Sentenza n. 42/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/04/1973 · relatore Enzo Capolozza
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15,
secondo comma, in relazione all'art. 14, ultimo comma, del d.l.C.P.S.
15 settembre 1947, n. 896 (Nuove disposizioni per la disciplina dei
prezzi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 maggio 1971 dal pretore di Cingoli nel
procedimento penale a carico di Chiaramoni Enrico, iscritta al n. 233
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971;
2) ordinanze emesse l'11 agosto ed il 30 luglio 1971 dal pretore di
Macerata nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Sartori
Carla e di Carpineti Giovanni e Cipriani Mario, iscritte ai nn. 361 e
372 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971;
3) ordinanza emessa il 25 agosto 1971 dal pretore di Macerata nel
procedimento penale a carico di Trabucchini Bruna, iscritta al n. 410
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971;
4) ordinanza emessa il 28 dicembre 1971 dal pretore di Tolentino
nel procedimento penale a carico di Ruffini Roberto, iscritta al n. 75
del registro ordinanze 72 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972.
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1973 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con le ordinanze indicate in epigrafe, emesse nel corso di
procedimenti penali promossi a carico di macellai imputati del delitto
di cui all'art. 14 del d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, per aver
venduto carne a prezzo eccedente il limite massimo fissato dai
competenti Comitati provinciali dei prezzi, è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 del detto
decreto nella parte in cui prescrive obbligatoriamente l'emissione del
mandato di cattura per reato punito con la sola pena della multa (art.
14, ultimo comma, d.l. C.P.S. citato) e ciò in riferimento agli artt.
3, 13 e 24 della Costituzione, per il pretore di Cingoli; in
riferimento agli articoli 3 e 13, per i pretori di Macerata e di
Tolentino.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le cause vanno riunite, perché concernono la medesima
questione, e decise con unica sentenza.
2. - La questione di legittimità riguarda l'art. 15, secondo
comma, del d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, nella parte in cui
prescrive l'emissione obbligatoria del mandato di cattura, anche se il
reato, essendo di lieve entità, è punito solo con la multa (art. 14,
terzo comma, dello stesso decreto legislativo). Norme di raffronto sono
gli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione.
3. - Il problema, qui, è diverso da quello risolto con la sentenza
n. 39 del 1970, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'obbligo dell'arresto in flagranza (art. 220 in relazione all'art.
85 del t.u. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773), per un reato
punibile con la pena dell'ammenda. Diverso, perché, mentre la pena
edittale comminata per il reato contravvenzionale del citato art. 85
t.u.l.p.s. era sempre e soltanto pecuniaria, nella disciplina che ne
occupa l'obbligatorietà del mandato di cattura concerne un delitto la
cui pena base è la reclusione fino a tre anni e, congiuntamente, la
multa fino a dieci milioni (ora quattrocento milioni: art. 3 della
legge 12 luglio 1961, n. 603), pena che sale alla reclusione sino a sei
anni e alla multa sino a venti (ora ottocento) milioni, se il fatto è
di "particolare gravità" (secondo comma dell'art. 14 del decreto
legislativo), e che è della sola multa sino a quindicimila (ora
seicentomila) lire, se il fatto è di "lieve entità"(terzo comma
dell'art. 14).
Di tal che, negli artt. 85 e 220 t.u.l.p.s. la previsione
dell'arresto obbligatorio ad opera della polizia giudiziaria riguardava
un reato per il quale non poteva mai essere comminata una pena
detentiva, e, per contro, nella specie, tale pena è prevista sia per i
casi di entità, per così dire, corrente, sia per quelli di
particolare gravità.
Tuttavia, la soluzione deve essere la stessa. Appare, invero,
irrazionale e, perciò, illegittimo ex art. 3 Cost. che l'autorità
giudiziaria sia obbligatoriamente tenuta a disporre la cattura anche
per un fatto nel quale essa stessa, nella sua preliminare delibazione,
ravvisi gli estremi della tenuità.
Né si dica che la valutazione dell'entità del fatto e del grado
dell'illecito sia affidata esclusivamente alla fase dibattimentale:
ciò e tanto poco vero che l'art. 14 contempla ipotesi di competenza
del pretore e, per i casi di particolare gravità, di competenza del
tribunale, il che presuppone una scelta preventiva (pur condizionata,
ben s'intende, agli artt. 445 e 477 cod. proc. pen., allorché gli
estremi della particolare gravità emergano in sede dibattimentale).
D'altronde, il fatto di lieve entità come tale contestato, in
relazione alla concreta fattispecie per la quale si procede non
comporta solo una assai consistente diminuzione della pena pecuniaria
edittale, sibbene l'eliminazione totale della pena detentiva e la
irrogazione di un'unica pena, quella pecuniaria. In sostanza, la legge
stabilisce una pena di specie diversa.
La irragionevolezza appare tanto più vistosa, se si ponga mente:
a) che alla obbligatorietà della cattura non corrisponde
l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza (art. 235 cod. proc.
pen.), che avrebbe dato, almeno, una parvenza di giustificazione alla
norma (a prescindere dalla sua legittimità: vedasi la mentovata
sentenza n. 39 del 1970) con l'ovviare al pericolo che l'imputato renda
più difficile l'acquisizione delle prove; b) che, per altro, il reato
non è di natura tale da postulare, di regola, quella delicatezza di
indagini, alle quali potrebbe arrecar nocumento, inquinando o deviando
le prove, il prevenuto a piede libero; c) che, risolvendosi la
carcerazione preventiva in un'anticipazione della pena detentiva, la
misura provvisoria di restrizione della libertà personale finisce con
l'apparire incongrua ed eccessiva.
4. - Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, con sua
sentenza n. 131 del 1970 (a proposito della pena detentiva prevista per
i casi più gravi di violazione dell'articolo 116 del r.d. 21 dicembre
1933, n. 1736), che sussiste l'esigenza di una rituale contestazione
esplicita e dettagliata del reato nei suoi aspetti tipicizzanti: da
ciò si deduce che, anche per i reati ora considerati, la contestazione
deve essere formulata con riguardo all'importanza del fatto addebitato.
5. - Va da sì che, quando il fatto non venga sin dall'inizio
qualificato di lieve entità, ma sia ritenuto tale in un secondo tempo,
cioè dopo la cattura, sulla base di dati probatori successivamente
emersi o di elementi di giudizio successivamente maturati, la norma
conservi la sua validità e non possa essere travolta dalla
dichiarazione di illegittimità costituzionale.
6. - In riferimento agli artt. 13 e 24 Cost. la questione è da
ritenersi assorbita.
7. - La dichiarazione di parziale illegittimità non è,
ovviamente, di ostacolo alla piena operatività - anche nell'ipotesi di
contestazione del fatto di lieve entità - dello stesso art. 15, primo
comma, che prescrive il rito direttissimo. Va precisato in proposito
che questo rito, previsto dall'art. 502 cod. proc. pen., al quale
l'art. 15 della legge impugnata rinvia, va adattato all'eventuale
diversa situazione processuale: solo se vi è un arrestato (in
flagranza), è attuabile in modo rigorosamente conforme alla disciplina
del codice, mentre, se non v'è un arrestato, il rito direttissimo si
svolge senza la presentazione coatta dell'imputato dinanzi al giudice
(corte d'assise, tribunale, pretore). Tale rito, come è noto, può
avere ingresso indipendentemente dall'arresto (in flagranza): art. 21
legge 8 febbraio 1948, n. 47, sulla stampa; art. 87 t.u. delle leggi
per la elezione alla Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361; art. 9
legge 2 ottobre 1967, n. 895, sulle armi.
8. - Deve, pertanto, dichiararsi illegittima la norma denunziata
nella parte in cui prevede e rende obbligatoria la cattura anche quando
sia contestato il fatto previsto dall'articolo 14, ultimo comma, del
decreto n. 896 del 1947.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo
comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896 (Nuove disposizioni per la disciplina dei
prezzi), nella parte in cui prescrive l'emissione obbligatoria del
mandato di cattura anche quando, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma,
dello stesso decreto, il fatto sia contestato come di lieve entità.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte