Art. 1217 c.nav. — Inosservanza di norme sulla linea di massimo carico
[1]((Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico e' punito con l'ammenda non inferiore a lire 5.000 per tonnellata in sovraccarico.
[2]Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, e' punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a lire 50.000.
[3]Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente Codice)). 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 giugno 1962, n. 616
11La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate."
Testo vigente dal 20 luglio 1962, tuttora in vigore · versione 11 su Normattiva