Corte costituzionale

Ordinanza n. 418/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 300 e 330 del codice di procedura civile, promosso con

ordinanza emessa il 27 marzo 1996 dalla Corte di cassazione nel

procedimento civile vertente tra Privitera Angelo e la provincia

regionale di Catania ed altri, iscritta al n. 4 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 27

marzo 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 gennaio 1997),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 300 e 330 del codice di procedura civile,

secondo cui, in caso di mancata dichiarazione o notificazione, a cura

del procuratore, della morte della parte da lui assistita,

verificatasi anteriormente alla chiusura della discussione, l'atto

d'impugnazione è validamente notificato al domicilio del procuratore

stesso;

che il rimettente prospetta una possibile lesione del diritto di

difesa dei successori della parte colpita dall'evento interruttivo, i

quali potrebbero risentire gli effetti di una decisione ad essi

pregiudizievole ove il procuratore omettesse di informarli della

prosecuzione del giudizio;

Considerato che il sollevato dubbio di legittimità costituzionale

coglie solo uno dei molteplici profili enucleabili dal sistema

costituito dagli artt. 285, 286, 299, 300, 328 e 330 cod. proc. civ.,

concernente gli effetti degli eventi interruttivi sul corso del

processo;

che, inoltre, la rimettente muove dall'ipotesi di un eventuale

inadempimento del procuratore alle obbligazioni del mandatario, per

ipotizzare un altrettanto eventuale pregiudizio dei successori del

soggetto rappresentato, derivante da un giudicato formatosi a loro

insaputa e contro il quale non sarebbe esperibile il rimedio ex art.

404 cod. proc. civ.;

che, infine, viene chiesto un intervento della Corte vo'lto a

modificare la vigente normativa nel senso dell'immediata efficacia

interruttiva dell'evento, o "quanto meno" della limitazione

dell'ultrattività della procura ad litem entro il grado di giudizio

in cui si è prodotto l'evento stesso;

che in subiecta materia, proprio a fronte di censure in ordine

all'omessa previsione di un'automatica interruzione del processo,

questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di questioni

implicanti la scelta tra più soluzioni possibili e prospettate in

modo ancipite attraverso la prefigurazione di un duplice possibile

esito correttivo (v. ordinanza n. 222 del 1995);

che tale intrinseca incertezza della prospettazione è resa

ulteriormente evidente dal richiamo all'asserita mancanza di uno

strumento di tutela per i detti successori, a fronte della norma di

cui all'ex art. 404 cod. proc. civ., sulla quale parrebbe anche

indirizzarsi nella sostanza la censura, peraltro motivata senza mai

evocare espressamente l'art. 24 della Costituzione;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e

330 del codice di procedura civile, sollevata dalla Corte di

cassazione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte