Sentenza n. 418/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 463/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo
comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con
ordinanza emessa il 18 marzo 1991 dal Tribunale di Firenze nel
procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Mecacci Vittoria,
iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Mecacci Vittoria e dell'I.N.P.S.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi gli avvocati Franco Agostini per Mecacci Vittoria e Pasquale
Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Firenze, sez. Lavoro, con ordinanza emessa il
18 marzo 1991 nella controversia tra I.N.P.S. e Mecacci Vittoria, ha
sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in
cui non contempla la conservazione dell'importo erogato alla data di
cessazione del diritto alla integrazione anche per il caso di doppia
integrazione al minimo.
Riferisce il giudice rimettente che il Pretore di Firenze,
decidendo sul ricorso proposto da Mecacci Vittoria, titolare di due
pensioni entrambe integrate al minimo, condannava l'I.N.P.S. al
pagamento della pensione di reversibilità nell'importo
cristallizzato al 30 settembre 1983 sul presupposto che la
cristallizzazione prevista dal settimo comma dell'art. 6 della legge
n. 638 del 1983 si applichi ad ogni ipotesi di cessazione del diritto
alla integrazione e non solo a quella per superamento di reddito di
cui al comma sesto e cioè dopo il 1° settembre 1983. Chiamato al
riesame della controversia dall'appello dell'I.N.P.S., il giudice a
quo non condivide le motivazioni di due pronunce della Corte di
cassazione (nn. 5720/1989 e 3749/1990) che hanno affermato,
rispettivamente, che:
a) l'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983 convertito in
legge n. 638 del 1983 ha dettato un generale regime di integrazione
al minimo per l'ipotesi di cumulo di più pensioni, sicché risulta
legittima la soppressione del diritto all'integrazione al minimo per
il periodo successivo all'entrata in vigore della normativa (1°
ottobre 1983), salva la corresponsione dell'integrazione nella misura
pagata al 30 settembre 1983 fino al riassorbimento conseguente alla
rivalutazione automatica della pensione-base, conformemente al
dettato del settimo comma dell'art. 6;
b) dopo il 1° ottobre 1983 il diritto alla doppia integrazione
al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore cessa solo per
effetto del superamento del limite reddituale.
Le motivazioni delle due pronunce della Corte di cassazione non
costituirebbero diritto vivente, in quanto da un lato, con la prima
decisione, si è creduto di trovare nella stessa legge n. 638 del
1983 quel principio della doppia cristallizzazione che invece,
secondo il giudice rimettente, è stato dettato per l'unico caso di
integrazione che si è voluto regolare, non essendosi mai posto
nell'iter formativo della legge il problema di una integrazione
plurima. Con la seconda decisione, la Corte di cassazione avrebbe
addirittura affermato il diritto alla doppia integrazione al minimo
anche per il periodo successivo al 1° ottobre 1983, il che sarebbe da
escludere, contenendo la nuova legge esplicito riferimento ad una
sola ipotesi di integrazione.
Il giudice a quo ritiene quindi di non poter accogliere la domanda
di riconoscimento del diritto alla "cristallizzazione" della pensione
in godimento al 30 settembre 1983 (data di cessazione del diritto
alla seconda integrazione al minimo) ostandovi la disposizione
dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 638 del 1983. Su
quest'ultima norma tuttavia viene sollevata questione di legittimità
costituzionale laddove non si contempla la conservazione dell'importo
erogato alla data di cessazione del diritto alla integrazione anche
per il caso di doppia integrazione al minimo: non sussisterebbe,
infatti, valida ragione per un diverso trattamento tra titolari di
una sola pensione al minimo e titolari di due pensioni, anch'esse integrate al minimo, considerato che la ratio della previsione, nella
norma impugnata, del diritto alla "cristallizzazione" con riferimento
ad una sola integrazione, dovrebbe essere comune ad entrambi i casi.
2. - Intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio
dei ministri, l'Avvocatura dello Stato insiste per l'infondatezza
della questione, in quanto il giudice a quo, nel richiamarsi alle
decisioni citate della Corte di cassazione, non ritenendo di poterne
condividere la motivazione, opta per la soluzione interpretativa
opposta deducendone poi il contrasto con gli artt. 3 e 38 della
Costituzione.
3. - Si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio
Salafia, Pasquale Vario, Fabrizio Ausenda, Giorgio Starnoni e
Giuseppe Gigante, presentando una memoria in cui si segnalano le
ulteriori decisioni della Corte di cassazione (nn. 2751, 2752, 2848,
2850 e 3248 del 1991) motivate tutte per relationem sulle sentenze
nn. 5720 del 1989 e 3749 del 1990.
In particolare, in una memoria presentata nell'imminenza
dell'udienza, la difesa dell'I.N.P.S. ribadisce che, siccome
l'attuale disciplina normativa dell'integrazione al minimo delle
pensioni circoscrive il diritto ad una sola integrazione (cessante
per effetto del superamento del limite di reddito), l'ordinanza di
rimessione muoverebbe da petizione di principio laddove ritiene
comparabili, per effetto della ritenuta comune ratio del diritto alla
cristallizzazione, la situazione del titolare di una sola pensione
integrata al minimo in presenza di redditi ostativi e quella del
titolare di due pensioni anch'esse integrate al minimo. Le due
situazioni sarebbero, per la difesa dell'I.N.P.S., diverse sotto ogni
profilo, in quanto "qualora il reddito preclusivo del diritto alla
integrazione al minimo sia costituito anche solamente da un
trattamento pensionistico superiore al minimo, le due situazioni
sopra considerate non possono ritenersi omogenee e ricevere un
trattamento normativo uniforme con il diritto alla cristallizzazione
della seconda pensione, anch'essa integrata al minimo". Non sembra,
dunque, alla difesa dell'INPS, priva di razionale giustificazione
sotto il profilo dei princip/' di uguaglianza e di adeguatezza la
esclusione dal diritto alla cristallizzazione nel concorso di due (o
più) pensioni, tutte integrate al minimo, posto che con la
integrazione spettante una sola volta nella misura intera su una
pensione, si garantiscono le esigenze vitali minime, con
considerevole apporto finanziario dello Stato a titolo di
solidarietà generale. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Firenze, con ordinanza del 18 marzo 1991 (R.O.
n. 319/1991), solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del settimo
comma dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
Amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge,
con modificazioni, con l'articolo unico della legge 11 novembre 1983,
n. 638, "laddove non contempla la conservazione dell'importo erogato
alla data di cessazione del diritto all'integrazione anche per il
caso di doppia integrazione al minimo".
2. - La questione non è fondata nei termini di cui appresso.
Il quesito posto alla Corte è: se la norma impugnata, nel
disporre la cosiddetta "cristallizzazione" della pensione integrata,
a seguito della perdita del diritto all'integrazione, per superamento
del limite di reddito, regoli anche l'ipotesi del cumulo di pensioni
integrate e, in caso affermativo, consenta la possibilità di una
cristallizzazione del trattamento non più integrabile dopo il 1°
ottobre 1983.
Va innanzi tutto premesso che l'ipotesi del concorso di due o più
pensioni appare nel terzo comma dell'art. 6 della legge n. 638 del
1983, uscito indenne dalla verifica di costituzionalità, operata da
questa Corte con sentenza n. 184 del 1988. Anche allora la disciplina
legislativa veniva sospettata di vulnerare gli artt. 3 e 38 della
Costituzione, ma la Corte statuì che la norma denunciata, sancendo
una regola generale in ordine alla scelta della pensione da integrare
al minimo e consentendo la perequazione automatica del trattamento
non integrato, non era da considerarsi illegittima in quanto
collocata nel divenire di un processo tendente, dal 1° ottobre 1983,
a rendere uniforme l'istituto del trattamento minimo in presenza del
cumulo di più pensioni.
La osservazione di un graduale processo di razionalizzazione della
materia, decisiva per il giudizio di costituzionalità, impone una
lettura storica della norma oggi impugnata. A tal fine acquista
rilievo dirimente il dies a quo del 1° ottobre 1983 non solo per gli
effetti temporali della disciplina dettata, ma ai fini della esatta
individuazione delle fattispecie normate.
3. - Alla data della legge n. 638 del 1983 vigeva il divieto della
integrazione al minimo di più pensioni, così come disposto dagli
artt. 2, secondo comma, della legge n. 1338 del 1962, e 23 della
legge n. 153 del 1969.
Successivamente, con sentenza n. 314 del 1985, questa Corte
dichiarava, per incompatibilità con il principio generale di
eguaglianza, la illegittimità costituzionale del divieto di
integrare al minimo le pensioni di riversibilità concorrenti con le
pensioni dirette, qualora fossero entrambe a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria "limitatamente al periodo
non considerato dal decreto-legge n. 463 del 1983, come convertito
dalla legge n. 638 del medesimo anno".
La decisione fu seguita da una serie di statuizioni, volte ad
applicare alle svariate combinazioni di trattamenti la generale
regola delle illegittimità della preclusione all'integrazione di
più pensioni ma sempre entro l'indicato limite temporale.
È evidente dunque che non si può rintracciare nelle disposizioni
letterali dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983 la fattispecie, a
quella data vietata, del cumulo di due pensioni integrate al minimo e
di conseguenza nel comma settimo l'ipotesi di cristallizzazione di
una di esse.
Per effetto della sopravvenuta sentenza n. 314 del 1985, il
principio dell'unica pensione integrata al minimo, affermato dal
legislatore del 1983, deve intendersi validamente operante solo a
partire dal 1° ottobre 1983 ma non per il periodo antecedente.
Ne consegue che, successivamente alla data indicata, il titolare
di due pensioni integrate al minimo conserva su un solo trattamento
il diritto all'integrazione, mentre per l'altro la misura
dell'integrazione stessa resta ferma all'importo percepito alla data
del 30 settembre 1983 ed è destinata ad essere gradatamente
sostituita per riassorbimento, in virtù degli aumenti che la
pensione-base viene a subire per effetto della perequazione
automatica.
4. - Può pertanto darsi risposta affermativa al quesito della
utilizzabilità dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 638 del
1983 ai fini del decidere il giudizio a quo, non ricorrendo una ratio
decidendi dissimile da quella che già condusse questa Corte a non
riscontrare illegittimità costituzionale nell'art. 6, terzo comma,
della stessa legge con la richiamata sentenza n. 184 del 1988 e con
la successiva sentenza n. 503 del 1988.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione
di legittimità costituzionale, dell'art. 6, settimo comma, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e
proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella
legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte