Sentenza n. 414/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/11/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 47-terOrdinamento penitenziario
- art. 13legge 663/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 47-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n.
663, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 18
febbraio 1991 dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma nel
procedimento di sorveglianza nei confronti di Di Lorenzo Antonino
iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,
dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal Tribunale
militare di sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza nei
confronti di Cappelluti Davide, iscritta al n. 479 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento relativo all'esame di un'istanza
per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare,
proposta da un detenuto che stava scontando un periodo di reclusione
militare (inflittagli per il reato di rifiuto di prestare il servizio
di leva), il Tribunale militare di sorveglianza di Roma, con
ordinanza emessa il 18 febbraio 1991, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 2, 3, 4, 27, 29, 31 e 32 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47- ter della legge 26 luglio
1975, n. 354, nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10
ottobre 1986, n. 663.
A parere del giudice a quo dovrebbe escludersi che il beneficio in
argomento possa essere esteso alla pena della "reclusione militare",
in quanto il tenore letterale della norma impugnata espressamente si
riferisce soltanto all'"arresto" ed alla "reclusione" e non già,
genericamente alla "pena detentiva" (locuzione usata invece nell'art.
54 della stessa legge di ordinamento penitenziario) in cui può
viceversa ritenersi compreso il concetto di "reclusione militare".
Quest'ultima pena è giuridicamente distinta dalla reclusione,
attesa anche la diversa durata legale minima (un mese per la prima,
quindici giorni per la seconda).
Tuttavia l'impossibilità di estendere il beneficio anche alla
reclusione militare sarebbe imputabile, secondo il Tribunale
rimettente, ad una mera svista del legislatore in quanto nessuna
differenza sostanziale potrebbe ravvisarsi tra i due tipi di
reclusione, in considerazione della mancanza di qualsivoglia
fondamento teorico all'idea di una "rieducazione militare" quale
"rieducazione speciale".
In ogni caso, argomenta il giudice a quo, lo status di militare
non potrebbe condurre ad una minore attenzione verso quelle esigenze
di tutela del diritto al lavoro, alla salute, alla vita in famiglia
dd sottese alla concezione del beneficio dd senza vulnerare i
corrispondenti parametri costituzionali. Nessuna distinzione tra i
due tipi di reclusione consentirebbe, secondo il collegio, di
sacrificare il finalismo rieducativo della pena a meno di non violare
il principio d'eguaglianza.
2. - Il medesimo Tribunale, nel corso di un procedimento del tutto
analogo, ha sollevato la stessa questione, con identica ordinanza
emessa il 10 giugno 1991 (senza peraltro riferimento all'art. 4 della
Costituzione). Considerato in diritto
1. - Il Tribunale militare di sorveglianza di Roma, con due
ordinanze di identico contenuto, del 18 febbraio 1991 (R. O. n.
281/1991) e del 10 giugno 1991 (R. O. n. 479/1991), solleva di
ufficio questione di legittimità costituzionale, in relazione agli
articoli 2, 3, 4 (solo nella prima ordinanza), 27, 29, 31 e 32 della
Costituzione, dell'art. 47- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,
nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n.
663, nella parte in cui esclude che la pena detentiva della
reclusione militare possa essere espiata nella propria abitazione o
in altro luogo pubblico di cura o di assistenza.
2. - La questione è fondata nei termini di cui appresso.
Il quesito posto alla Corte è se la reclusione militare sia pena
detentiva con caratteristiche tali da impedire ch'essa sia
assimilabile nelle connotazioni essenziali alla reclusione comune, e
possa come questa essere espiata in detenzione domiciliare.
La definizione legislativa della reclusione militare è contenuta
nell'art. 26, primo comma, del codice penale militare di pace: "La
pena della reclusione militare si estende da un mese a ventiquattro
anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con
l'obbligo del lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai
regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della
Repubblica".
La reclusione comune è invece definita nell'art. 23, primo comma,
del codice penale: "La pena della reclusione si estende da quindici
giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti
a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento
notturno".
I caratteri varianti nelle due definizioni consistono: a) nella
diversa durata minima della pena edittale (un mese per la reclusione
militare, quindici giorni per la comune); b) nell'isolamento notturno
previsto per la reclusione comune, non per quella militare.
Essendo essi di scarso significato distintivo, occorre risalire al
corpus di norme tuttora vigenti, costituito dal decreto
luogotenenziale del 27 ottobre 1918, n. 201 (Regolamento per gli
stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina), per
ricavarne fini e modalità a fondamento della specialità della
reclusione militare.
Lo scopo degli stabilimenti militari di pena è dichiarato nel
paragrafo 8 del capo primo della parte prima del decreto
luogotenenziale citato: "Questi riparti di punizione e di pena
debbono avere un carattere prevalente di istituti di correzione. La
riforma morale dei militari incorporati e detenuti è cosa della
maggior importanza e dovrà essere il fine a cui costantemente
tendere. Il lavoro, l'istruzione, l'educazione ai princip/' morali ed
ai doveri degli uomini onesti, accompagnata dall'esempio di una
condotta sempre corretta del personale di governo, la vigilanza
continua, l'inflessibile severità verso i tristi e la repressione di
qualunque infrazione alle regole stabilite, sono i mezzi da
adoperarsi per conseguire il fine ora detto".
La rieducazione del condannato, richiesta dal precetto di cui
all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, è dunque presente
anche nel regolamento per gli stabilimenti militari di pena,
precedente di un trentennio la Costituzione repubblicana, e non è di
per sé ragione sufficiente di specialità della reclusione militare
rispetto alla comune. Per quest'ultima, le modalità della
rieducazione sono più modernamente formulate nell'art. 1, sesto
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà): "Nei confronti dei condannati e degli internati
deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche
attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento
sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio
di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei
soggetti".
3. - È evidente che la specialità della reclusione militare
risiede in quelle modalità della esecuzione della pena che
consistono nella istruzione militare teorica di almeno un'ora al
giorno e nella esercitazione militare pratica settimanale di circa
due ore (paragrafo 608 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918,
n. 201).
Le esercitazioni pratiche comprendono istruzione individuale, di
plotone e di compagnia, ginnastica militare, servizio territoriale,
pratica del fucile; quelle teoriche riguardano il servizio di
sicurezza delle truppe in campagna, il regolamento di disciplina e
quello penitenziario, il codice penale militare, l'igiene e la scuola
di contegno, l'affardellamento, i doveri del soldato in congedo
illimitato ed in occasione di chiamata alle armi (paragrafo 610
d.lgt. cit.). Inoltre nel carcere militare per le istruzioni si
impiegano armi senza sciabola-baionetta ed in condizioni tali da non
servire a far fuoco; nei reclusori le istruzioni sono senz'armi
(paragrafo 611 d.lgt. cit.).
Le descritte attività sono le uniche caratterizzazioni delle
finalità militari della rieducazione del militare in espiazione di
pena, allo scopo evidente di un suo recupero al servizio alle armi,
una volta cessato il periodo di detenzione.
Esse sono idonee a descrivere la specialità della reclusione
militare rispetto alla reclusione comune.
I fini della rieducazione per il condannato militare e per quello
comune si rivelano dunque divergenti: il prevalente recupero al
servizio militare per il primo, il reinserimento sociale per il
secondo.
Dalla specialità della giurisdizione e del diritto penale
sostanziale e processuale militare non discenderebbe necessariamente
la specialità della esecuzione della pena se non fosse perseguito il
fine di una rieducazione particolare del militare-detenuto. La sola
ragione valida per la conservazione della specialità della pena
detentiva militare deve individuarsi nella sua natura, funzionale
all'espletamento del compito delle Forze Armate conforme all'art. 52
della Costituzione: la difesa della Patria, in un ordinamento
informato allo spirito democratico della Repubblica, nonché il
concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della
collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità, come
ulteriormente statuisce l'art. 1, secondo comma, della legge 11
luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare).
Non possono invece più valere a giustificare la soggezione del
militare in espiazione di pena alla disciplina e al diritto punitivo
militare le ragioni storiche di un ordinamento originario e primario
delle Forze Armate, quasi di una società separata rispetto a quella
dei cittadini. In epoche in cui gli eserciti prescindevano dallo status civitatis dei reclutati, peraltro privi, nei regimi pre-
costituzionali, di diritti civili formalmente riconosciuti, per dare
rilevanza esclusiva allo status militis, è comprensibile che, a
tutela dell'unico decisivo interesse della disciplina e della
gerarchia, si tenesse separato il soldato, anche in espiazione di
pena, rispetto ai condannati comuni, a sottolineare la qualità
inalienabile dello statuto personale (semel miles semper miles),
salvo l'effetto espulsivo della degradazione.
Residuando ancora un apprezzabile fondamento della specialità
della reclusione militare, nel quadro della odierna integrazione
dell'ordinamento militare in quello statale, consistente in una
particolare funzionalizzazione della rieducazione del condannato al
dovere costituzionale di difesa della Patria, attuale e non virtuale
quando sia collegato alla qualità del cittadino alle armi, non
sembra si possa ravvisare lesione del principio di uguaglianza per il
diverso regime di espiazione della pena detentiva dei condannati
militari e dei condannati comuni.
4. - Non si può peraltro interpretare il regime di espiazione
della reclusione militare, come divenuto da situazione un tempo di
privilegio, rispetto al sistema penitenziario comune, condizione
deteriore, se rapportato a beni costituzionalmente garantiti a tutti
i cittadini, richiamati dai parametri invocati, del diritto al
lavoro, ex art. 4 della Costituzione, dei diritti della famiglia, ex
artt. 29 e 31 della Costituzione, del diritto alla salute, ex art. 32
della Costituzione, e fruibili nella detenzione domiciliare, cui la
norma impugnata non prevede abbiano accesso i condannati militari.
Questi beni, anche se riconducibili alla categoria dei diritti
inviolabili, di cui all'art. 2 della Costituzione, non hanno tutti
egual forza nel porsi come limite alla soggezione del militare alla
specialità della pena militare, attraendolo in quella comune e
ammettendolo in conseguenza alla detenzione domiciliare.
Non il diritto al lavoro che è sospeso durante il servizio alle
armi, limitandosi la norma di cui all'art. 52, secondo comma, della
Costituzione, a disporre che l'adempimento dell'obbligo del servizio
militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino.
Non i diritti della famiglia perché la unione domestica per
l'adempimento dei mutui doveri di assistenza è anch'essa in linea di
principio interrotta dalla partenza del cittadino alle armi e dalla
sua convivenza nella comunità militare.
Diversa valenza ha invece il bene fondamentale della vita e della
salute, di cui all'art. 32 della Costituzione. Esso ha forza di
sottrarre il cittadino alle armi, condannato alla pena della
reclusione militare, alla soggezione alla disciplina e alle modalità
della espiazione speciale, quando egli richieda conversione di questa
in detenzione domiciliare. Il valore della dignità e della salute di
ciascun essere umano è valore supremo che non conosce distinzioni e
graduazioni di status personali e dunque annienta ogni separazione
tra cittadini e soldati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 47- ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10
ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che la
reclusione militare sia espiata in detenzione domiciliare quando
trattasi di "persona in condizioni di salute particolarmente gravi
che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari
territoriali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte