Corte costituzionale

Ordinanza n. 413/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 445 del

codice di procedura penale e dell'art. 168 del codice penale,

promossi con n. 3 ordinanze emesse il 3 marzo (n. 2 ordinanze) ed il

13 febbraio 1998 dal pretoredi Siracusa, rispettivamente iscritte ai

nn. 307, 308 e 328 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18 e 19, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due identiche ordinanze il pretore di Siracusa ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 445

del codice di procedura penale e 168 del codice penale, nella parte

in cui prevedono, nell'ambito delle rispettive sfere di applicazione,

che la sentenza di applicazione della pena non è titolo per la

revoca della sospensione condizionale della pena, in relazione agli

artt. 3, 13, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27,

primo, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 102, secondo comma,

111, primo comma, della Costituzione;

che in entrambi i procedimenti il rimettente premette di essere

stato investito quale giudice dell'esecuzione di richiesta di revoca

del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa con

una prima sentenza di applicazione della pena, dopo che era passata

in giudicato una seconda sentenza di applicazione della pena per un

reato commesso entro i cinque anni dalla prima condanna;

che il giudice a quo, rilevato che, alla stregua del "diritto

vivente" affermato da due recenti sentenze delle Sezioni Unite della

Corte di cassazione, non è possibile accogliere la richiesta di

revoca avanzata dal pubblico ministero, precisa di non ignorare le

recenti ordinanze della Corte costituzionale che hanno ritenuto

analoghe questioni di legittimità costituzionale inammissibili, in

quanto comporterebbero un intervento additivo in malam partem, ma

chiede a questa Corte di prendere nuovamente in considerazione le

censure in riferimento agli ulteriori parametri sopra indicati;

che, in particolare, il rimettente lamenta la violazione:

dell'art. 3 Cost., in quanto è irragionevole che, in caso di

soggetti che abbiano commesso i medesimi reati e ai quali sia stata

applicata la medesima pena, la revoca del beneficio della sospensione

condizionale della pena operi solo nei confronti di chi sia stato

giudicato con il rito ordinario;

degli artt. 13, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.,

perché, stando all'orientamento delle Sezioni Unite, con la sentenza

emessa a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena verrebbe

applicata a persona non riconosciuta autore di un reato;

dell'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto l'applicazione

della pena conseguirebbe ad un fatto che, peraltro, non si sa se sia

stato effettivamente commesso;

dell'art. 27, primo, secondo e terzo comma, Cost., in quanto

l'applicazione della pena in mancanza di un giudizio positivo di

responsabilità si pone in contrasto con i principi della

personalità della responsabilità penale, della presunzione di non

colpevolezza e dell'effetto rieducativo della sanzione, che

presuppone un soggetto colpevole;

dell'art. 101, secondo comma, Cost., in quanto l'indipendenza

del giudice risulta vulnerata in caso di emanazione di una sentenza

vincolata all'accordo delle parti;

dell'art. 102, primo comma, Cost., perché l'istituto

dell'applicazione della pena subordina l'esercizio della funzione

giurisdizionale alla volontà delle parti;

dell'art. 111, primo comma, Cost., perché la sentenza di

applicazione della pena è carente di una effettiva motivazione;

che con altra ordinanza il pretore di Siracusa, chiamato ad

applicare la pena su richiesta delle parti in qualità di giudice del

dibattimento, ha sottoposto ad identiche censure gli artt. 168 cod.

pen. e 445 cod. proc. pen., impugnando altresì, in subordine, l'art.

444 cod. proc. pen;

che, al riguardo, il rimettente rileva che, ove la Corte ritenga

che "il diritto vivente" in tema di effetti della sentenza di

applicazione della pena non presenti vizi di legittimità

costituzionale, le censure debbono essere estese all'intero rito

alternativo del patteggiamento;

che nei vari giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la

questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che, in relazione al contenuto pressoché identico

delle tre ordinanze, deve essere disposta la riunione dei relativi

giudizi;

che il giudice a quo chiede alla Corte una pronuncia volta ad

integrare le cause di revoca di diritto della sospensione

condizionale della pena, tassativamente indicate dall'art. 168, primo

comma, cod. pen., in modo che la revoca operi anche a seguito della

sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, così

riservando un trattamento deteriore per il condannato;

che identica questione è già stata dichiarata manifestamente

inammissibile con l'ordinanza n. 297 del 1997, in base al rilievo che

nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è

precluso alla Corte qualsiasi intervento additivo in materia penale

che si risolva in un trattamento deteriore per il condannato, sempre

che la disciplina non sia frutto di una scelta palesemente arbitraria

e ingiustificata;

che, con particolare riferimento alle censure rivolte all'art.

444 cod. proc. pen., il rimettente vorrebbe sottoporre a giudizio di

costituzionalità l'intera disciplina dell'applicazione della pena su

richiesta delle parti;

che analoga questione è già stata dichiarata manifestamente

inammissibile con ordinanza n. 172 del 1998;

che, al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato, anche

con specifico riferimento ai procedimenti speciali, che sono

inammissibili questioni formulate in termini tali da comportare

interventi legislativi non costituzionalmente vincolati e, in quanto

tali, rientranti nella sfera della discrezionalità del legislatore

(vedi da ultimo, per quanto concerne in particolare l'applicazione

della pena su richiesta delle parti, l'ordinanza n. 399 del 1997);

che nelle ordinanze oggetto del presente giudizio, pur essendo

evocati ulteriori parametri costituzionali, non vengono prospettati

profili sostanzialmente nuovi, tali da indurre questa Corte a

rivedere le precedenti decisioni;

che pertanto le questioni devono essere dichiarate manifestamente

inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 445 del

codice di procedura penale e dell'art. 168 del codice penale,

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma,

24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo

comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, Cost.,

dal pretore di Siracusa, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte