Corte costituzionale

Ordinanza n. 413/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 2001 dal giudice di pace

di Feltre nel procedimento civile vertente tra Zuanetto Denis contro

la Prefettura di Belluno, iscritta al n. 218 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con ordinanza del 15 gennaio 2001 il giudice di pace

di Feltre ha sollevato, d'ufficio, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 3, 24

e 42, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente assume che la predetta disposizione

normativa consentirebbe agli organi di polizia stradale di accertare,

tramite autovelox, il superamento dei limiti di velocità con valore

di prova legale assoluta senza contestuale attribuzione di adeguati

strumenti difensivi ai singoli automobilisti;

che - sempre secondo il giudice a quo - non sarebbe, infatti,

previsto alcun obbligo a carico delle case costruttrici di installare

a bordo di moto e autoveicoli dispositivi che permettano una idonea e

precisa misurazione tachimetrica della velocità di circolazione, con

conseguente violazione:

a) del principio di eguaglianza (art. 3 della

Costituzione), "difettando la parità di presupposti accertativi e di

controllo in capo ai cittadini e alla pubblica amministrazione"; b)

del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), non essendo

l'automobilista posto nella condizione di potere adeguatamente

contraddire alle contestazioni mosse dalle competenti forze

dell'ordine;

c) del diritto di proprietà (art. 42 della Costituzione),

per il conseguente minor godimento del veicolo "non potendosi -

sostiene testualmente il giudice rimettente - circolare nei limiti

delle velocità consentite con esatta cognizione di causa";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri deducendo, in via preliminare, l'erroneo riferimento

all'art. 142 del codice della strada poiché detta norma fisserebbe i

limiti e le relative sanzioni in caso di loro inosservanza e non

anche le caratteristiche tecniche e costruttive dei veicoli,

disciplinate, invece, dall'art. 71 del codice della strada;

che, nel merito, la difesa erariale, osserva che:

1) la direttiva comunitaria n. 75/443 CEE (come modificata

dalla direttiva n. 97/39/CEE), applicata in Italia dal 1 gennaio

1978, avrebbe stabilito che non possono essere immessi nel mercato

veicoli con tachimetri non rispondenti a determinate caratteristiche

tecniche; l'art. 345 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento

di esecuzione del codice della strada) ed il d.m. 29 ottobre 1997 del

Ministero dei lavori pubblici prevedono, in proposito, che,

nell'utilizzo delle apparecchiature per l'accertamento

dell'osservanza dei limiti di velocità, sia applicata al valore

rilevato una riduzione del 5;

2) l'art. 142 censurato non violerebbe:

a) il diritto di difesa, atteso che non attribuisce alle

risultanze dell'accertamento effettuato tramite autovelox valenza di

piena prova qualificando dette risultanze mere "fonti di prova";

b) il principio di eguaglianza, considerata la diversità

delle situazioni comparate (da un lato chi è tenuto all'osservanza

di una norma, dall'altro chi è chiamato ad accertarne l'eventuale

violazione);

c) il diritto di proprietà, il quale può essere

limitato per la salvaguardia di altri valori aventi anch'essi

rilevanza costituzionale qual è, nel caso di specie, il valore della

vita umana tutelato mediante la previsione dei limiti di velocità

nella circolazione automobilistica.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non indica né

l'oggetto né i termini della controversia in corso e non contiene

alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione

sollevata, nonché sul rapporto tra la norma denunciata e la

definizione del giudizio, di cui non viene neppure precisato il

contenuto della domanda e le ragioni per le quali si dovrebbe fare

applicazione della stessa norma denunciata;

che le caratteristiche tecniche delle apparecchiature

accessorie dei veicoli non sono disciplinate dalla disposizione

censurata;

che nell'ordinanza di rimessione non risulta neppure alcuna

indicazione dei mezzi di prova che le parti intendevano alligare, né

alcuna valutazione sull'asserito presupposto di valore vincolante

delle risultanze delle apparecchiature omologate e delle altre "fonti

di prova" indicate nel comma 6 della norma denunciata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 142 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, e 42, secondo comma, della

Costituzione, con ordinanza indicata in epigrafe del giudice di pace

di Feltre.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte