Sentenza n. 413/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 223/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con
ordinanza emessa il 18 maggio 1994 dal Pretore di Lecce nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Cotardo Tiziana ed altre e
la Ditta Luel ed altri iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1994
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore
Renato Granata;
Uditi l'avv. Giuseppe Fabiani per l'INPS e l'avvocato dello Stato
Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio promosso da Cotardo Tiziana ed altri (tutti
licenziati per cessazione dell'attività aziendale) nei confronti del
datore di lavoro, nonché dell'INPS e del Ministero del lavoro, al
fine di ottenere l'accertamento del diritto ad essere collocati in
mobilità ex art. 24 legge n. 223 del 1991 e la condanna (dell'INPS)
al pagamento dell'indennità di mobilità ex art. 7 legge cit., il
pretore di Lecce con ordinanza del 18 maggio 1994 ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 7,
comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223 per sospetta violazione degli
artt. 3 e 38 della Costituzione.
Premette il pretore rimettente che la procedura di mobilità,
prevista dall'art. 4, commi da 2 a 9, legge cit., che condiziona
l'iscrizione nelle liste di mobilità (art. 6 legge cit.) e
conseguentemente l'attivazione del trattamento previdenziale
costituito dall'indennità di mobilità (art. 7 legge cit.), trovano
applicazione anche nel caso di licenziamento collettivo in generale
(come espressamente previsto dall'art. 24, comma 1, legge cit., che
richiama i commi da 2 a 12 dell'art. 4) ed in particolare di
licenziamento collettivo per cessazione di attività (quale nella
specie quello intimato ai ricorrenti), in ragione del disposto del
secondo comma del cit. art. 24.
In tale ultima fattispecie (licenziamento collettivo per
cessazione di attività), ancorché il necessario previo esperimento
della procedura di mobilità si esaurisca in adempimenti soltanto
formali (quali la comunicazione alle rappresentanze sindacali e
all'Ufficio provinciale del lavoro della volontà di cessare
l'attività aziendale (artt. 2 e 4) e la successiva comunicazione
dell'esaurita procedura contestualmente all'invio dell'elenco dei
lavoratori licenziati all'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione al fine della compilazione della lista dei
lavoratori in mobilità) non di meno l'inesistenza o il mancato
perfezionamento della procedura di mobilità porta alla mancata
iscrizione di un lavoratore licenziato per cessazione di attività
nelle liste di collocamento; lo stesso lavoratore, pertanto, anche se
in possesso del requisito dell'anzianità aziendale previsto
dall'art. 16 della legge n. 223 del 1991, non potrebbe aver diritto
all'indennità di mobilità atteso che il cit. art. 7 dispone che i
lavoratori hanno diritto a tale prestazione previdenziale se
"collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4".
È però di dubbia legittimità costituzionale - ritiene il
giudice rimettente - una norma che subordini il diritto ad una
prestazione previdenziale (indennità di mobilità) al comportamento
di un soggetto (datore di lavoro) estraneo al rapporto di natura
previdenziale ed indifferente alle conseguenze economiche del suo
inadempimento. Quindi l'art. 7, comma 1, si pone in contrasto con gli
artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il
diritto all'indennità di mobilità possa spettare soltanto ai
lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4 e non anche a
quelli che sarebbero dovuti essere collocati in mobilità, ma che non
sono stati iscritti nelle apposite liste, per non avere il datore di
lavoro attivato ed esaurito la procedura prevista dall'art. 4, commi
da 2 a 12, della legge medesima, nell'ipotesi di licenziamenti
collettivi per cessazione di attività.
In particolare sarebbe violato il principio di eguaglianza perché
si creano situazioni sperequate nell'ambito di lavoratori licenziati
per lo stesso motivo (cessazione di attività) i quali beneficiano, o
meno, della suddetta prestazione previdenziale per il solo fatto che
un soggetto, indifferente rispetto ai rapporti che conseguono alla
sua condotta, provveda, o meno, al compimento di atti formali, quale
appunto è la procedura di mobilità nell'ipotesi di licenziamenti
collettivi per cessazione di attività.
Inoltre sarebbe violato anche l'art. 38 della Costituzione (oltre
che ancora all'art. 3 della Costituzione) perché non è possibile
che una norma faccia discendere il diritto ad una prestazione
previdenziale da comportamenti arbitrari di soggetti estranei al
rapporto previdenziale.
2. - Si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata. In particolare la difesa dell'INPS osserva
che nel caso di mera cessazione materiale dell'impresa - in cui non
è neppure prospettabile alcuna misura di salvaguardia
dell'occupazione - la disciplina concernente il collocamento dei
lavoratori in mobilità e la conseguente speciale tutela garantita
dall'indennità di mobilità appaiono incompatibili, e perciò
dovrebbe trovare applicazione in favore dei lavoratori licenziati la
diversa disciplina concernente il trattamento ordinario di
disoccupazione.
Altresì la attribuzione della prestazione di mobilità risulta
condizionata non solo dal possesso dei requisiti soggettivi di cui
all'art. 16, comma 1, stessa legge, ma anche dal fatto che sia
intervenuto un licenziamento legittimo determinato dallo specifico
motivo della cessazione dell'attività produttiva, mentre nella specie il licenziamento è stato orale e quindi invalido ed inidoneo a
determinare uno stato di disoccupazione giuridicamente rilevante.
Infine rileva la difesa dell'INPS che, ove la mancata attivazione
della prestazione previdenziale richiesta sia dipesa da un
comportamento omissivo del datore di lavoro, c'è pur sempre a carico
di quest'ultimo una ragione di danno risarcibile dei lavoratori
licenziati sicché non è configurabile la lamentata discriminazione.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. In
particolare osserva che nella fattispecie di riduzione dell'attività
aziendale, gli adempimenti a carico del datore di lavoro sono
ricollegati ad una complessa procedura cui il datore stesso ha
interesse; mentre, nella cessazione di attività, tale interesse di
mero fatto viene meno e la legge non prevede poteri sostitutivi (dei
lavoratori o delle loro associazioni) per l'attivazione di procedure
di mobilità. Non di meno si ha che, qualora i lavoratori per
negligenza e per colpa del datore non vengono ammessi ai benefici del
trattamento di mobilità, sussiste una responsabilità civile
risarcitoria di quest'ultimo. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli art. 3 e 38 della Costituzione -
dell'art. 7, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223 (recante norme in
materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro) nella parte in cui prevede che il diritto all'indennità di
mobilità possa spettare soltanto ai lavoratori collocati in
mobilità ai sensi dell'art. 4 e non anche a quelli che avrebbero
dovuto essere collocati in mobilità, ma che non sono stati iscritti
nelle relative liste per non avere il datore di lavoro attivato od
esaurito la procedura prevista dall'art. 4, commi da 2 a 12, della
legge medesima, nell'ipotesi di licenziamenti collettivi per
cessazione di attività.
In particolare il giudice rimettente ravvisa la violazione del
principio di eguaglianza perché si creano situazioni sperequate nei
confronti di lavoratori licenziati per lo stesso motivo (cessazione
di attività) i quali beneficiano, o meno, della suddetta prestazione
previdenziale per il solo fatto che un soggetto, indifferente
rispetto ai rapporti che conseguono alla sua condotta, provveda, o
meno, al compimento di atti formali, quale appunto è la procedura di
mobilità nell'ipotesi di licenziamenti collettivi per cessazione di
attività; ritiene altresì sussistere la violazione dell'art. 38
della Costituzione (oltre che ancora dell'art. 3 della Costituzione)
perché non è possibile che una norma faccia discendere il diritto
ad una prestazione previdenziale da comportamenti arbitrari di
soggetti estranei al rapporto previdenziale.
2. - Vanno pregiudizialmente respinte le eccezioni di difetto di
rilevanza sollevate dalla difesa dell'INPS sotto un duplice profilo:
da una parte è eccepita l'inapplicabilità della speciale disciplina
concernente il collocamento dei lavoratori in mobilità nel caso di
cessazione dell'attività aziendale, evenienza questa che renderebbe
viceversa applicabile la diversa disciplina del trattamento ordinario
di disoccupazione; d'altra parte si deduce che nella specie il
licenziamento è inidoneo a determinare un effettivo e giuridicamente
rilevante stato di disoccupazione in quanto intimato in forma orale,
anziché scritta.
In ordine al primo profilo dell'eccezione è sufficiente
considerare che l'applicazione della disciplina concernente la
collocazione in mobilità anche nel caso di cessazione dell'attività
è testualmente prevista dall'art. 24, n. 2, della citata legge n.
223 del 1991 senza distinzione fra l'una e l'altra ipotesi di
cessazione. La premessa interpretativa, orientata in tal senso, dalla
quale muove il giudice a quo è quindi affatto plausibile e la Corte
non ha ragione di discostarsene.
Quanto al secondo rilievo è da ritenere che il giudice a quo -
nel momento in cui ne dà atto puntualmente e tuttavia ritiene in
principio applicabile la disciplina di mobilità - implicitamente
aderisce a quella opinione secondo cui né l'Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione (U.R.L.M.O.), né la Commissione
regionale per l'impiego (C.R.I.) hanno competenza a sindacare la
legittimità del licenziamento, che può essere fatta valere solo dal
lavoratore senza peraltro che l'eventuale impugnazione impedisca la
iscrizione nella lista. D'altra parte non risulta dal testo normativo
(art. 4, comma 9) che nella comunicazione dell'elenco dei lavoratori
in eccesso alla autorità deputata alla formazione delle liste
(U.R.L.M.O. e C.R.I.) debba essere specificata anche la forma del
licenziamento.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
Va considerato innanzi tutto che la censura del giudice rimettente
è centrata esclusivamente sul profilo previdenziale del rapporto.
Infatti il mancato esperimento da parte del datore di lavoro della
procedura di mobilità e la mancata comunicazione (ad opera del
medesimo) dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità
all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e alla
Commissione regionale per l'impiego (oltre che alle associazioni di
categoria), perché possa essere formata la lista di mobilità di cui
all'art. 5, sono (dal giudice rimettente) allegati esclusivamente in
quanto (e nella parte in cui) costituiscono impedimento per
l'erogazione ai lavoratori licenziati del beneficio dell'indennità
di mobilità in base al denunciato art. 7, che, appunto, prevede come
requisito soggettivo per la spettanza del beneficio la circostanza
che il lavoratore sia stato collocato in mobilità ai sensi dell'art.
4 (oltre ad essere in possesso dei prescritti requisiti di anzianità
di servizio).
In relazione alla questione così prospettata si appalesa quindi
privo di rilevanza il fatto che sul piano del rapporto di lavoro
l'impedimento al beneficio previdenziale possa costituire
inadempimento del datore di lavoro, sanzionato dal terzo comma
dell'art. 5 con il richiamo della speciale tutela reintegratoria e
risarcitoria di cui all'art. 18, legge 20 maggio 1970, n. 300
(Statuto dei lavoratori).
Ed infatti, ove la preclusione al beneficio suddetto e quindi
all'insorgenza di un rapporto obbligatorio tra lavoratore assicurato
ed ente previdenziale, fosse effettivamente lesiva - come ritiene il
giudice rimettente - vuoi del principio di eguaglianza, vuoi del
diritto alla tutela previdenziale, non potrebbe questo vulnus
ritenersi emendato per il sol fatto della mera esperibilità di una
tutela risarcitoria per la perdita del posto di lavoro (non essendo
in ipotesi possibile quella reintegratoria predicandosi in tesi la
completa e totale cessazione dell'attività aziendale) e neppure
dalla parallela insorgenza (in ipotesi) di una ragione di danno
proprio per la intervenuta perdita della prestazione previdenziale;
ciò per l'incomparabilità dell'asserita compensazione in termini
sia soggettivi che oggettivi, essendo tale tutela esperibile nei
confronti di un altro soggetto (il datore di lavoro invece dell'ente
previdenziale) e per un'altra causa (riferibile alla generale
responsabilità per inadempimento invece che all'esatto adempimento
di un'obbligazione previdenziale). D'altra parte il carattere
asseritamente succedaneo di tale tutela risarcitoria - che comunque
è mediata da un giudizio che il lavoratore deve promuovere per la
condanna del datore di lavoro - può rivelarsi effimero ed inadeguato
proprio in caso di totale cessazione dell'attività aziendale, ove
questa si accompagni ad una situazione di insolvenza
dell'imprenditore; mentre nel caso di licenziamento collettivo la
funzione dell'indennità di mobilità è proprio quella di approntare
immediatamente al lavoratore rimasto senza posto di lavoro i mezzi di
sussistenza nel breve, e talora nel medio, periodo.
La censura va quindi esaminata esclusivamente con riferimento al
profilo previdenziale, prescindendo da quali siano le conseguenze a
carico del datore di lavoro per l'eventuale sua inadempienza in
ordine a comportamenti elevati a presupposto dell'erogazione della
prestazione previdenziale.
4. - In questa specifica prospettiva va poi considerato che,
coerentemente all'impianto complessivo della nuova disciplina
dell'integrazione salariale e dei licenziamenti collettivi, l'art. 7
necessariamente presuppone - perché insorga il diritto del
lavoratore alla percezione dell'indennità di mobilità - (non già e
non solo il mero stato di sopravvenuta disoccupazione, bensì)
l'iscrizione nelle liste di mobilità all'esito della procedura di
concertazione sindacale di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991 cit.;
iscrizione che - lungi dal costituire un adempimento meramente
formale - comporta uno status per il lavoratore da cui discendono
plurime conseguenze strettamente legate alla percezione della
prestazione previdenziale.
Ed infatti da una parte è previsto l'obbligo per i lavoratori in
mobilità, iscritti nelle apposite liste, di partecipare ai corsi di
qualificazione e di riqualificazione professionale organizzati dalle
Regioni e finalizzati ad agevolare il reimpiego dei medesimi (art. 6,
comma 2, lett. b, legge n. 223 del 1991). D'altra parte è possibile
che tali lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività in
opere o servizi di pubblica utilità; utilizzo questo (al quale i
lavoratori in mobilità non possono sottrarsi) che è disposto dalla
Commissione regionale per l'impiego su richiesta delle
amministrazioni pubbliche (quarto comma dell'art. 6 cit.). Inoltre ai
lavoratori in mobilità si applica ( ex art. 8, comma 1, legge n. 223
del 1991 cit.) il diritto di precedenza nell'assunzione ai fini del
collocamento ordinario; ciò al fine di facilitare il reimpiego con
la conseguenza (per l'ente previdenziale) della più rapida
cessazione dell'erogazione dell'indennità di mobilità, che
rappresenta per l'ente medesimo un aggravio maggiore dell'indennità
di disoccupazione. Il lavoratore è poi cancellato dalla lista di
mobilità (e conseguentemente decade dal diritto all'indennità di
mobilità) ove tenga determinati comportamenti non collaborativi
(perché, in ipotesi, rifiuti di frequentare o non frequenti
regolarmente i corsi di formazione suddetti; ovvero non accetti
un'offerta di lavoro per mansioni riconducibili a quelle di
appartenenza; ovvero non sia disponibile ad essere impiegato in opere
o servizi di pubblica utilità; o, infine, non abbia provveduto a
dare preventiva comunicazione alla competente sede dell'INPS del
lavoro prestato a tempo parziale o determinato, mantenendo
l'iscrizione nella lista). Tali inadempienze comportano la
cancellazione dalla lista di mobilità dichiarata dalla Commissione
regionale per l'impiego; cancellazione poi che implica, tra l'altro,
il venir meno del presupposto della prestazione previdenziale e
quindi la sua perdita per il lavoratore non più iscritto. Infine il
collocamento in mobilità del lavoratore comporta anche uno speciale
onere contributivo a carico del datore di lavoro (art. 5, comma 4,
legge n. 223 del 1991).
5. - Con l'iscrizione del lavoratore nella lista di mobilità si
radica quindi un complesso di rapporti interconnessi, dei quali
quello avente ad oggetto l'erogazione dell'indennità di mobilità
costituisce il principale, ma non l'unico; sicché il comportamento
inadempiente del datore di lavoro, che abbia omesso di attivare le
procedure sindacali e, all'esito delle stesse, di comunicare
all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione l'elenco
dei lavoratori licenziati perché siano iscritti nelle liste di
mobilità, incide in realtà sul requisito dell'iscrizione,
frustrando l'interesse dei lavoratori a vedersi collocati nelle liste
suddette per poter partecipare all'intera disciplina della mobilità
ed (in particolare) fruire dell'indennità in questione.
Ma la funzionale connessione tra la percezione della prestazione
previdenziale e le ramificate conseguenze discendenti dall'iscrizione
nelle liste di mobilità comporta che non sia possibile enucleare la
sola indennità di mobilità, disancorandola dall'iscrizione nelle
liste suddette e da tutto ciò che dall'inserimento del lavoratore in
tale liste consegue, operando una resezione del nesso tra iscrizione
ed indennità per agganciare quest'ultima, come richiede il giudice
rimettente, soltanto al sopravvenuto stato di disoccupazione con
conseguente sostanziale scissione del beneficio dagli oneri. Non
sussiste quindi la denunciata disparità di trattamento perché è
giustificata la disciplina differenziata in ragione della sussistente
ovvero mancante iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità;
viceversa, ove fosse possibile accedere all'indennità di mobilità
allegando soltanto lo stato di disoccupazione pur in mancanza di
iscrizione nelle liste, si avrebbe una inammissibile disparità di
trattamento nell'ambito dei percettori del beneficio tra i lavoratori
iscritti e quelli non iscritti, giacché solo i primi si troverebbero
ad essere soggetti ai (sopra indicati) effetti collaterali
conseguenti all'iscrizione e non anche i secondi che iscritti non
sarebbero. Né vi è violazione dell'art. 38 della Costituzione sotto
il profilo indicato dal giudice rimettente (della perdita per il
lavoratore di una prestazione previdenziale a causa di un
comportamento arbitrario del datore di lavoro) perché
dall'inadempimento di quest'ultimo consegue direttamente la mancata
iscrizione (ad iniziativa del medesimo) nella lista e - soltanto in
quanto mediata da tale mancanza - discende l'ulteriore conseguenza
della non percezione del beneficio.
6. - In tale disamina si esaurisce anche lo scrutinio della
questione di costituzionalità, essendo essa posta esclusivamente in
termini di censura dell'indefettibile nesso che lega l'attribuzione
dell'indennità di mobilità all'iscrizione delle liste di mobilità;
una volta riconosciuta la legittimità di tale necessario
collegamento, non può esaminarsi - in quanto eccedente rispetto al
thema decidendum devoluto a questa Corte dal giudice rimettente - la
conformità, o meno, a Costituzione della disciplina (non già del
presupposto dell'indennità di mobilità, ma) della stessa iscrizione
nelle liste suddette (art. 4 cit.) ove si ritenga che l'iniziativa
della comunicazione dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità
o destinatari di licenziamento collettivo all'Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione sia rimessa esclusivamente al
datore di lavoro.
Non sussistendo quindi nella prospettazione risultante
dall'ordinanza di rimessione i vizi denunciati la questione di
costituzionalità va dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia
di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di
Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte