Sentenza n. 42/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1975 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 370Codice penale
- art. 387Codice penale
- art. 260Codice penale
- art. 13r.d. 1022/1941
- art. 14r.d. 1022/1941
usata come parametro
citata
- art. 260r.d. 1022/1941
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 260, 370 e
387 del codice penale militare di pace e degli artt. 13 e 14 del r.d. 9
settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace),
promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1972 dal pretore di
Cortina d'Ampezzo nel procedimento penale a carico di Campagna Leonardo
ed altro, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice
relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il 23 dicembre 1970 il marinaio militare Leonardo Campagna
denunziava ai carabinieri di Cortina d'Ampezzo di essere stato
aggredito e percosso da sconosciuti che lo avevano lasciato in terra
semisvenuto. Dichiarò di proporre querela ed esibì certificato medico
che giudicava guarabili in undici giorni le lesioni da lui riportate.
Dalle indagini risultò, invece, che il Campagna era stato ferito
dal commilitone Marino Pinto: costui, quindi, fu dai carabinieri
denunziato per lesioni personali (art. 582 codice penale) e il Campagna
per simulazione di reato (art. 367 c.p.).
Il 23 gennaio 1971 il Procuratore militare di Verona comunicava al
pretore di Cortina d'Ampezzo che stava procedendo contro il Pinto per
il reato di lesioni personali previsto dall'art.223, comma primo, del
codice penale militare di pace, ma, attesa la connessione (art. 264
c.p.m.p.) tra questo reato militare e quello comune di simulazione di
reato (art. 367 c.p.), ascritto al Campagna, gli trasmetteva gli atti
per la definizione, con richiesta di restituzione di quelli a carico
del Pinto per il caso di proscioglimento del Campagna.
2. - A seguito di ciò il pretore di Cortina, con ordinanza 18
dicembre 1972, dopo aver rilevato che, stando alla valutazione espressa
nella perizia medico-legale espletata in istruttoria (che aveva
giudicato guarite in dieci giorni le lesioni riportate dal Campagna),
il reato contestato al Pinto andava derubricato in quello meno grave
previsto dal secondo comma dell'art. 223 del c.p.m.p., punibile con la
pena della reclusione militare fino a sei mesi, sollevava, in
riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p.
nella parte in cui subordina la procedibilità per i reati per i quali
la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel
massimo a sei mesi, alla richiesta del comandante del corpo da cui
dipende il militare colpevole.
3. - Prospettandosi poi la eventualità di un proscioglimento del
Campagna dalla imputazione di simulazione di reato, con la conseguente
necessaria trasmissione al giudice militare degli atti relativi al
Pinto, il pretore ha sollevato altresì questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 13 e 14 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022
(ordinamento giudiziario militare), in riferimento, rispettivamente,
agli artt. 104, 107, 25 e 191, comma primo, Cost., nonché degli artt.
370 e 387 c.p.m.p. in riferimento agli artt. 101, primo comma, 107,
terzo comma, 108, secondo comma, e 3 della Costituzione.
4. - Nel giudizio non vi è stata costituzione di parte, ma è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni in data 22
marzo 1973, chiedendo che tutte le questioni sollevate siano dichiarate
inammissibili per difetto di rilevanza o infondate. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Cortina, che a seguito di un alterco con vie di
fatto fra due militari, il Campagna e il Pinto, è stato chiamato a
decidere per ragioni di connessione (art. 264 c.p.m.p.) sul reato di
lesioni guarite in giorni dieci previsto dall'art. 223, comma secondo,
c.p.m.p. e punibile con la reclusione non superiore a sei mesi, reato
commesso dal Pinto in danno del Campagna, imputato a sua volta del
reato di cui all'art. 367 cod. pen. comune (simulazione di reato),
prospetta il dubbio che l'art. 260, comma secondo, c.p.m.p., nella
parte in cui subordina la procedibilità per i reati per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel
massimo a sei mesi, alla richiesta del comandante del corpo da cui
dipende il militare colpevole, contrasti con i principi di cui agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
Si assume nell'ordinanza, infatti, che la norma impugnata mentre
creerebbe una situazione di privilegio per i militari responsabili di
reati che, se commessi da civili, sarebbero procedibili d'ufficio,
priverebbe, d'altro canto, il cittadino in servizio militare del
diritto personalissimo di presentare querela e lo porrebbe, così,
nella impossibilità di far valere nella sua pienezza il diritto
all'integrità personale che è tutelato soprattutto in sede penale.
2. - La questione è indubbiamente rilevante. Dall'esame del
fascicolo processuale si ricava, infatti, che il pretore, sulla base
delle risultanze della perizia medico-legale, aveva mosso al Pinto
l'addebito di aver cagionato al Campagna lesioni personali guaribili in
dieci giorni (che, come si è già accennato, sono perseguibili a norma
dell'art. 260, comma secondo, c.p.m.p. solo a richiesta del comandante
del corpo) e che una richiesta nella specie era mancata.
Ma essa è, nel merito, infondata.
Il diritto penale militare non prevede - come è noto - la querela
per i reati militari, essendo sempre insita in questi un'offesa alla
disciplina e al servizio, una lesione quindi di un interesse
eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse
privato caratteristico della querela. Su questo presupposto si è
preferito attribuire al comandante del corpo, con l'istituto della
richiesta preveduto dalla norma impugnata, una facoltà di scelta tra
l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed il ricorso
all'ordinaria azione penale considerando che vi sono dei casi in cui,
per la scarsa gravità del reato, l'esercizio incondizionato
dell'azione penale può causare un pregiudizio proporzionalmente
maggiore di quello prodotto dal reato stesso, mentre appaiono più
efficaci e meglio rispondenti alle esigenze del momento altri mezzi
repressivi del primo tipo.
Queste ragioni dimostrano che la norma in esame non crea affatto un
privilegio a favore dei militari, come suppone l'ordinanza, e perciò
non viola, sotto questo profilo, l'art. 3 della Costituzione. Né può
dirsi che in tale violazione la stessa norma incorra perché, come
afferma il giudice a quo, "per le sue particolari condizioni personali
un cittadino viene a trovarsi privato del diritto personalissimo di
querela": ed infatti ciò discende non dalla circostanza che il
processo è subordinato alla richiesta, ma dal fatto che i reati di cui
si discorre sono perseguibili di ufficio. E non è dubbio che rientri
nella discrezionalità del legislatore stabilire per quali reati si
debba procedere di ufficio, discrezionalità nella specie non eccedente
i limiti imposti della razionalità atteso quanto innanzi si è detto a
proposito del bene leso dai reati militari.
Quanto fin qui si è detto vale ad escludere anche il denunziato
contrasto con l'art. 24 Cost., essendo evidente che il diritto di
difesa della parte offesa dal reato non entra in gioco per il fatto che
l'autorità militare ha un potere di richiesta: e non manca di certo
all'interessato l'azione per far valere, in altra sede, ove la
richiesta non sia inoltrata, il "diritto all'integrità personale".
3. - Come si è già accennato, il giudice a quo, prospettandosi
l'eventualità di un proscioglimento del Campagna dalla imputazione di
simulazione di reato, con la conseguente necessaria trasmissione al
giudice militare degli atti relativi al Pinto, ha prospettato altresì
il dubbio circa la legittimità costituzionale delle seguenti norme:
art. 13 r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario
militare), nella parte in cui prevede che l'ufficio di presidente e di
giudice dei tribunali militari cessa col verificarsi di determinate
circostanze (cambiamento di residenza, promozioni, sanzioni
disciplinari): sarebbero violate le garanzie di indipendenza e di
inamovibilità del giudice sancite dagli artt. 104 e 107 della
Costituzione;
art. 14 dello stesso decreto, nella parte in cui prevede che i
componenti del collegio giudicante sono designati dal presidente con
provvedimento discrezionale, insindacabile e non vincolato a forme e
termini certi, per violazione del principio del giudice naturale di cui
all'art. 25, comma primo, della Costituzione; art. 370 c.p.m.p., nella
parte in cui attribuisce, in sede di deliberazione e sottoscrizione
della sentenza, una posizione di preminenza al giudice relatore; ciò
sarebbe in contrasto con i principi proclamati dagli artt. 101, comma
secondo, 107, comma terzo, e 108, comma secondo, della Costituzione;
art. 387 dello stesso codice in riferimento all'art. 3, comma primo,
della Costituzione, nella parte in cui non prevede che possa proporsi
appello contro le sentenze del tribunale militare.
Le questioni, nei termini in cui sono prospettate, vanno dichiarate
inammissibili per difetto di rilevanza.
Esse riguardano infatti norme che attengono alla disciplina del
giudizio da svolgersi eventualmente avanti al giudice militare e non
potrebbero pertanto mai essere applicate dal giudice a quo, che è un
giudice ordinario, per la definizione del giudizio di merito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 370 e 387 del codice penale
militare di pace e degli artt. 13 e 14 del r.d. 9 settembre 1941, n.
1022, sollevate dal pretore di Cortina d'Ampezzo con l'ordinanza in
epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 260, comma secondo, del codice penale militare di pace,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
pretore di Cortina d'Ampezzo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte