Sentenza n. 419/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9Legge sul divorzio
- art. 13legge 74/1987
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3,
della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo,
dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla
disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con
ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 dalla Corte d'appello di Trento
nel procedimento civile vertente tra Clara Faceni e Luigia Marchesini
ed altro, iscritta al n. 903 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 1999;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 nel corso di un giudizio
promosso per la determinazione della quota della pensione di
reversibilità da attribuire al coniuge divorziato, al quale il
titolare della pensione deceduto era obbligato a somministrare un
assegno, la Corte d'appello di Trento ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 1 dicembre 1970, n.
898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo
sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74
(Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio).
La disposizione denunciata prevede che una quota della pensione e
degli altri assegni spettanti al coniuge superstite, che abbia i
requisiti per la pensione di reversibilità, è attribuita dal
tribunale, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale, al
coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e
che sia titolare dell'assegno previsto dall'art. 5 della stessa legge
n. 898 del 1970.
La Corte d'appello ritiene di doversi attenere alla
interpretazione, che condivide, data a questa disposizione dalla
Corte di cassazione a sezioni unite, la quale, risolvendo un
contrasto giurisprudenziale, ha stabilito che la ripartizione del
trattamento pensionistico di reversibilità tra il coniuge
divorziato, titolare dell'assegno, ed il coniuge superstite, che
abbia i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere
effettuata esclusivamente in proporzione alla durata legale dei
rispettivi matrimoni, senza che possa essere adottato alcun altro
elemento di valutazione, neppure in funzione meramente correttiva del
risultato matematico conseguito.
Tuttavia, ad avviso del giudice rimettente, questa interpretazione
non consentirebbe di tenere conto delle esigenze del soggetto
economicamente più debole, il quale potrebbe vedersi privato di ogni
concreta tutela a causa dell'attribuzione all'ex coniuge di una quota
rilevante della pensione di reversibilità, anche quando quest'ultimo
non abbia esigenze di mantenimento paragonabili a quelle del coniuge
superstite.
L'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, interpretato nel
senso di attribuire esclusivo rilievo al criterio matematico ed
automatico della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali,
violerebbe i principi costituzionali di eguaglianza sostanziale e di
solidarietà sociale, che caratterizzano il sistema pensionistico
(artt. 3 e 38 Cost.), giacché la ripartizione della pensione in
proporzione alla durata del matrimonio ostacolerebbe la finalità
solidaristica della pensione di reversibilità, non consentendo di
valutare le esigenze economiche dei diversi soggetti, tanto che
adottando questo criterio potrebbe accadere che il coniuge superstite
rimanga in una situazione di completa indigenza. Questo risultato
sarebbe estraneo al sistema complessivo della legge sul divorzio, che
tende invece a contemperare le esigenze di tutte le persone coinvolte
nella vicenda matrimoniale, attribuendo al giudice il compito di
provvedere in ciascun caso con una valutazione che tenga conto delle
condizioni economiche di tutti i soggetti che vantano diritti
patrimoniali.
Il giudice rimettente considera la soluzione del dubbio di
legittimità costituzionale pregiudiziale rispetto alla decisione che
è chiamato ad adottare, giacché nel caso sottoposto al suo esame
l'applicazione del criterio di ripartizione stabilito dalla
disposizione denunciata determinerebbe una forte sperequazione in
danno del coniuge superstite, il quale, essendo privo di altre fonti
di reddito, non riceverebbe quanto necessita, mentre l'ex coniuge
percepirebbe una quota di pensione molto superiore all'importo
dell'assegno ottenuto in sede di divorzio. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe il
criterio di ripartizione della pensione di reversibilità tra il
coniuge superstite, che abbia i requisiti per ottenerla, e l'ex
coniuge, al quale la sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio abbia riconosciuto il diritto
all'assegno, alla cui somministrazione era tenuto il titolare del
diritto alla pensione, poi deceduto.
La Corte d'appello di Trento ritiene che l'art. 9, comma 3, della
legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio) - nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della
legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento di matrimonio) -, prevedendo che la ripartizione
dell'ammontare della pensione tra il coniuge e l'ex coniuge, se
entrambi vi abbiano diritto, avvenga "tenendo conto della durata del
rapporto", imponga di effettuare tale ripartizione esclusivamente
secondo il criterio matematico della proporzione fra la estensione
temporale dei rispettivi rapporti matrimoniali, senza che il giudice
chiamato a determinare le quote di ripartizione della pensione possa
utilizzare alcun altro criterio o correttivo, neppure quelli previsti
per la determinazione della misura dell'assegno di divorzio, e senza
che possa comparare le situazioni di bisogno delle persone che
concorrono nella ripartizione della pensione.
Così interpretata, la disposizione denunciata violerebbe i
princìpi di razionalità e di solidarietà sociale (artt. 3 e 38
Cost.). Difatti il criterio di ripartizione della pensione, fondato
esclusivamente sulla durata del rapporto matrimoniale, porterebbe ad
esiti irragionevoli e non suscettibili di correzione, privando delle
risorse necessarie il coniuge superstite che versi in stato di
bisogno, mentre l'ex coniuge potrebbe godere di un trattamento di
molto superiore allo stesso assegno di divorzio.
2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.
2.1. - Nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso
di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
legislatore ha assicurato all'ex coniuge, al quale sia stato
attribuito l'assegno di divorzio, la continuità del sostegno
economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà
familiare, mediante la reversibilità della pensione che trae origine
da un rapporto previdenziale anteriore al divorzio, o di una quota di
tale pensione qualora esista un coniuge superstite che abbia
anch'esso diritto alla reversibilità.
In questo caso la pensione di reversibilità realizza la sua
funzione solidaristica in una duplice direzione.
Anzitutto nei confronti del coniuge superstite, come forma di
ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la
prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del
coniuge deceduto (sentenze n. 70 del 1999 e n. 18 del 1998).
In secondo luogo nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo
diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi
necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta,
per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso,
la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un
trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui
sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto
alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice
qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi
genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione
ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex
coniuge mezzi adeguati (art. 5, comma 6, della legge n. 898 del
1970).
In presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità
(il coniuge superstite e l'ex coniuge), la ripartizione del suo
ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa
tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei
particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto
alla reversibilità. Ciò che, appunto, il criterio esclusivamente
matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale
non consente di fare. Difatti una volta attribuito rilievo, quale
condizione per aver titolo alla pensione di reversibilità, alla
titolarità dell'assegno, sarebbe incoerente e non risponderebbe al
canone della ragionevolezza, né, per altro verso, alla duplice
finalità solidaristica propria di tale trattamento pensionistico, la
esclusione della possibilità di attribuire un qualsiasi rilievo alle
ragioni di esso perché il tribunale ne possa tenere in qualche modo
conto dovendo stabilire la ripartizione della pensione di
reversibilità.
La mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell'applicazione
del criterio matematico di ripartizione renderebbe possibile l'esito
paradossale indicato dal giudice rimettente, il quale sottolinea
come, con l'applicazione di tale criterio, il coniuge superstite
potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle
più elementari esigenze di vita, mentre l'ex coniuge potrebbe
conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno
in precedenza goduto, senza che il tribunale possa tener conto di
altri criteri per ricondurre ad equità la situazione.
2.2. - La disposizione denunciata si presta tuttavia ad una diversa
interpretazione, che rispecchia un altro orientamento, sia della
giurisprudenza di legittimità sia di larga parte della dottrina.
La ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge
superstite e l'ex coniuge deve essere disposta "tenendo conto" della
durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (art. 9, comma 3, della
legge n. 898 del 1970). A questa espressione non può essere tuttavia
attribuito un significato diverso da quello letterale: il giudice
deve "tenere conto" dell'elemento temporale, la cui valutazione non
può in nessun caso mancare; anzi a tale elemento può essere
riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma
non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui
valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. Una conferma
del significato relativo della espressione "tenendo conto" si trova
nel sistema della stessa legge, che altre volte usa la medesima
espressione per riferirsi a circostanze da considerare quali elementi
rimessi alla ponderazione del giudice; e ciò proprio per definire i
rapporti patrimoniali derivanti dalla pronuncia di divorzio (cfr.
art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970).
La diversa interpretazione, che porta alla ripartizione
dell'ammontare della pensione esclusivamente in attuazione di una
proporzione matematica, non giustificherebbe, tra l'altro, la scelta
del legislatore di investire il tribunale per una statuizione priva
di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel
criterio automatico essere effettuata direttamente dall'ente che
eroga la pensione, come avviene in altri casi nei quali la
ripartizione tra più soggetti che concorrono al trattamento di
reversibilità è stabilita in base ad aliquote fissate direttamente
dal legislatore.
Del resto, quando il legislatore ha inteso stabilire in modo rigido
e automatico i criteri per la determinazione di prestazioni
patrimoniali dovute all'ex coniuge, ha usato una diversa espressione
testuale, direttamente significativa della percentuale di
ripartizione e del periodo da considerare; ciò che avviene, ad
esempio, per l'indennità di fine rapporto, ripartita tra il coniuge
e l'ex coniuge in una percentuale determinata ed in proporzione agli
anni in cui il rapporto di lavoro che vi dà titolo è coinciso con
il matrimonio (art. 12-bis della legge n. 898 del 1970).
Conclusivamente è da ritenere che si possa ricavare dalla
disposizione denunciata un contenuto normativo che non è in
contrasto con i princìpi indicati per la verifica di legittimità
costituzionale. Questa interpretazione deve essere preferita,
conservando all'ordinamento una norma nel significato, che la
disposizione può esprimere, compatibile con la Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 1
dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della
legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 38 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte