Sentenza n. 42/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1966 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1217,
secondo comma, del Codice della navigazione, promosso con ordinanza
emessa il 5 gennaio 1965 dal Comandante del Porto di Trapani nel
procedimento penale a carico di Sette Pietro Corrado e Rossetti
Vittorio, iscritta al n. 10 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 13 marzo 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1966 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale contro Sette Pietro Corrado e
Rossetti Vittorio, rispettivamente comandante e armatore della motonave
"Gary", il Comandante del Porto di Trapani, con ordinanza del 5 gennaio
1965, sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1217, secondo comma, del Codice della navigazione (sostituito
dall'art. 29 della legge 5 giugno 1962, n. 616), in riferimento
all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
Il primo comma dell'art. 1217 prevede il reato di caricazione da
parte del comandante della nave oltre la marca di bordo libero. Il
secondo comma dello stesso articolo configura una ipotesi di
responsabilità penale colposa a carico dell'armatore che, fuori dai
casi di concorso, non abbia esercitato il dovuto controllo per impedire
tale infrazione.
Nella ordinanza si rileva che l'obbligo della osservanza dei limiti
di carico è posto in diretto rapporto con le esigenze di sicurezza
della navigazione; esso rientrerebbe pertanto fra gli obblighi che sono
imposti al comandante quale capo della spedizione, e di cui, a norma
dell'art. 274 dello stesso Codice della navigazione, l'armatore invece
non è tenuto a rispondere. In conseguenza di ciò, la norma impugnata
configurerebbe una ipotesi di responsabilità oggettiva, in contrasto
con l'art. 27, primo comma, della Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 1965. Si è
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato con atto
depositato in cancelleria il 18 febbraio 1965.
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato la questione proposta dal
Comandante del Porto di Trapani sarebbe infondata perché, secondo la
giurisprudenza della Corte, l'art. 27, primo comma, della Costituzione
conterrebbe il divieto della responsabilità per fatto altrui, ma non
anche quello della responsabilità oggettiva.
D'altra parte, la norma impugnata non configurerebbe affatto una
ipotesi di responsabilità oggettiva, ma, come viene precisato dalla
stessa lettera della disposizione, una ipotesi di responsabilità per
colpa. Considerato in diritto :
L'ordinanza emessa il 5 gennaio 1965 dal Comandante del Porto di
Trapani assume che il secondo comma dell'art. 1217 del Codice della
navigazione prevede un caso di responsabilità oggettiva, e come tale -
sempre secondo l'ordinanza - in contrasto col primo comma dell'art. 27
della Costituzione, che sancisce il carattere personale della
responsabilità penale.
La questione è del tutto infondata.
La norma impugnata, in una formulazione che non può suscitare
dubbi, stabilisce che l'armatore il quale omette di esercitare il
dovuto controllo per impedire che il carico della nave superi la linea
di massimo carico è punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non
inferiore a L. 50.000. Anche senza questa espressa indicazione del
titolo colposo della responsabilità, esso sarebbe risultato egualmente
chiaro dal contesto della norma. Nel disporre, infatti, la punizione
dell'armatore che "omette di esercitare il dovuto controllo", essa
delinea, senza possibilità di equivoci, una responsabilità a titolo
di colpa, e precisamente per omissione colposa.
Ma, a parte questa considerazione per la quale, affermandosi una
responsabilità per colpa è per ciò stesso esclusa la ipotesi di una
responsabilità oggettiva, è da ricordare che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, l'art. 27 della Costituzione sancisce
il divieto della responsabilità per fatto altrui, e non riguarda le
ipotesi di responsabilità oggettive.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1217, secondo comma, del Codice della navigazione sollevata
dal Comandante del Porto di Trapani con ordinanza del 5 gennaio 1965 in
riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte