Sentenza n. 42/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/02/1974 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 272Codice di procedura penale
- art. 1legge 192/1970
applicata al caso
- art. 236Codice di procedura penale
- art. 275Codice di procedura penale
- art. 272legge 192/1970
- art. 275legge 192/1970
- art. 2legge 192/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 236,
quarto comma, del codice di procedura penale, nonché degli artt. 272,
terzo comma, e 275, primo comma, dello stesso codice, nel testo
risultante dagli artt. 1 e 2 del decreto - legge 1 maggio 1970, n.
192, convertito, con modificazioni, nella legge 1 luglio 1970, n. 406,
promossi con le seguenti ordinanze.
1) ordinanza emessa il 7 febbraio 1972 dal tribunale di Genova nel
procedimento penale a carico di Di Napoli Ciro, iscritta al n. 150 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 141 del 31 maggio 1972;
2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1972 dal tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Locatelli Armando, iscritta al n. 192
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;
3) ordinanza emessa il 18 dicembre 1972 dal pretore di Catania nel
procedimento penale a carico di Vasta Francesco, iscritta al n. 31 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 62 del 7 marzo 1973;
4) ordinanza emessa il 4 dicembre 1972 dal pretore di Napoli nel
procedimento penale a carico di Castellano Raffaele, iscritta al n. 49
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973;
5) ordinanza emessa il 15 dicembre 1972 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Tedeschi Giuseppe ed altri, iscritta al
n. 91 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Ciro Di Napoli, arrestato il 5 ottobre 1971 e condannato, a
seguito di giudizio direttissimo, con sentenza del pretore di Genova,
confermata dal tribunale di quella città, all a pena di cinque mesi di
arresto, per la contravvenzione di cui all'art. 707 del codice penale,
e di tre mesi di reclusione, per uso di patente falsa, dopo aver
proposto ricorso per cassazione, chiedeva, in data 24 gennaio 1972, al
predetto tribunale, di essere scarcerato per decorrenza dei termini di
durata massima della custodia preventiva.
II tribunale ravvisava nella contravvenzione l'unica ragione del
legittimo perdurare della carcerazione e, con ordinanza del 7 febbraio
1972, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt.
272 e 275 del codice di procedura penale, nel testo risultante dal d.l.
1 maggio 1970, n. 192, e dalla legge di conversione 1 luglio 1970, n.
406, "nelle parti in cui escludono, a favore del con dannato non
definitivo per contravvenzione, un trattamento migliore di quello
previsto, per il condannato per delitto, in materia di durata della
carcerazione preventiva", in riferimento agli artt. 3, primo comma, e
13, ultimo comma, della Costituzione.
Secondo il tribunale, essendo stato iniziato il giudizio per
direttissima, non sarebbe applicabile il terzo comma del citato art.
272 cod. proc. pen. perché questo si limita a disporre, per
procedimenti pretorili, la durata massima della custodia preventiva in
istruttoria; si dovrebbe, invece, tener conto delle norme che regolano
la custodia nelle fasi del giudizio, per cui non vi sono distinzioni
secondo la competenza. Senonché, sia il quinto comma dell'art. 272,
sia l'art. 275, richiamandosi per relationem al mandato di cattura,
riguardano soltanto ipotesi delittuose.
Né la lacuna potrebbe essere colmata facendo astrazione dal
richiamo al mandato di cattura e ritenendo analogicamente applicabili
all'arresto le norme relative alla reclusione, e ciò sia per il
divieto di analogia, sia per l'iniquità della equiparazione della
contravvenzione al delitto, in violazione dell'art. 3, primo comma,
della Costituzione.
2. - Nel corso di altro procedimento penale, in grado di appello,
contro Armando Locatelli, avverso una sentenza di condanna ad un anno
di arresto, per la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen.,
sentenza emessa dopo l'avvenuto arresto in flagranza ed il giudizio col
rito direttissimo, il tribunale di Roma, con ordinanza del 29 gennaio
1972, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento all'art.
13, ultimo comma, della Costituzione, dell'art. 236, quarto comma,
oltre che degli artt. 272, terzo comma, e 275, prima parte, cod. proc.
pen., nel testo risultante dal mentovato d.l. n. 192 del 1970 e dalla
successiva legge di conversione.
Ad avviso del tribunale, il terzo comma dell'art. 272, riproducendo
l'inciso "e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio",
già dichiarato illegittimo, nella sua originaria formulazione, con
sentenza n. 64 del 1970 di questa Corte, esclude la possibilità della
sua applicazione al giudizio direttissimo. La stessa norma, poi, in
relazione anche alle altre due disposizioni denunziate, non
consentirebbe ad un imputato, tratto in arresto dalla polizia per un
reato contravvenzionale e condannato, a seguito di giudizio
direttissimo, a pena detentiva, di veder maturare a suo favore alcuno
dei termini massimi di durata della custodia preventiva, fissati con
esclusivo riferimento ad ipotesi in cui sia obbligatorio o facoltativo
il mandato di cattura.
3. - Altra questione di legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13, ultimo comma, della
Costituzione - dello stesso art. 272 cod. proc. pen. "nella parte in
cui non prevede il limite massimo di carcerazione preventiva per le
fasi successive all'istruzione, relativamente ai procedimenti celebrati
col rito direttissimo nei confronti di persone arrestate nella
flagranza di contravvenzioni punibili con pena detentiva o di delitti
per i quali la legge non autorizza il mandato di cattura", è stata
sollevata dal pretore di Catania, con ordinanza del 18 dicembre 1972,
nel corso di un procedimento per incidente di esecuzione, promosso da
Francesco Vasta, arrestato in flagranza e condannato, a seguito di
giudizio direttissimo, alla pena di sei mesi di arresto per detenzione
e porto abusivo di pistola.
Nell'istanza di scarcerazione, la difesa dell'imputato,
richiamandosi ad una sentenza della Cassazione, aveva affermato che la
parziale illegittimità costituzionale, dichiarata da questa Corte, del
terzo comma dell'art. 272, nella sua originaria formulazione, dovesse
valere anche per il testo risultante dalla recente modifica legislativa
e che, essendo decorsi i trenta giorni dall'arresto, si dovesse
provvedere alla scarcerazione, nonostante che il procedimento fosse
nella fase del giudizio.
Il pretore disattende tale interpretazione giurisprudenziale, dalla
quale deriverebbe che il condannato col rito direttissimo, tenuto conto
dei termini previsti dalla legge per il relativo procedimento,
otterrebbe - nonostante il maggior allarme sociale e l'esigenza di una
pronta reazione, presupposti da tale specie di giudizio - di essere
scarcerato dopo il trentesimo giorno dal suo arresto mediante semplice
interposizione dell'appello, con palese ed irragionevole disparità di
trattamento rispetto agli altri imputati, per i quali la legge prevede,
per l'eventuale fase del giudizio, un termine massimo di custodia
doppio di quello della fase istruttoria.
Sostiene, infine, che, dovendosi escludere, rispetto al vigente
testo della norma denunziata, l'operatività della richiamata sentenza
di questa Corte, mancherebbe nel caso sottoposto al suo esame, in
violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, allo stato della
legislazione, un limite massimo di durata della custodia preventiva.
4. - Analoga questione di legittimità costituzionale del terzo
comma dello stesso art. 272 cod. proc. pen., relativamente all'inciso
"e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio", in
riferimento agli artt. 13, ultimo comma, e 27, secondo comma, della
Costituzione - allorché si tratti di contravvenzione o di delitto per
il quale non sia consentito il mandato di cattura, sicché la
detenzione abbia titolo nell'arresto in flagranza, e siasi proceduto a
giudizio direttissimo - è stata sollevata, per la fase dibattimentale,
con ordinanza del 4 dicembre 1972, dal pretore di Napoli, nel corso di
un procedimento penale a carico di Raffaele Castellano, condannato per
direttissima alla pena di anni uno e mesi otto di arresto e lire
500.000 di ammenda, per le contravvenzioni di cui agli artt. 697, 699 e
712 del codice penale.
5. - Altra questione, per l'art. 272, terzo comma, cod. proc.
pen., relativamente all'identico inciso, per violazione degli stessi
precetti costituzionali (artt.13, ultimo comma, e 27, secondo comma)
sopra indicati - per quanto attiene, in genere, ai procedimenti di
competenza del pretore nella fase del giudizio - è stata sollevata,
dal pretore di Roma, con ordinanza del 15 dicembre 1972, nel corso
dell'udienza dibattimentale per il procedimento a carico di Giuseppe
Tedeschi ed altri, imputati per il reato di cui agli artt. 110 e 640
cod. pen., e nei cui confronti era stato eseguito, nella fase
istruttoria, mandato di cattura.
6. - In tutti i giudizi dinanzi a questa Corte non vi è stata
costituzione di parti private né intervento della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Tre delle ordinanze in epigrafe (tribunale di Genova, pretore
di Catania, pretore di Napoli) riguardano, sia pure per aspetti non
sempre univoci e con motivazioni non sempre uniformi, gli artt. 272 e
275, primo comma, del codice di procedura penale; la quarta (tribunale
di Roma) anche l'articolo 236, quarto comma, dello stesso codice; tutte
per giudizi celebrati col rito direttissimo, in riferimento, talune,
agli articoli 3, primo comma, e 13, ultimo comma, talaltre agli artt.
13, ultimo comma, e 27, secondo comma, o al solo art. 13, ultimo comma,
della Costituzione, perché il contesto legislativo e in ispecie
l'inciso del terzo comma dell'art. 272 "e non è stato emesso il
decreto di citazione a giudizio" porterebbe ad escludere, in ogni fase
e grado, la scarcerazione automatica. La quinta ordinanza (pretore di
Roma) solleva, in riferimento agli artt. 13, ultimo comma, e 27,
secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 272, terzo comma, cod. proc. pen., per l'assunta mancanza di
un limite alla durata massima della carcerazione preventiva nella fase
successiva a quella istruttoria, per delitti che consentono il mandato
di cattura e per i quali si procede col rito ordinario.
I giudizi, vertenti su materia identica o analoga, possono essere
decisi con unica sentenza.
2. - Per effetto dell'inciso "e non è stato emesso il decreto di
citazione a giudizio", contenuto nel terzo comma dell'articolo 272 cod.
proc. pen., avviene che nei procedimenti di competenza del pretore,
quando il decreto sia stato emesso o, trattandosi di procedimento col
rito direttissimo, non debba essere emesso, la detenzione preventiva
non ha più limite, posto che i termini "globali" massimi, pari al
doppio di quelli stabiliti per la fase istruttoria (art. 272, quinto
comma), riguardano i processi con istruzione formale di cui al primo
comma dello stesso articolo.
3. - Non è possibile trasferire il meccanismo dell'art. 272,
quinto comma, cod. proc. pen., in relazione al primo comma, ai giudizi
pretorili, che - celebrati col rito ordinario o col rito direttissimo -
concernono delitti di modesta entità quoad poenam e reati
contravvenzionali. Il contesto legislativo non lo consente né dal
punto di vista letterale, né dal punto di vista logico.
Non dal punto di vista letterale, perché l'art. 272 non prevede il
raddoppio del termine di carcerazione preventiva per i giudizi
pretorili. E, d'altra parte, il terzo comma è eterogeneo rispetto al
combinato disposto del quinto e del primo comma, attinenti a delitti
che impongono o consentono il mandato di cattura e per cui - ripetesi -
si procede con istruttoria formale.
Non dal punto di vista logico, perché lo slittamento dei termini
della carcerazione preventiva dalla fase istruttoria (quando vi sia)
alle fasi e ai gradi successivi, porterebbe i trenta giorni al doppio
dei termini, assai più lunghi, del primo comma.
4. - L'assunta soluzione risulta tanto più razionale se si tengano
presenti i reati rispetto ai quali la legge non autorizza l'emissione
del mandato di cattura e per i quali, tuttavia, vi sia stato arresto in
flagranza, in quanto la protrazione della carcerazione preventiva è
consentita soltanto ove si proceda per direttissima (art.269, in
relazione all'art.246, terzo comma, cod. proc. pen.; vedasi anche la
sentenza n. 173 del 1971 di questa Corte), nella ragionevole
presunzione che il giudizio sia senza indugio definito, come vuole,
appunto, la specialità del rito.
5. - Non si può ritenere che il predetto inciso sia divenuto
inapplicabile per effetto della sentenza n. 64 del 1970 della Corte,
giacché essa ebbe ad oggetto l'art. 272 cod. proc. pen. nel testo
previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 1 maggio 1970, n. 192,
convertito, con modificazioni, nella legge 1 luglio 1970, n. 406.
6. - Restando, per altro, valide ed attuali le ragioni che ebbero
ad indurre la Corte a dichiarare costituzionalmente illegittimo
l'inciso allora censurato, alla medesima statuizione dovrà pervenirsi
rispetto a quello (identico) contenuto nella norma vigente, che,
siccome è detto al n. 2, risulta in puntuale contrasto con l'art. 13
della Costituzione.
7. - È assorbito il richiamo all'art. 3, primo comma, Cost.,
mentre non soccorre l'art. 27, secondo comma, perché la carcerazione
preventiva è compatibile col principio di non colpevolezza (vedasi la
citata sentenza n. 64 del 1970 di questa Corte).
8. - A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'inciso, il termine massimo di carcerazione preventiva, in tutti i
procedimenti di competenza del pretore, è di trenta giorni, quale che
sia il reato per il quale si procede e quale che sia il rito
processuale.
9. - Perdono così consistenza le censure all'art. 236, quarto
comma, cod. proc. pen. e all'art. 275, primo comma, dello stesso codice
nel testo modificato dal d.l. n. 192 del 1970 e dalla legge n. 406 del
1970, dappoiché la più estesa sfera di applicabilità del terzo comma
dell'art. 272, a seguito della presente pronunzia, copre le ipotesi da
cui avevano preso le mosse le ordinanze di rimessione del tribunale di
Genova e del tribunale di Roma.
10. - Resta, ovviamente, nel potere discrezionale del legislatore
disciplinare in modo diverso la materia, purché sia sempre previsto e
assicurato un termine massimo di carcerazione preventiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 272, terzo
comma, del codice di procedura penale, nel testo risultante dall'art. 1
del decreto - legge 1 maggio 1970, n. 192, convertito, con
modificazioni, nella legge 1 luglio 1970, n. 406, limitatamente alle
parole "e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio";
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 236, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata
dal tribunale di Roma con l'ordinanza 29 gennaio 1972, in riferimento
all'art. 13, ultimo comma, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 275, primo comma, del codice di procedura penale, nel testo
risultante dall'art. 2 del decreto - legge e della legge di conversione
del 1970, sollevata dal tribunale di Genova con l'ordinanza 7 febbraio
1972, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13, ultimo comma,
della Costituzione, e dal tribunale di Roma con l'ordinanza 29 gennaio
1972, in riferimento all'art. 13, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte