Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Prove - Testimonianza - Prossimi congiunti dell'imputato che siano persone offese dal reato - Obbligo di deporre, anche nell'ipotesi in cui non sia necessario per l'accertamento dei fatti - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio della presunzione di innocenza e della tutela, anche convenzionale, del diritto al rispetto della vita familiare - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199023).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 29 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dell’art. 199, comma 1, cod. proc. pen., che dispone che non possono avvalersi della facoltà di astenersi dal deporre i prossimi congiunti dell’imputato che siano offesi dal reato e che, in via subordinata, non esclude l’ipotesi in cui la deposizione non sia necessaria per l’accertamento dei fatti. La disposizione censurata pone un’eccezione non irragionevole né sproporzionata rispetto alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti – fondata sulla regola della prevalenza delle relazioni affettive familiari sull’interesse della collettività alla punizione dei reati – e risulta coerente anche con quanto previsto per i congiunti che abbiano presentato denuncia, querela o istanza. L’obbligo di deporre previsto presuppone, infatti, che sia venuto meno, per effetto della condotta dell’imputato, il legame affettivo che sorregge la disciplina generale, e la connessa esigenza di protezione della vita familiare, e intende, inoltre, proteggere la vittima da eventuali intimidazioni. La disposizione non viola, pertanto, nemmeno il valore dell’unità familiare e il diritto, di natura convenzionale, al rispetto della vita familiare; né risulta pertinente il richiamo alla presunzione di non colpevolezza, principio che si riferisce alla posizione dell’imputato. Il petitum formulato in via subordinata si traduce, poi, nella richiesta di una pronuncia fortemente “manipolativa”, peraltro in una materia caratterizzata da un’ampia discrezionalità del legislatore quale quella processuale, e in particolare, attinente al diritto alla prova. Resta fermo che – non differenziandosi la posizione del prossimo congiunto offeso dal reato da quella ordinaria dei testimoni – nei confronti dello stesso potrà essere applicato l’art. 384, primo comma, cod. pen., ove, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, sia stato costretto a deporre il falso dalla necessità di salvare sé o l’imputato da un grave e inevitabile nocumento alla libertà. (Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 179/1994 - mass. 20578; S. 6/1977 - mass. 8671).
Processo penale - Testimonianza - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti dell’imputato, e non anche dell’imputato in procedimento connesso o collegato - Prospettata, ingiustificata, disparità di trattamento - Mancata verifica di una interpretazione diversa, conforme a costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui limita la facoltà di astenersi dal deporre ai prossimi congiunti dell'imputato e non prevede la medesima facoltà in capo ai prossimi congiunti dell'imputato in procedimento connesso o collegato. Infatti il giudice 'a quo', nell'adeguarsi ad un supposto e da lui non condiviso "diritto vivente", non prende in considerazione altri orientamenti della giurisprudenza di legittimità che gli avrebbero consentito di interpretare la disciplina censurata alla luce della 'ratio' che la sorregge, così omettendo di esplorare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli ritiene conforme a Costituzione. - Sul principio ripetutamente affermato che il giudice è abilitato a sollevare la questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che è impossibile seguire una interpretazione costituzionalmente corretta, v. citate sentenza n. 202/1999; ordinanze n. 116/2002, n. 233/2000, n. 27/2000, n. 13/2000.
sentenza 19/2003massima n. 27519 PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - FACOLTA' DI ASTENSIONE DALLA TESTIMONIANZA PER I PROSSIMI CONGIUNTI - OMESSA PREVISIONE PER IL MANCATO RICHIAMO ALL'ART. 350 DEL COD. PROC. PEN. ABROGATO (199 DEL COD. PROC. PEN. VIGENTE) - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI SOGGETTI LEGATI AL SEGRETO PROFESSIONALE E D'UFFICIO - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la facolta' di astensione dei testimoni attraverso il rinvio alle norme dettate per il processo penale (artt. 351 e 352 cod. proc. pen., ora da intendere artt. 200, 201 e 202 del nuovo cod. proc. pen.), non richiama anche la facolta' di astensione dei prossimi congiunti, che, nel processo penale, non possono essere obbligati a deporre e devono essere avvertiti della facolta' di astenersi (art. 199 nuovo cod. proc. pen.), in quanto -posto che l'ordinamento, riconoscendo anche in altre particolari situazioni le esigenze di tutela dei diritti della persona, ammette l'esenzione dal dovere di testimoniare quando la deposizione possa incidere su taluni beni costituzionalmente protetti, e considera, nella sua complessiva articolazione, anche la salvaguardia della famiglia, nel rispetto dei doveri di solidarieta' che ne derivano; e che lo stesso ordinamento disciplina, poi, casi, estensione e modalita' dell'esenzione dal testimoniare, bilanciando i diversi interessi in giuoco, in modo da salvaguardare anche il diritto alla prova, quale strumento del diritto di difesa, ed il processo - la stessa prospettazione della predetta questione di legittimita' costituzionale conduce inevitabilmente ad una pronuncia di inammissibilita', in presenza di una pluralita' di scelte e di modelli che il legislatore puo' adottare. - Sent. nn. 248/1974, 35271987, 48/1994, 295/1995, 82 e 175/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 384 Codice penaleart. 201 Codice di procedura penaleart. 249 Codice di procedura civileart. 200 Codice di procedura penaleart. 202 Codice di procedura penale
REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - CAUSE DI NON PUNIBILITA': ART. 384, COMMA PRIMO, COD. PEN. - PROSSIMI CONGIUNTI - OMESSA ESTENSIONE AL CONVIVENTE DI FATTO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - PRETESA IRRAZIONALITA' DELLA DISCIPLINA RISPETTO A QUELLA PREVISTA DALL'ART. 199 COD. PROC. PEN. - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 384, comma primo, 378 e 307, comma quarto, cod. pen. - nella parte in cui non estende al convivente di fatto, imputato di favoreggiamento personale, la causa di non punibilita' prevista per chi ha commesso il fatto, costretto dalla necessita' di salvare il coniuge da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore - sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.: sia perche' (con riferimento al principio di ragionevolezza) la questione stessa, mirando ad una decisione additiva, implica l'esercizio di potesta' discrezionali riservate al legislatore; sia perche' - sotto il profilo della denunziata irrazionalita' della disposizione in relazione all'art. 199 cod. proc. pen. (che estende la facolta' di astensione dalla testimonianza, "limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale", dai prossimi congiunti a chi "pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso": comma 3, lett. b) - la questione medesima, relativa alla causa di non punibilita' prevista dal primo comma dell'art. 384 cod. pen., se riferita alla fattispecie prefigurata dall'art. 199, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., assume distinti contenuto ad oggetto, idonei a fondare una diversa questione di legittimita' costituzionale, peraltro non proposta. - S. nn. 179/1976, 241/1983, 237/1986, 404/1988, 1063/1988, 559/1989, 32/1992, 267/1992 e 385/1992; O. n. 475/1987. red.: S. Di Palma
sentenza 8/1996massima n. 22084 Riguarda ancheart. 378 Codice penaleart. 307 Codice penaleart. 384 Codice penale