Sentenza n. 419/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/09/1995 · relatore Mauro Ferri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Consiglio Superiore della
Magistratura notificato il 2 giugno 1995, depositato in cancelleria
l'8 giugno successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito:
a) dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio, I sezione, n. 2915 del
7 dicembre 1994, con la quale, su ricorso del dott. Benito Vergari,
è stato ordinato "all'Amministrazione ( id est al C.S.M.) di porre
in essere, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione
della presente ordinanza, tutti gli adempimenti necessari per dare
compiuta esecuzione all'ordinanza 1644 del 22 giugno 1994,
riservando, in caso di ulteriore inottemperanza, di provvedere alla
nomina di un Commissario ad acta ai fini dell'esecuzione medesima";
b) dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio, I sezione, n. 209 del 25
gennaio 1995, con la quale, sempre su ricorso del dott. Benito
Vergari, è stato nominato Commissario ad acta il Ministro di grazia
e giustizia "il quale, direttamente, o attraverso persona da lui
specificamente delegata, che operi sotto la sua vigilanza,
provvederà, in sede di attuazione delle ordinanze sopra richiamate
(1644/94 e 6873/94) e senza la necessità dell'intervento di alcun
altro organo, a sollevare il dott. Francesco Cortegiani dall'ufficio
di presidenza del Tribunale di Catania e ad immettere nelle medesime
funzioni, interinalmente e fino alla data della definizione del
ricorso nel merito, il dott. Vergari, già rivestente le funzioni di
Presidente reggente il medesimo Tribunale alla data di adozione del
provvedimento sospeso";
c) del provvedimento 3 marzo 1995 - prot. 1637g/CS/1537 - con
cui, in esecuzione dell'ordinanza di cui sub b), il Ministro ha
delegato le funzioni di Commissario ad acta al Presidente Carlo
Adriano Testi, direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e
degli Affari generali;
d) del provvedimento 3 marzo 1995 - prot. 1637g/CS/1538 - con
cui il predetto direttore generale ha sollevato, interinalmente e
fino alla data di decisione del ricorso, il dott. Francesco
Cortegiani dall'ufficio di Presidente del Tribunale di Catania ed ha
contestualmente immesso il dott. Benito Vergari nelle funzioni di
Presidente reggente del medesimo Tribunale;
Ricorso iscritto al n. 16 del registro conflitti 1995;
Visto l'atto di costituzione del T.A.R. del Lazio e l'atto di
intervento del dott. Benito Vergari;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Uditi l'avvocato Federico Sorrentino per il Consiglio superiore
della magistratura, l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il T.A.R.
del Lazio, e l'avvocato Enzo Silvestri per Benito Vergari.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 7 maggio 1994, il dott. Benito
Vergari impugnava dinanzi al T.A.R. del Lazio, chiedendone in via
incidentale la sospensione, il d.P.R. 18 aprile 1994 che, su conforme
delibera 16 marzo 1994 del C.S.M., aveva conferito al dott. Francesco
Cortegiani l'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di
Catania.
Con ordinanza 22 giugno 1994, n. 1644, la I Sezione del T.A.R. del
Lazio sospendeva l'esecuzione dell'atto impugnato.
L'ordinanza, appellata sia dal controinteressato che dal C.S.M.,
veniva confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato.
2. - A seguito del ricorso, notificato il 9 novembre 1994, con il
quale il dott. Vergari chiedeva l'esecuzione della predetta decisione
cautelare, la I Sezione del T.A.R. del Lazio, con ordinanza 7
dicembre 1994, n. 2915 (sub a), "ordina(va) all'Amministrazione di
porre in essere, entro il termine di 30 giorni ( ..), tutti gli
adempimenti necessari per dare compiuta esecuzione all'ordinanza n.
1644 del 22/6/1994, riservando, in caso di ulteriore inottemperanza,
di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta ai fini
dell'esecuzione medesima".
Con ordinanza 25 gennaio 1995, n. 209 (sub b) della I Sezione, il
T.A.R., nuovamente adito dal dott. Vergari, nominava Commissario ad
acta "Il Ministro di grazia e giustizia, il quale direttamente o
attraverso persona da lui specificamente delegata, che operi sotto la
sua vigilanza, provvederà, in sede di attuazione delle ordinanze
sopra richiamate e senza la necessità dell'intervento di alcun altro
organo, a sollevare il dott. Francesco Cortegiani dall'ufficio di
Presidenza del Tribunale di Catania e ad immettere nelle medesime
funzioni, interinalmente e fino alla data della definizione del
ricorso nel merito, il dott. Vergari, già rivestente le funzioni di
Presidente reggente il medesimo Tribunale alla data di adozione del
provvedimento sospeso".
A seguito di quest'ordinanza, il cui termine di adempimento
veniva, su richiesta del Ministro, prorogato di quindici giorni con
ordinanza n. 362 del 15 febbraio 1995 della I Sezione del T.A.R. del
Lazio, il Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli
affari generali a ciò delegato dal Ministro di grazia e giustizia
(sub c), sollevava, con provvedimento 3 marzo 1995 (sub d), sia pure
interinalmente e fino alla decisione del ricorso, il dott. Cortegiani
dall'ufficio di Presidenza del Tribunale di Catania, immettendo il
dott. Vergari "nelle funzioni, già rivestite, di Presidente reggente
del medesimo Tribunale".
3. - Avverso tali provvedimenti, del T.A.R. del Lazio e del
Ministro di grazia e giustizia, il Consiglio superiore della
Magistratura ha sollevato conflitto per la difesa delle proprie
attribuzioni, deducendo la violazione dell'art. 105 della
Costituzione, in relazione agli artt. 11 e 17 della legge n. 195 del
1958.
Premesso che la nomina dei magistrati agli uffici direttivi è di
competenza del C.S.M. in base all'art. 105 della Costituzione, e che
i decreti presidenziali di nomina attraverso i quali viene espressa
la volontà del C.S.M. sono impugnabili dinanzi al giudice
amministrativo in base all'art. 17 della legge n. 195 del 1958, il
ricorrente contesta che, nell'ambito della giurisdizione di
legittimità, affidata al giudice amministrativo, nei confronti dei
suoi atti, possa inserirsi una fase subprocedimentale diretta
all'esecuzione delle ordinanze di sospensione che, a sua volta,
implichi l'esercizio di una giurisdizione di merito analoga a quella
di cui all'art. 27 n. 4 del T.U. sul Consiglio di Stato.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul
punto del giudizio di esecuzione delle ordinanze cautelari, il C.S.M.
osserva che, se è vero che tale giudizio è, come quello dell'art.
27 n. 4 del T.U. sul Consiglio di Stato, un giudizio di merito, in
quanto consente al giudice valutazioni ampiamente discrezionali sui
modi e sui limiti dell'esecuzione delle proprie decisioni, nonché di
esercitare poteri sostitutivi dell'amministrazione, esso non potrà
esercitarsi che con riferimento ad attività, non solo
sostanzialmente (come quelle di competenza del C.S.M.), ma anche
formalmente amministrative.
Ciò in quanto la riflessione dottrinale sull'esecuzione delle
ordinanze cautelari avrebbe individuato, insieme con l'estensione al
merito dei poteri del giudice, la ratio di tale estensione nella
posizione di appartenenza istituzionale del giudice amministrativo
all'amministrazione.
Ma, ove a quest'appartenenza non si possa far riferimento, per
l'esistenza di una sfera di attribuzioni costituzionalmente protetta
(art. 105) e per l'esistenza, tra le delibere del C.S.M. e il
giudizio amministrativo, del filtro rappresentato dal decreto
presidenziale o ministeriale di cui quelle delibere sono vestite, non
sarebbe consentito al giudice amministrativo, nell'esercizio di
poteri di merito che non gli competono, superare quel filtro, né
emanare ordini nei confronti dell'organo di autogoverno, né disporne
la sua sostituzione.
5. - Nemmeno potrebbe dirsi, prosegue il C.S.M., che in tal modo
viene eliminata la tutela giurisdizionale che lo stesso art. 17 della
legge n. 195 assicura ai magistrati, e di cui l'esecuzione sarebbe lo
sbocco necessario.
In primo luogo, ad avviso del ricorrente, una siffatta obiezione
proverebbe troppo, in quanto tende a ridurre alla sola fase esecutiva
la tutela giurisdizionale, mentre esistono molti altri settori in cui
alla fase di cognizione non segue né può seguire quella di
esecuzione (basterebbe pensare, osserva il ricorrente, alle sentenze
di mero accertamento o alle decisioni della Corte nei conflitti di
attribuzione).
In secondo luogo non appare pensabile né giustificabile che
proprio il C.S.M. voglia sottrarsi all'esecuzione delle decisioni del
giudice amministrativo, frustrando i diritti e gli interessi
legittimi dei magistrati di cui esso è rappresentativo.
Infine, il C.S.M. sottolinea che, essendo la tutela
giurisdizionale nei confronti degli atti del C.S.M. configurata come
giudizio di annullamento, la realizzazione delle pretese dei
magistrati interessati già avviene con l'eliminazione, eventualmente
previa sospensione, dell'atto lesivo e la restituzione all'organo
deliberante del potere discrezionale di eseguire la pronuncia del
giudice amministrativo.
6. - Le considerazioni sviluppate nel precedente motivo inducono
il ricorrente a censurare anche la statuizione con la quale il
giudice amministrativo ha nominato il Ministro di grazia e giustizia
commissario ad acta, disponendo che il dott. Vergari debba essere
immesso nelle funzioni di Presidente del Tribunale di Catania "senza
necessità d'intervento di alcun altro organo".
Le garanzie sull'indipendenza del C.S.M., come impediscono che
esso possa essere soggetto al potere discrezionale di un altro potere
dello Stato, così, a maggior ragione, escluderebbero che la
necessità del suo intervento possa, per ordine del giudice, essere
esclusa con provvedimento dell'autorità amministrativa.
D'altra parte, poiché, nella specie, dalla sospensione della
nomina del dott. Cortegiani a Presidente del Tribunale di Catania non
discenderebbe automaticamente la nomina del dott. Vergari (altrimenti
non sarebbe stata necessaria l'ulteriore fase di esecuzione), ma
l'individuazione ad opera del C.S.M. del soggetto cui, sulla base
dell'art. 104 dell'Ordinamento giudiziario spetta la supplenza del
titolare, l'ordinanza del T.A.R. avrebbe esercitato un potere ad esso
non spettante, impingendo sull'esercizio di quelli attribuiti al
C.S.M.
Per le stesse ragioni vengono censurati gli atti del Ministro e
del Dirigente che, in ottemperanza agli illegittimi ordini del
giudice amministrativo, hanno rimosso il titolare dell'ufficio di
Presidente del Tribunale di Catania nominando al suo posto il dott.
Vergari.
Con tali provvedimenti l'Amministrazione avrebbe invaso la
competenza del C.S.M. in ordine alla nomina dei magistrati agli
uffici direttivi, quale definita dall'art. 11 della legge n. 195 in
relazione all'art. 105 della Costituzione.
In conclusione il C.S.M. ricorrente chiede che la Corte voglia
dichiarare che:
non spetta al T.A.R. del Lazio alcun potere di emettere ordini
nei confronti del C.S.M., né di disporne la sostituzione attraverso
la nomina di commissari ad acta;
non spetta al Ministro di grazia e giustizia, né al suo
delegato, di sostituirsi al C.S.M. nelle sue attribuzioni in ordine
alla nomina dei magistrati agli uffici direttivi; e per conseguenza
annulli tutti gli atti in epigrafe indicati.
7. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n.
214 del 31 maggio 1995, di questa Corte, ed il relativo ricorso è
stato notificato in data 2 giugno 1995 al Presidente del T.A.R. del
Lazio.
Costituendosi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura
generale dello Stato, il resistente sottolinea, in primo luogo, che
il provvedimento n. 2915 del 7 dicembre 1994 della I sezione del
T.A.R. del Lazio con il quale si ordinava "di porre in essere tutti
gli adempimenti necessari, riservandosi il Tribunale in caso di
inottemperanza di provvedere alla nomina di un commissario ad acta ai
fini dell'esecuzione medesima" faceva seguito al precedente n. 1644
del 22 giugno 1994, che aveva accolto la richiesta di sospensione del
provvedimento impugnato, all'esito del rigetto da parte del Consiglio
di Stato del ricorso in appello del C.S.M. e della declaratoria di
inammissibilità dell'identico gravame proposto dal
controinteressato.
Il Consiglio Superiore nelle more, pur avendo avuto tutto il tempo
per adeguare il suo comportamento all'ordine di giustizia, era
rimasto inerte.
In relazione a tale inerzia e comunque non avendo il C.S.M.
esposto ragioni per la inesecuzione, il T.A.R., confortato dalla
giurisprudenza costante e consolidata, costituente diritto vivente,
non avrebbe potuto quindi non emanare l'ordinanza ora contestata.
Il T.A.R., prosegue il resistente, solo con ordinanza del 25
gennaio 1995 n. 209 aveva disposto la nomina del Ministro di grazia e
giustizia come commissario ad acta, sempre nell'inerzia del C.S.M.,
e, per evitare nei limiti del possibile un conflitto, ma senza venire
meno ai suoi doveri, aveva anche acceduto ad una breve richiesta di
proroga avanzata dal Ministro di grazia e giustizia.
8. - Nel merito, il resistente osserva che la tesi del Consiglio
Superiore della Magistratura si basa sostanzialmente su tre
argomenti, tutti, a suo avviso, non fondati.
Il primo sembra postulare che gli atti del C.S.M., attesa la sua
posizione costituzionale, sia pure attraverso l'impugnazione degli
atti di ricezione da parte dell'Esecutivo, non sarebbero sottoposti
in sostanza a tutela cautelare.
Il secondo mira a contestare la legittimità della esecuzione,
cioè dell'attuazione della misura cautelare, in quanto non
espressamente prevista dalla legge. Ma è facile replicare al
riguardo, osserva il resistente, anche in relazione a sentenze della
Corte costituzionale in ordine alla effettività della tutela
cautelare, che a partire dalla decisione dell'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato del 30 aprile 1982, n. 12, si è stabilito che nel
caso l'Amministrazione rifiuti o eluda l'esecuzione dell'ordinanza
cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, l'interessato
ben può adire nuovamente il giudice che ha emanato l'ordinanza, per
chiedere l'emanazione di provvedimenti idonei ad assicurare
l'esecuzione della sospensione, nelle forme stabilite per l'ordinario
giudizio cautelare "di cui la domanda stessa rappresenta niente più
che una fase integrativa" come appunto è avvenuto nel caso.
Il terzo argomento, quale sintesi dei primi due, andrebbe ben al
di là della esecuzione o della attuazione della tutela cautelare
incentrandosi direttamente sul giudizio di ottemperanza a seguito di
sentenza passata in giudicato e non eseguita. Esso consiste
nell'affermazione che nei confronti degli atti del C.S.M. e di quelli
dell'Amministrazione conseguenti (decreto presidenziale o decreto
ministeriale) non potrebbe trovare applicazione il disposto dell'art.
27 n. 4 del T.U. del Consiglio di Stato, poiché l'esercizio di tale
potere impinge nel merito, laddove gli atti del C.S.M., attraverso
l'impugnazione dei decreti di ricezione dell'Esecutivo, sono soggetti
solo al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
Ma il rilievo, ad avviso del T.A.R. del Lazio è addirittura
sconvolgente rispetto ai poteri del giudice amministrativo, quali si
sarebbero venuti configurando nell'arco di quasi un secolo e che
vengono confermati, occorrendo, dal disposto dell'articolo 4 della
legge 12 aprile 1990, n. 74, atteso che coessenziale al giudizio di
legittimità del giudice amministrativo su qualsiasi atto soggetto a
tale sindacato è la fase (eventuale ma culminante) della
ottemperanza.
Ogni limitazione del giudizio suddetto effettuato nei confronti
degli atti del C.S.M. si porrebbe in contrasto, rileva il T.A.R. del
Lazio, con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Una volta che venisse eliminata la fase esecutiva, le ordinanze
cautelari (e le stesse sentenze del giudice amministrativo)
verrebbero a perdere il connotato della effettività, riducendosi a
nulla di più di una manifestazione di opinione.
Proprio per questo, ad avviso del resistente, stupisce
l'affermazione contenuta nel ricorso del C.S.M., smentita proprio
dalla vicenda in esame, secondo cui "non appare pensabile né
giustificabile che proprio il C.S.M. voglia sottrarsi all'esecuzione
delle decisioni del giudice amministrativo, frustrando i diritti e
gli interessi legittimi dei magistrati di cui esso è
rappresentativo".
Infine, quanto all'ultimo motivo del ricorso, il resistente rileva
che si è ritenuto di nominare commissario ad acta il Ministro di
grazia e giustizia "senza necessità di intervento di alcun altro
organo ", proprio per le ragioni ordinamentali esposte nello stesso
ricorso, essendo il Ministro di grazia e giustizia l'organo di
vertice dell'amministrazione giudiziaria, cui solo poteva essere
affidata la funzione di alter ego del giudice. Peraltro, l'ordinanza
suddetta non escludeva affatto un previo fattivo intervento del
C.S.M., sol che lo avesse voluto.
9. - Con ordinanza pronunciata nella pubblica udienza dell'11
luglio 1995 questa Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento in
giudizio del dott. Benito Vergari. Considerato in diritto
1. - Su ricorso di uno tra i candidati al conferimento
dell'Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Catania, il
T.A.R. del Lazio ha sospeso, con ordinanza del 22 giugno 1994,
l'esecuzione della nomina del magistrato prescelto dal Consiglio
superiore della magistratura.
Successivamente, ritenuta l'inottemperanza del detto organo, già
sollecitato con ordinanza del 7 dicembre 1994 a dare compiuta
esecuzione al provvedimento di sospensione, il giudice amministrativo
ha nominato, con ordinanza n. 209 del 25 gennaio 1995, commissario ad
acta il Ministro di grazia e giustizia disponendo che il Presidente
del Tribunale fosse sollevato dall'incarico, con la contestuale
nomina di un supplente, individuato dal T.A.R. nella persona dello
stesso magistrato che già esercitava tale funzione alla data di
adozione del provvedimento sospeso.
Le disposizioni sono state eseguite con provvedimento
commissariale del 3 marzo 1995.
2. - Nei confronti del T.A.R. del Lazio, nonché del Ministro di
grazia e giustizia, e in relazione a tutti gli atti di esecuzione
della indicata ordinanza di sospensione del 22 giugno 1994, il
Consiglio superiore della magistratura ha sollevato conflitto di
attribuzione lamentando, sulla base di due distinti motivi,
l'invasione delle proprie competenze in materia di nomina dei
magistrati agli uffici direttivi previste dall'art. 105 della
Costituzione.
Con il primo, e principale, motivo, il ricorrente, posto che in
sede di esecuzione delle ordinanze cautelari il giudice
amministrativo esercita una giurisdizione di merito analoga a quella
di cui all'art. 27, n. 4, del T.U. sul Consiglio di Stato, sostiene
che le proprie deliberazioni siano sottoponibili soltanto, ed
esclusivamente, alla generale giurisdizione di legittimità, e quindi
sottratte alla fase esecutiva imposta dal T.A.R. del Lazio; con il
secondo, e subordinato, motivo, il C.S.M. rivendica la competenza
anche in ordine all'individuazione del soggetto cui, sulla base
dell'art. 104 dell'Ordinamento giudiziario, spetta la supplenza del
Presidente del Tribunale.
3. - Occorre innanzitutto esaminare in via definitiva
l'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sulla quale questa
Corte si è già pronunciata, in linea di prima e sommaria
delibazione, con l'ordinanza n. 214 del 29 maggio 1995.
Sotto il profilo oggettivo ricorrono certamente i requisiti
previsti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), secondo
cui i conflitti tra poteri dello Stato devono avere ad oggetto "la
delimitazione della sfera di attribuzioni determinata fra i vari
poteri da norme costituzionali"; il ricorrente lamenta infatti la
lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante al
Consiglio superiore della magistratura sullo status dei magistrati
(art. 105 della Costituzione) ad opera di un atto del potere
giudiziario.
Per quanto invece concerne il profilo soggettivo del ricorso, va
evidentemente confermata la legittimazione del Consiglio superiore
della magistratura a sollevare conflitto di attribuzione, in quanto,
come già detto, organo direttamente investito delle funzioni
previste dall'articolo 105 della Costituzione.
Del pari, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte,
il T.A.R. del Lazio, quale organo della giurisdizione amministrativa,
cui spettano le attribuzioni previste dall'art. 103 della
Costituzione, deve essere ritenuto legittimato a resistere, mentre
deve riconfermarsi l'inammissibilità del conflitto sollevato nei
confronti del Ministro di grazia e giustizia.
Nella vicenda in esame, infatti, non viene in questione
l'esercizio delle competenze attribuite al Ministro guardasigilli
dall'art. 110 della Costituzione, in ordine all'organizzazione ed al
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, bensì l'adozione
di alcuni provvedimenti nella qualità di commissario ad acta
nominato dal giudice amministrativo, e da questi specificamente
predeterminati nel contenuto; in quanto tali, detti provvedimenti
risultano meramente esecutivi e direttamente riferibili, per quanto
qui rileva, al citato organo giurisdizionale; rimane esclusa,
pertanto, ogni possibilità di imputare tale attività al Ministro di
grazia e giustizia.
4. - Nel merito, con il motivo principale del ricorso il C.S.M.
sottopone all'esame di questa Corte una tesi radicale ed assoluta.
Il ricorrente non lamenta (se non genericamente con il secondo
motivo) che il T.A.R. del Lazio, in sede di esecuzione, abbia
travalicato il limite posto dal contenuto della pronuncia
giurisdizionale, male esercitando i suoi poteri ed invadendo così,
nel caso specifico, le competenze discrezionali dell'organo di
autogoverno della magistratura, bensì contesta l'esistenza stessa
del potere, in capo al giudice amministrativo, di dare esecuzione
coattiva alle decisioni giurisdizionali nei suoi confronti, anche in
caso di rifiuto o di attività elusiva della decisione stessa:
poiché detta fase esecutiva comporta l'esercizio di una
giurisdizione di merito, questa non sarebbe mai attuabile, risultando
il sindacato di merito precluso dall'art. 105 della Costituzione.
5. - La censura non è fondata.
Occorre subito premettere che l'allegata non sottoponibilità
degli atti del C.S.M. alla giurisdizione estesa al merito che il
giudice amministrativo esercita in sede di ottemperanza non ha, di
per sé, alcun esplicito fondamento costituzionale, né la
titolarità delle specifiche competenze conferite dall'art. 105 della
Costituzione può comportare, quale conseguenza automatica,
franchigie dell'attività di detto organo dal sindacato
giurisdizionale, in quanto funzioni svolgentesi su piani diversi.
La posizione e le attribuzioni del Consiglio superiore della
magistratura, sotto il profilo dei rapporti generali tra
giurisdizione ed amministrazione, vanno invece esaminate alla luce
dei seguenti, fondamentali, principi espressi nella Carta
costituzionale.
È evidente, in primo luogo, che tutti i soggetti di diritto, ivi
compresi gli organi di rilevanza costituzionale, sono egualmente
tenuti al rispetto della legge.
Coerentemente, per quanto qui rileva, il principio di legalità
dell'azione amministrativa (artt. 97, 98 e 28 Cost.), unitamente al
principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24,
101, 103 e 113 Cost.), se da un lato affermano l'indipendenza
dell'amministrazione dall'altro comportano esplicitamente
l'assoggettamento dell'amministrazione medesima a tutti i vincoli
posti dagli organi legittimati a creare diritto, fra i quali,
evidentemente, gli organi giurisdizionali.
In breve, la Costituzione accoglie il principio in base al quale
il potere dell'amministrazione merita tutela solo sul presupposto
della legittimità del suo esercizio, demandando agli organi di
giustizia il potere di sindacato - pieno, ai sensi del secondo comma
dell'art. 113 della Costituzione - sull'esistenza di tale
presupposto.
A ciò si aggiunga che il contenuto tipico della pronuncia
giurisdizionale è proprio quello di esprimere la volontà concreta
della legge o, più esattamente, la "normativa per il caso concreto"
(come si è felicemente precisato in dottrina) che deve essere
attuata nella vicenda sottoposta a giudizio.
6. - Tutto ciò comporta innegabilmente (e nemmeno il ricorrente
ne dubita) che, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale
la quale riconosca come ingiustamente lesivo dell'interesse del
cittadino un determinato comportamento dell'amministrazione, o che
detti le misure cautelari ritenute opportune e strumentali
all'effettività della tutela giurisdizionale, incombe
sull'amministrazione l'obbligo di conformarsi ad essa; ed il
contenuto di tale obbligo consiste appunto nell'attuazione di quel
risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario
dal giudice.
Ma proprio in base al già ricordato principio di effettività
della tutela giurisdizionale deve ritenersi connotato intrinseco
della stessa funzione giurisdizionale, nonché dell'imprescindibile
esigenza di credibilità collegata al suo esercizio, il potere di
imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto della
statuizione contenuta nella pronuncia e, quindi, in definitiva, il
rispetto della legge stessa. Una decisione di giustizia che non possa
essere portata ad effettiva esecuzione (eccettuati i casi di
impossibilità dell'esecuzione in forma specifica) altro non sarebbe
che un'inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione
degli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono il
soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in
giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto; e quindi anche nei
confronti di qualsiasi atto della pubblica autorità, senza
distinzioni di sorta, pur se adottato da un organo avente rilievo
costituzionale qual è il C.S.M .
In questi termini la previsione di una fase di esecuzione coattiva
delle decisioni di giustizia, in quanto connotato intrinseco ed
essenziale della stessa funzione giurisdizionale, deve ritenersi
costituzionalmente necessaria.
7. - Se quindi l'esercizio di poteri autoritativi al fine della
effettiva realizzazione della tutela garantita dalla Costituzione è
una fase (pur se eventuale) intrinsecamente complementare e
necessaria all'esercizio della giurisdizione, ne deriva, quale logico
corollario, l'impossibilità di operare distinzioni di sorta tra
funzioni giurisdizionali di natura diversa (ordinaria,
amministrativa, di legittimità, di merito, esclusiva) per inferirne
(come sostiene il ricorrente) che solo in alcune, e non in altre,
detti poteri sarebbero legittimamente esercitabili.
La tesi non può essere condivisa: in linea di principio non sono
configurabili giurisdizioni passibili di esecuzione ed altre in cui
il dovere di attuare la decisione si arresti di fronte alle
particolari competenze attribuite al soggetto il cui operato è
sottoposto a sindacato. Al contrario, la garanzia della competenza
cede a fronte della contrapposta garanzia di ogni cittadino alla
tutela giurisdizionale, la quale rappresenta e dà contenuto
concreto, in definitiva, alla garanzia della pari osservanza della
legge: da parte di tutti ed in egual misura.
Che, infine, una fase esecutiva possa risultare in determinati
casi indispensabile, anche quando la sentenza del giudice dovrebbe
essere in grado di assicurare ex se la tutela giurisdizionale (come,
in genere, avviene nella giurisdizione di legittimità) è reso
evidente proprio dalla vicenda in esame.
Infatti, nonostante il provvedimento di sospensione adottato dal
T.A.R. del Lazio sia autoesecutivo ed immediatamente efficace ex
lege, risulta che il magistrato la cui nomina è stata sospesa ha
continuato ad esercitare le relative funzioni, indiscutibilmente sine
titulo, fino a che un esplicito provvedimento, adottato dal
commissario ad acta, non lo ha sollevato dall'incarico.
8. - Con la seconda e subordinata censura il C.S.M. lamenta, sotto
un diverso profilo, l'invasione delle proprie competenze da parte del
T.A.R. del Lazio il quale, individuando autonomamente il soggetto cui
conferire la supplenza del titolare dell'ufficio direttivo, avrebbe
esercitato un potere non spettantegli, ed inciso sull'esercizio di
quelli attribuiti al ricorrente.
Anche tale censura non è fondata.
In realtà, la decisione di sospensione del provvedimento
impugnato implica necessariamente il riemergere degli atti e delle
situazioni travolti dall'atto sospeso, e cioè l'adeguamento dello
stato di fatto e di diritto esistente al momento della pronuncia
giurisdizionale, e venuto in vita sulla base dell'atto impugnato,
alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia stessa.
Nominando come supplente il magistrato che già svolgeva le
medesime funzioni al momento dell'adozione, da parte del C.S.M.,
dell'atto impugnato, il T.A.R. del Lazio, quindi, ha semplicemente
ripristinato lo stato di fatto e di diritto preesistente, e non
sovrapposto una sua scelta discrezionale alle competenze del
ricorrente.
D'altronde non viene esplicitato come altrimenti avrebbe
legittimamente potuto effettuarsi la scelta del supplente. Proprio
sulla base del citato art. 104 dell'Ordinamento giudiziario può
invece ritenersi che tale attività sia formalmente vincolata, e
quindi il magistrato indicato come supplente dal T.A.R. del Lazio,
essendo il Presidente di sezione più anziano del Tribunale, risulta,
anche per questo motivo, colui al quale la supplenza andava per legge
conferita. Le stesse delibere adottate in materia dal C.S.M.
confermano costantemente tale principio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto sollevato con il ricorso in
epigrafe nei confronti del Ministro di grazia e giustizia;
Dichiara che spetta al T.A.R. del Lazio, in sede di esecuzione di
provvedimenti cautelari, il potere di emettere ordini nei confronti
del Consiglio superiore della magistratura con gli atti in epigrafe
indicati, e di disporne, in caso di inottemperanza, la sostituzione
attraverso la nomina di un commissario ad acta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 settembre 1995.
Il direttore di cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte