Sentenza n. 416/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/12/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 384, secondo
comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse:
1) il 14 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Patti nel procedimento penale a carico di
Vicario Maria Concetta, iscritta al n. 192 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
2) il 20 marzo 1996 dal tribunale di Torino nel procedimento
penale a carico di Brussolo Anna Maria, iscritta al n. 531 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale
di Patti ha sollevato nel corso di un procedimento penale, con
ordinanza del 14 dicembre 1995 (r.o. 192 del 1996), questione di
legittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice
penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
1.2. - Dopo aver respinto una eccezione di incostituzionalità
prospettata dalla difesa relativamente all'art. 384, primo comma,
cod. pen., perché non rilevante nel processo data l'impossibilità
di configurare in concreto gli estremi di questa specifica
disposizione, il giudice rimettente reputa viceversa rilevante, e non
manifestamente infondata, altra eccezione dedotta dalla parte,
relativa questa volta all'art. 384, secondo comma, del codice penale:
tale norma prevede una speciale causa di non punibilità in favore -
tra altre ipotesi - di coloro che per legge avrebbero dovuto essere
avvertiti della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o
testimonianza, ma solo in relazione ai reati di false informazioni al
pubblico ministero o di falsa testimonianza (artt. 371-bis e 372 cod.
pen.) e non anche in relazione al reato di favoreggiamento personale
(art. 378 cod. pen.) che sia consistito nel rendere dichiarazioni
false o reticenti alla polizia giudiziaria.
Avuto riguardo al caso verificatosi nel procedimento a quo, in cui
è imputata di favoreggiamento personale, per avere reso
dichiarazioni mendaci alla polizia giudiziaria, una persona all'epoca
convivente di fatto con altro imputato, il giudice rimettente
osserva: a) che il presupposto dell'applicazione della speciale causa
di non punibilità dell'art. 384, secondo comma, cod. pen. è
individuato nella facoltà di astensione dall'obbligo dichiarativo e
testimoniale; b) che l'art. 199 cod. proc. pen. prevede, al
riguardo, tale facoltà di astensione, quanto alla testimonianza,
anche per il convivente di fatto, limitatamente ai fatti verificatisi
o appresi durante la convivenza; c) che la stessa facoltà di
astenersi è riconosciuta anche in ordine alle informazioni rese alla
polizia giudiziaria (ex art. 351 cod. proc. pen.), giacché le
dichiarazioni raccolte in tale sede assumono, a norma degli artt. 500
e 512 cod. proc. pen., lo stesso valore nel processo di quelle rese
al pubblico ministero.
Una volta rilevato che sussiste uno stesso presupposto, consistente
nella facoltà di astensione dal rendere le dichiarazioni nelle varie
sedi e dinanzi a diversi soggetti del processo, risulta priva di
ragionevole giustificazione e pertanto lesiva dell'art. 3 della
Costituzione l'applicazione della causa di non punibilità prevista
dall'art. 384, secondo comma, cod. pen. ai soli reati ivi
considerati, e cioè alla falsa testimonianza e alle false
informazioni dinanzi al pubblico ministero, e non anche al reato di
favoreggiamento personale allorché - e limitatamente al caso in cui
- questo consista in dichiarazioni non veritiere rese dinanzi alla
polizia giudiziaria.
1.3. - Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato.
L'interveniente osserva che la questione sollevata sollecita, senza
volerlo (perché anteriore), a completare l'esame della tematica
"rimasta in sospeso" a seguito della sentenza n. 8 del 1996 della
Corte costituzionale.
La questione, infatti, è formulata non già secondo l'impostazione
della parificazione tra rapporto coniugale e convivenza di fatto,
agli effetti dell'art. 384, primo comma, cod. pen., impostazione
questa già respinta dalla Corte, bensì è prospettata in linea con
le osservazioni contenute nella richiamata decisione circa la
"ipotizzata discriminazione ... (concernente) ... non più soggetti
distinti (il coniuge e il convivente) ma il medesimo soggetto (nella
specie: un convivente), a seconda dell'autorità ricevente le sue
dichiarazioni ...", e in rapporto alla causa di non punibilità
apprestata dal secondo comma dell'art. 384 cod. pen.. Pur così
formulata, però, la questione - anche a voler trascurare che si
tratta di una richiesta di pronuncia additiva - non è fondata, ad
avviso dell'Avvocatura: da un lato, non qualsiasi mendacio in sede
di dichiarazioni alla polizia giudiziaria integra il reato di
favoreggiamento, occorrendo a tal fine il verificarsi di tutti gli
estremi della fattispecie di pericolo; dall'altro, non può dirsi
irrazionale la scelta legislativa di rinunciare alla pretesa punitiva
nei confronti di chi abbia alterato un mezzo di prova, come la
testimonianza, e di non rinunciarvi, invece, nei riguardi di chi,
anche se con dichiarazione analoga, ma resa in uno stadio diverso del
procedimento, produce l'effetto di "aiutare taluno a eludere le
investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa",
come prevede la fattispecie incriminatrice che trova applicazione in
tali ipotesi. La diversa incidenza delle due condotte - solo sul
regime della prova, l'una; sull'investigazione e sulla ricerca
dell'indagato, l'altra - giustifica in conclusione, in riferimento al
parametro costituzionale invocato, la diversa disciplina apprestata
dalla norma denunciata.
2. - Questione analoga è stata sollevata dal tribunale di Torino,
con ordinanza del 20 marzo 1996 (r.o. 531 del 1996) emessa nel corso
del medesimo procedimento penale nel quale era stata sollevata, dallo
stesso Tribunale, la questione relativa all'art. 384, primo comma,
cod. pen., poi decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8
del 1996 citata.
Muovendo dalle notazioni contenute in quella decisione, il giudice
rimettente sottopone a verifica di costituzionalità, sul piano della
ragionevolezza, la mancata inclusione del reato di favoreggiamento
personale tra quelli per cui può operare la causa di non punibilità
in argomento, nonostante la comune disciplina processuale quanto alla
facoltà di astensione, e in relazione al medesimo soggetto (nella
specie, una persona convivente di fatto dell'imputato), richiamando a
sostegno del quesito le considerazioni svolte nella citata sentenza
n. 8 del 1996. Considerato in diritto
1. - Il secondo comma dell'articolo 384 del codice penale esclude
la punibilità di chi abbia reso false informazioni al pubblico
ministero (art. 371-bis cod. pen.) e falsa testimonianza (art. 372
cod. pen.), se il fatto è commesso da chi per legge avrebbe dovuto
essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni
o testimonianza. L'esclusione della punibilità non è invece
prevista nei confronti dei medesimi soggetti, nel caso di reato
commesso attraverso informazioni non veritiere assunte dalla polizia
giudiziaria (art. 351 cod. proc. pen., come novellato dall'art. 4
del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992,
n. 356). I giudici rimettenti dubitano della legittimità
costituzionale di tale omissione, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo del rispetto del canone della
razionalità delle scelte legislative.
2. - Poiché le ordinanze di rinvio investono la medesima
disposizione e pongono la medesima questione, i relativi giudizi
possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - La questione è fondata.
4.1. - L'art. 199 del codice di procedura penale riconosce la
facoltà di astenersi dal testimoniare a coloro che siano o siano
stati legati all'imputato da particolari vincoli di comunanza di
vita: i prossimi congiunti (primo comma), l'adottante o l'adottato
nonché - limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato
durante la convivenza coniugale - chi convive o ha convissuto in
rapporto di fatto, il coniuge separato, la persona nei cui confronti
sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato (terzo
comma). Dell'esistenza di tale facoltà, questi soggetti, a pena di
nullità, devono essere avvertiti dal giudice, il quale li interpella
circa la loro volontà di astenersi (secondo comma). In forza poi
della serie di rinvii al suddetto art. 199 operati dall'art. 362,
nonché, attraverso l'art. 362, dall'art. 351, primo comma, seconda
proposizione, del codice di procedura penale, la suddetta disciplina
prevista per la testimonianza resa al giudice si estende senza
differenze alle informazioni rese al pubblico ministero e alle
sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria.
Ai soggetti indicati dall'art. 199 cod. proc. pen. si applica
dunque la medesima disciplina processuale, quali che siano le
autorità che raccolgono le dichiarazioni e quale che sia il momento
processuale in cui esse siano rese. Non solo: attraverso il medesimo
meccanismo di rimandi, l'identità di disciplina processuale si
unisce all'identità degli obblighi e dei limiti degli obblighi che
gravano sui dichiaranti, previsti dagli artt. 197 (Incompatibilità
con l'ufficio di testimone), 198 (Obblighi del testimone, che
comprende esplicitamente quello di rispondere secondo verità alle
domande), 200 (Segreto professionale), 201 e 202 (Segreto d'ufficio e
di Stato) e 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi
di sicurezza) del codice di procedura penale.
A tale identità di disciplina prevista dal codice di procedura
penale non corrisponde peraltro un'identica rilevanza sul piano
penale sostanziale delle false dichiarazioni rese di fronte
all'Autorità giudiziaria, al pubblico ministero e alla polizia
giudiziaria. Di fronte all'Autorità giudiziaria, il mendacio e la
reticenza configurano il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod.
pen.) e, di fronte al pubblico ministero, il reato di false
informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.). Manca
invece una figura di reato specifica, relativamente alle informazioni
false o reticenti alla polizia giudiziaria (incluse nella stesura
originaria dell'art. 371-bis (False informazioni al pubblico
ministero e alla polizia giudiziaria), secondo la formulazione
contenuta nell'art. 11, comma 1, del d.-l. 11 giugno 1992, n. 306
ma escluse al momento della conversione del decreto nella legge 7
agosto 1992, n. 356). Le false informazioni alla polizia giudiziaria,
tuttavia, pur non rientrando in una specifica figura di reato, non
cadono necessariamente nel campo del penalmente irrilevante, non
essendo escluso, in linea di principio, che esse possano concorrere,
in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, a integrare il
reato di favoreggiamento personale, a norma dell'art. 378 cod. pen..
Stante l'espressa limitazione stabilita nel secondo comma dell'art.
384 cod. pen. ai casi previsti dagli artt. 371-bis e 372 e non
potendosi estendere al secondo comma il riferimento che all'art. 378
è fatto, in altro contesto, dal primo, la non punibilità delle
dichiarazioni mendaci, nella prevista ipotesi di facoltà
d'astensione, non si estende al caso in cui esse siano rese alla
polizia giudiziaria.
4.2. - Ma che la ricerca di plausibili ragioni giustificative di
tale diversità di disciplina possa avere esito positivo è escluso
da queste constatazioni: (a) l'identità di condotte materiali che
possono risultare rilevanti nelle diverse ipotesi, innanzitutto; (b)
l'omogeneità del bene protetto, non necessariamente identico ma in
ogni caso consistente nella funzionalità di ciascuna fase rispetto
agli scopi propri, nei quali le esigenze investigative (massime
all'inizio del procedimento) e quelle della ricerca della verità
(massime alla fine del processo) si sommano inestricabilmente,
cosicché gli artt. 378, 371-bis e 372 finiscono in pratica per
presidiare ciascuno una fase distinta del procedimento e del
processo, restando simmetricamente esclusa - per predominante
giurisprudenza - l'eventualità che la stessa condotta integri la
violazione di più d'una di tali norme, secondo lo schema del
concorso formale di reati (art. 81 cod. pen.); (c) l'identica
rilevanza nel processo delle dichiarazioni rese alla polizia
giudiziaria e al pubblico ministero (art. 500 e 512 cod. proc. pen.);
(d) la gravità dei fatti di reato, quale risulta dagli apprezzamenti
del legislatore stesso circa la misura della pena prevista per
l'illecito commesso di fronte alla polizia giudiziaria e per quello
di fronte al pubblico ministero (la reclusione fino a quattro anni,
secondo, rispettivamente, l'art. 378, primo comma, e l'art. 371-bis,
primo comma, cod. pen.) - misura inferiore a quella prevista
dall'art. 372 cod. pen. per la falsa testimonianza (la reclusione da
due a sei anni).
Ma soprattutto conduce a ritenere irrazionale l'anzidetta
disparità di trattamento la scelta operata dal legislatore
processuale - attraverso l'art. 199 cod. proc. pen. e i rinvii a esso
contenuti negli artt. 362 e 351 - di attribuire rilevanza ai
rapporti interpersonali ivi indicati in tutte le circostanze in cui
il soggetto sia chiamato a rendere informazioni, quale che sia
l'autorità che deve raccoglierle e senza distinzioni di fasi
processuali.
La diversità di disciplina, che può riguardare comportamenti
materiali identici, oltre a non trovare alcuna ragione
giustificatrice in ordine ai presupposti processuali, che il
legislatore ha voluto uguali in ogni caso, non si giustifica né
rispetto alle conseguenze né rispetto alla gravità dei
comportamenti valutata dal legislatore medesimo. Da ciò consegue
l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 384 del codice
penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità
di chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi
dal rendere le sommarie informazioni alla polizia giudiziaria
previste dall'art. 351 del codice di procedura penale.
Alla relativa declaratoria tramite una decisione che aggiunge altri
casi di non punibilità a quelli già previsti, non osta il carattere
della norma censurata, carattere derogatorio rispetto al normale
regime della punibilità. Il legislatore, infatti, una volta
riconosciuta l'esigenza di un'eccezione rispetto a una normativa più
generale, non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo,
esimersi dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò
stesso peccare di irrazionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui
non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti
informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi
avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal
renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte