Corte costituzionale

Ordinanza n. 414/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 686 del codice

di procedura penale e dell'art. 26 del d.P.R. 22 settembre 1988,

n. 448 (Approvazione delle disposizioni del processo penale a carico

di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile

1999 dalla Corte di appello di Salerno, sezione per i minorenni nel

procedimento penale a carico di n. P. ed altri, iscritta al n. 430

del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte di appello di Salerno, Sezione per i

minorenni, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 686

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che

l'iscrizione al casellario giudiziale "non abbia luogo allorquando la

sentenza di cui all'art 26 d.P.R. n. 448 del 1988 sia collegata alla

sussistenza di una causa di non imputabilità ex lege, quale quella

relativa al minore infraquattordicenne, la quale rende impossibile,

ab inizio la costituzione di un valido rapporto processuale";

che a tal proposito il giudice a quo ha premesso, in fatto,

di essere stato investito a seguito di appello proposto avverso

sentenza con la quale il giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale per i minorenni aveva pronunciato nei confronti di

alcuni imputati infraquattordicenni sentenza di non luogo a

procedere, a norma dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988,

trattandosi di persone non imputabili;

che a parere del giudice rimettente la disciplina impugnata

comprometterebbe gli indicati parametri in quanto, prescindendo la

pronuncia da iscrivere nel casellario giudiziale da qualsiasi

accertamento sul fatto e sulla responsabilità, si determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento tra il minore

infraquattordicenne, che in ogni caso sopporterebbe l'iscrizione

della pronuncia anche se, in ipotesi, sia del tutto estraneo

all'addebito, e l'imputato maggiore di tale età, il quale, al

contrario, non vedrebbe preclusa la possibilità di dimostrare

l'infondatezza dell'accusa;

che nel giudizio non ha spiegato atto di intervento il

Presidente del Consiglio dei Ministri né si sono costituite le parti

private.

Considerato che nella specie il giudice a quo è chiamato a

decidere su appello proposto avverso sentenza con la quale il giudice

per le indagini preliminari ha dichiarato, a norma dell'art. 26 del

d.P.R. n. 448 del 1988, non luogo a procedere per difetto di

imputabilità nei confronti di alcuni imputati infraquattordicenni;

che pertanto - anche a voler prescindere dalla omessa

motivazione circa le ragioni per le quali la Corte rimettente ritiene

nel caso in esame esperibile il gravame dell'appello e non soltanto

il ricorso per cassazione - la questione sollevata è palesemente

priva del requisito della rilevanza, considerato che il giudice della

impugnazione di merito non può in nessun caso ritenersi investito

della applicazione di una disciplina che - come quella relativa alle

iscrizioni nel casellario giudiziale - ontologicamente presuppone la

intervenuta irrevocabilità della sentenza da iscrivere;

che i profili censurati dalla Corte rimettente potranno

dunque venire in discorso e assumere correlativa rilevanza soltanto

in executivis, fase questa, nella quale è approntato, ad opera

dell'art. 690 cod. proc. pen., uno specifico rimedio in tema di

questioni concernenti le iscrizioni e i certificati;

che, di conseguenza, la questione proposta è manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 686 del codice di procedura

penale e 26 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni del processo penale a carico di imputati minorenni),

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla

Corte di appello di Salerno, sezione per i minorenni, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte