Corte costituzionale

Ordinanza n. 414/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice

di procedura civile e degli articoli da 2-bis a 2-octies della legge

31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), promosso con

ordinanza emessa il 17 gennaio 1997 dal pretore di Locri, sezione

distaccata di Siderno, nel procedimento civile vertente tra la

custodia giudiziaria sui beni dell'impresa edile Archina Rocco Carlo

e Furfaro Sandro, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il pretore di Locri, sezione distaccata di Siderno,

adi'to con ricorso proposto dall'amministratore di beni sottoposti a

sequestro di prevenzione, avverso l'esecuzione promossa da un

creditore del prevenuto sugli stessi beni sottoposti a sequestro, per

credito anteriore al relativo decreto, ha sollevato, con ordinanza

del 17 gennaio 1997, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 514 cod. proc. civ. e degli articoli da 2-bis a 2-octies

della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), in

riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione;

che il rimettente - sul rilievo che la finalità del sequestro è

di anticipare la successiva confisca di prevenzione, cosicché

dovrebbe essere assicurata la sostanziale indisponibilità dei beni

fino alla definizione del procedimento preventivo, rispetto ad azioni

esecutive basate su pretese di terzi - osserva che né l'art. 514

cod. proc. civ. (sulle cose mobili assolutamente impignorabili), né

gli articoli da 2-bis a 2-octies della legge n. 575 del 1965 (che

regolano la misura di prevenzione patrimoniale), prevedono un

esplicito divieto di azioni esecutive sui beni sequestrati;

che, pur essendo coerente con la ratio della legislazione in

materia l'impignorabilità assoluta dei beni sottoposti a sequestro

di prevenzione, la mancanza di un'esplicita disposizione in tale

senso, ad avviso del giudice a quo, dovrebbe portare al rigetto

dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'amministratore dei

beni;

che pertanto il giudice solleva questione di costituzionalità

degli articoli sopra menzionati, "nella parte in cui non prevedono

l'impignorabilità assoluta dei beni mobili sottoposti a sequestro

quale misura di prevenzione di carattere patrimoniale";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza della

questione;

Considerato che nell'ordinanza di rinvio il giudice rimettente non

ha fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni che lo portano a

dubitare della costituzionalità delle norme impugnate, limitandosi a

enunciare le disposizioni costituzionali che assume essere violate;

che l'esatta individuazione dei termini della questione è

altresì preclusa dal contenuto contraddittorio della richiesta

declaratoria di incostituzionalità, diretta a escludere la tutela

dei terzi creditori che agiscono in executivis sui beni sottoposti a

sequestro di prevenzione, ma invocando parametri costituzionali che

paiono rivolti alla garanzia processuale e sostanziale degli stessi

soggetti terzi;

che gli indicati difetti argomentativi in ordine ai termini e ai

profili della questione impediscono che alla stessa possa darsi

ingresso nel giudizio costituzionale;

che pertanto la questione deve essere dichiarata inammissibile

per difetto di motivazione dell'ordinanza che la propone (tra molte,

ordinanze n. 435 e n. 229 del 1996; sentenza n. 79 del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 514 cod. proc. civ. e degli

articoli da 2-bis a 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575

(Disposizioni contro la mafia), sollevata, in riferimento agli artt.

2, 3, 24 e 42 della Costituzione, dal pretore di Locri, sezione

distaccata di Siderno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte