art. 347,

comma 1, cod. proc. pen;

che, quindi, la relazione orale, che il rimettente vorrebbe

introdurre all'interno dell'udienza di convalida, non assolverebbe

comunque alla funzione di consentire al giudice di sentire a

chiarimento gli agenti verbalizzanti onde dirimere eventuali

contrasti tra il verbale di arresto e il contenuto delle

dichiarazioni rese dagli arrestati;

che infine, ove si attribuisse al giudice, al di fuori della

specifica e diversa ipotesi della relazione orale avanti al pretore,

la facoltà di citare d'ufficio e di esaminare gli ufficiali o agenti

di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto, tale attività

si qualificherebbe come una acquisizione di carattere testimoniale,

dalla quale deriverebbe, a titolo di necessaria attuazione del

principio del diritto alla prova, la conseguente ammissione di altri

testimoni eventualmente indicati dal pubblico ministero e dalla

difesa, snaturando così la struttura e la funzione dell'udienza di

convalida, sino all'impossibilità di concluderla nel rispetto dei

termini imposti dalla stessa Costituzione a tutela della

inviolabilità della libertà personale;

che prive di fondamento sono anche le censure mosse con

riferimento agli artt. 24 e 97 Cost;

che, ai fini della contestazione nel corso dell'udienza di

convalida delle risultanze emergenti dal verbale di arresto, il

diritto di difesa risulta sufficientemente garantito dalla presenza

necessaria del difensore e dall'interrogatorio dell'arrestato;

che comunque, in caso di effettiva lacunosità o

contraddittorietà degli elementi sottoposti alla sua valutazione, il

giudice, in omaggio al principio del favor libertatis dovrà

disattendere la richiesta del pubblico ministero, non convalidando

l'arresto;

che, in ordine all'art. 97 Cost., il principio del buon andamento

dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in

senso stretto, bensì all'organizzazione e al funzionamento

dell'amministrazione della giustizia (v. da ultimo sentenze n. 381

del 1999 e n. 53 del 1998);

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata sotto tutti i profili prospettati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 391 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione,

dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte